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17.3601 · Interpellanza · 2017-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sugli attuali risultati della ricerca, l'"Alleanza contro il racial profiling" ha criticato, nel suo rapporto alternativo del maggio 2017 all'attenzione del Comitato dei diritti umani, il fenomeno sociale del "racial profiling" (profilazione razziale) quale forma di razzismo istituzionale (cfr. www.stop-racial-profiling.ch).

In occasione del convegno del 1° dicembre 2016 del Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU), il Presidente della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera ha per contro sostenuto, senza fornire prove, che i controlli discriminatori di polizia non rappresentano un problema istituzionale.

1. Il Consiglio federale considera il "racial profiling" un problema cui le istituzioni devono dedicare maggiore attenzione?

2. Condivide la valutazione secondo cui i controlli discriminatori da parte del corpo delle guardie di confine, nonché dei corpi cantonali e comunali di polizia sono una conseguenza di una prassi istituzionale?

3. Come giudica la richiesta di esaminare la prassi delle guardie di confine e dei corpi di polizia sul piano della discriminazione?

4. Quali provvedimenti adotta la Confederazione per combattere il "racial profiling"?

5. Come valuta la richiesta di maggiore indipendenza dei ministeri pubblici nel quadro dei procedimenti penali contro agenti di polizia?

6. Come valuta la richiesta di autorità d'indagine indipendenti per garantire una protezione di diritto amministrativo di facile accesso?

7. Come valuta la richiesta di sancire nel diritto doganale e di polizia divieti di discriminazione?

8. Condivide l'opinione secondo cui i criteri per i controlli delle persone di cui agli articoli 215 del Codice di procedura penale e 100 segg. della legge sulle dogane vanno definiti con maggiore precisione?

9. Come valuta la richiesta di un sistema di ricevute, secondo cui in caso di controlli di persone occorre rilasciare una fattura che riporti luogo, ora, motivo ed esito del controllo nonché una sigla individuale della persona che ha effettuato il controllo?

10. Come valuta la richiesta di norme che obblighino il corpo delle guardie di confine e i corpi di polizia ad adottare misure in materia di sviluppo dell'organizzazione e del personale, di intervisione e supervisione nonché di dialogo e instaurazione della fiducia, che contribuiscano a ridurre i controlli discriminatori di polizia?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale vieta le discriminazioni in base a caratteristiche personali esteriori o di altro tipo quali il colore della pelle, l'appartenenza etnica o la nazionalità. Le competenti autorità federali e cantonali adottano già misure sufficienti per sensibilizzare i loro collaboratori in merito al cosiddetto "racial profiling". Nel quadro degli scambi con organi internazionali - Comitato contro il razzismo e, più recentemente, presentazione del quarto rapporto sull'attuazione del Patto II dell'ONU dinanzi al Comitato ONU dei diritti dell'uomo - sono state inoltre formulate raccomandazioni all'attenzione della Svizzera, che le ha esaminate senza indugio.

2. Il Consiglio federale non condivide tale opinione. Il corpo delle guardie di confine e le polizie cantonali effettuano i controlli in base a ricerche, ad analisi dei rischi e all'esperienza dei loro collaboratori. Caratteristiche personali possono essere incluse, ma non possono mai costituire gli unici criteri di controllo.

3. Il Consiglio federale è consapevole dei rischi del "racial profiling". Ritiene tuttavia che gli organi e i servizi competenti agiscano in maniera responsabile e controllino regolarmente le loro prassi. Non reputa pertanto opportuna una verifica generale.

4. Per il Consiglio federale una formazione accurata e una regolare sensibilizzazione costituiscono il mezzo più efficace per evitare il "racial profiling". Il corpo delle guardie di confine e le scuole di polizia affrontano la problematica nei loro corsi di formazione e perfezionamento. Il tema del "racial profiling" rientra inoltre nel settore di attività della Commissione federale contro il razzismo, istituita dal Consiglio federale. I Cantoni verificano regolarmente le loro prassi di polizia e hanno istituito offerte di consulenza per le vittime di discriminazioni. In cinque Cantoni e in cinque città gli interessati possono rivolgersi a un mediatore. Le vittime possono inoltre sporgere denuncia presso l'autorità di vigilanza.

5. L'indipendenza delle autorità penali è fondamentale per l'amministrazione della giustizia. Il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) stabilisce pertanto che una persona che opera nell'ambito del perseguimento penale è tenuta a ricusarsi alla minima apparenza di prevenzione (art. 56-60 CPP). Lo stesso vale anche in caso di procedimenti penali nei confronti di agenti di polizia. Il CPP contiene pertanto le disposizioni necessarie a garantire l'indipendenza dei membri delle autorità penali.

6. In caso di reclami presso l'autorità di vigilanza che non presuppongono condizioni formali rigide o termini stretti, per le autorità inquirenti federali e cantonali vigono chiare disposizioni in materia di ricusazione. Le persone incaricate di statuire non possono avere alcun legame con il controllo contestato né con le persone che l'hanno effettuato. Le condizioni per un'inchiesta indipendente sono pertanto soddisfatte.

7. Il Consiglio federale è contrario a divieti speciali di discriminazione nella legislazione in materia doganale e di polizia. Il "racial profiling" rientra nel divieto generale di discriminazione di cui all'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale. Può pure adempiere la fattispecie della discriminazione di cui all'articolo 261bis del Codice penale svizzero (RS 311.0). La Svizzera sottostà inoltre alle norme anti-discriminazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale nonché del Patto II dell'ONU e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nuove norme speciali di diritto interno non miglioreranno la situazione, anzi potrebbero addirittura indebolire il divieto generale di discriminazione.

8. Il fermo di procedura penale è ammesso unicamente alle condizioni menzionate nel CPP (art. 197 cpv. 1 in combinato disposto con art. 215). Un fermo per motivi ingiustificati o addirittura vessatori non è ammissibile e contro di esso può essere presentato reclamo conformemente al CPP. I criteri per un fermo di procedura penale sono descritti in maniera sufficientemente concreta. Lo stesso vale per i motivi che autorizzano l'Amministrazione federale delle dogane a effettuare un controllo conformemente all'articolo 100 della legge sulle dogane (RS 631.0).

9. Il Consiglio federale non intende introdurre alcun sistema di ricevute nel settore di competenza della Confederazione. Un sistema di questo tipo sarebbe burocratico e contraddistinto da una sfiducia ingiustificata. Potrebbe pure ostacolare o persino vanificare il lavoro della Polizia giudiziaria federale in occasione dei controlli che gli organi di polizia effettuano su suo mandato. Per motivi analoghi, anche la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera è contraria a un sistema di ricevute.

10. Non occorrono nuove norme. Vi sono già oggi numerose misure per impedire il "racial profiling": formazioni e perfezionamenti di qualità, contatti con i consultori e con alcune categorie di persone, mediatori incaricati di fare da tramite tra la polizia e gruppi sociali, eterogeneità culturale in seno ai corpi di polizia e doganali, misure di diritto del personale.

Risposta del Consiglio federale.