17.3581 · Interpellanza · 2017-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Ritiene necessario legiferare al fine di disciplinare l'utilizzo dei marchi come parole chiave nei motori di ricerca a favore del titolare del marchio? Se sì, per quali motivi?
2. Come potrebbe essere strutturato un pertinente disciplinamento legale?
3. Come potrebbero essere considerate le esperienze acquisite all'estero, in particolare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea?
4. Quali misure complementari potrebbero essere adottate nel diritto in materia di concorrenza (legge federale contro la concorrenza sleale)?
Begründung
Ogni impresa investe tempo e denaro nello sviluppo e nella notorietà dei suoi marchi. Per proteggere dalla concorrenza questo investimento e la caratteristica distintiva in tal modo sviluppata esse possono ricorrere alla protezione dei marchi. Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne (art. 13 cpv. 1 della legge sulla protezione dei marchi, LPM).
La realtà è però che marchi protetti possono essere programmati come parole chiave per le inserzioni pubblicitarie (Adwords) nei motori di ricerca in Internet. Di norma, a una persona che inserisce il nome di un marchio in un motore di ricerca appaiono al primo posto, prima dei risultati effettivi della ricerca, inserzioni pubblicitarie, in parte della concorrenza. I risultati auspicati della ricerca sul marchio vengono in tal modo scalzati. Chi inserisce il nome di un marchio in un motore di ricerca cerca in primo luogo un determinato prodotto o un determinato offerente e non offerte di un certo tipo di prodotto. Un esempio: chi inserisce il termine "Victorinox" non cerca un qualunque coltellino, ma consapevolmente proprio un prodotto della Victorinox. Numerosi titolari devono inserire nei motori di ricerca pubblicità pagata per i loro marchi affinché i loro prodotti appaiano al primo posto dei risultati visualizzati, il che genera loro costi senza valore aggiunto. Soltanto i gestori dei motori di ricerca beneficiano di questa situazione, che da un punto di vista economico è assai discutibile e mette a dura prova le finanze delle imprese di piccole dimensioni con un budget pubblicitario ridotto. Il Consiglio federale ha affrontato la questione della pubblicità tramite parole chiave nel suo rapporto dell'11 dicembre 2015 sulla responsabilità civile dei provider, ma ha tralasciato di effettuare un esame approfondito dei legittimi interessi dei titolari di marchi.
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Il Consiglio federale non ritiene necessario legiferare. Le normative esistenti hanno dato buoni risultati: garantiscono una protezione adeguata degli interessi in gioco, compresi quelli dei titolari di marchi.
Il legislatore deve garantire a lungo termine a tutti i partecipanti (titolari di marchi, consumatori, gestori di motori di ricerca, società pubblicitarie) una concorrenza effettiva e un accesso il più libero possibile al mercato. Nel settore dei marchi lo fa con la legge sulla protezione dei marchi. Essa non tutela tutti gli utilizzi di marchi, bensì quelli che permettono ai consumatori di distinguere prodotti di marchi da altri prodotti e di associarli a una determinata impresa. Inoltre, gli attori del mercato possono collocare i loro prodotti nel medesimo contesto di articoli di marchi al fine di attirare l'attenzione del pubblico.
I motori di ricerca quali, ad esempio, Google, Bing o Yahoo offrono servizi gratuiti. I loro gestori si finanziano in parte tramite inserzioni pubblicitarie, proprio come la stampa classica. Quest'ultima colloca gli annunci pubblicitari accanto a determinati contenuti, i motori di ricerca fanno lo stesso, automaticamente, creando tramite parole chiave un contesto per il termine ricercato. I gestori di motori di ricerca sono liberi di decidere, nel rispetto del quadro legale in vigore (cfr. risposta alla domanda 4), quali persone sono autorizzate a fare pubblicità sulle loro pagine e a che prezzo. Possono quindi fare pubblicità sui motori di ricerca non soltanto i titolari di marchi, ma anche altri fornitori di prodotti o servizi concorrenti.
Spetta infine ai giudici decidere, in caso di controversia, che cosa è ammissibile, ponderando nel caso concreto gli interessi di tutti i partecipanti. Questo sistema ha dato buone prove anche quando si è trattato di decidere se marchi (appartenenti a terzi) potevano essere utilizzati come parole chiave. La prassi giudiziaria ritiene che l'utilizzo di marchi come parole chiave sia ammissibile sul piano del diritto dei marchi perché in questi casi il marchio non è utilizzato per distinguere direttamente tra prodotti. Nella ricerca è utilizzato senza che il pubblico se ne accorga. A tale proposito, la legislazione svizzera (cantonale) è in sintonia con quella della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Consiglio federale non vede motivo di adeguare la legge sulla protezione dei marchi.
4. La libertà dei gestori di motori di ricerca è limitata dalle regole sulla concorrenza sleale. La legge contro la concorrenza sleale (LCSl) vieta pratiche d'affari ingannevoli o altrimenti lesive delle norme della buona fede. Protegge quindi adeguatamente tutti gli attori del mercato, anche i titolari di marchi. Una violazione della LCSl può ad esempio sussistere se i risultati di una ricerca ingannano l'utente medio di Internet impedendogli di riconoscere un annuncio pubblicitario. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario adottare misure supplementari nemmeno nell'ambito del diritto in materia di concorrenza sleale.
Risposta del Consiglio federale.