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17.3602 · Postulato · 2017-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto sulle difficoltà di accesso alla rendita d'invalidità del secondo pilastro cui devono far fronte le persone affette da patologie invalidanti silenti e di proporre misure per risolvere il problema.

Begründung

Le persone che soffrono di patologie invalidanti silenti - e più precisamente le malattie psichiche - non riescono ad adempiere le condizioni di diritto alla rendita d'invalidità del secondo pilastro per motivi insiti nella loro infermità.

La concessione di una rendita compete alla cassa pensioni presso la quale la persona era affiliata al momento in cui è insorta la malattia invalidante, debitamente attestata da un certificato medico. Quando una malattia cagiona rapidamente un'incapacità lavorativa duratura, l'assicurato può chiedere facilmente una rendita. La situazione è diversa quando si tratta di malattie psichiche che evolvono in modo complesso per lunghi anni senza essere diagnosticate alle loro prime manifestazioni. Le persone che soffrono di problemi psichici perdono il loro impiego non a causa della malattia in quanto tale, ma perché il loro comportamento inadeguato non è stato diagnosticato come patologico e non è stato quindi rilasciato alcun certificato medico che giustificasse un'interruzione del lavoro. Perdendo il loro impiego, lasciano la cassa pensioni senza l'interruzione del lavoro necessaria per avere diritto alla rendita.

Dopo periodi di disoccupazione, di aiuto sociale e d'impieghi precari, queste persone constatano di non essere in grado di guadagnarsi da vivere a causa di una malattia finalmente diagnosticata e fanno valere il loro diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità. Non riescono però a dimostrare che la malattia che le rende invalide si era manifestata già precedentemente, quando lavoravano ed erano affiliate a una cassa pensioni. Non avendo diritto a una rendita del secondo pilastro, ricorrono alle prestazioni complementari, finanziate dai Cantoni.

Ad oggi non è stato svolto alcuno studio sulle difficoltà di accesso alle rendite LPP delle persone affette da patologie invalidanti silenti. È dunque necessario documentare il fenomeno e proporre misure per risolvere il problema, ponendo così fine alla discriminazione di cui sono vittime queste persone.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il gruppo di persone interessate riunisce una tale varietà di casi e situazioni che è impossibile proporre una risposta globale. Non si può dunque realizzare uno studio che quantifichi il potenziale numero di casi e proponga soluzioni adeguate.

Gli invalidi che nel momento in cui il problema di salute si è manifestato per la prima volta erano affiliati a una cassa pensioni hanno diritto a prestazioni d'invalidità della previdenza professionale. Tuttavia, in mancanza di un certificato d'incapacità al lavoro, non è possibile costringere gli istituti di previdenza a versare prestazioni d'invalidità.

Se per una persona affetta da una patologia invalidante si è constatato, da un punto di vista medico, che durante l'assoggettamento alla LPP esisteva un'incapacità al lavoro corrispondente a una diminuzione della capacità funzionale di rendimento di almeno il 20 per cento nell'attività lucrativa svolta e che, in seguito, l'assicurato è stato in grado di lavorare soltanto per un periodo relativamente breve, incombe all'istituto di previdenza presso il quale la persona era affiliata al momento in cui è insorta l'incapacità al lavoro versare le prestazioni, se l'affezione all'origine dell'invalidità è uguale a quella che ha provocato l'incapacità al lavoro. In caso di dubbio sull'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, i tribunali determinano la cassa pensioni competente.

Se la diminuzione della capacità di rendimento può essere dimostrata in altro modo, per esempio se il datore di lavoro ha constatato un calo di rendimento o se il grado d'occupazione è stato ridotto per motivi di salute, la mancanza di un certificato d'incapacità al lavoro per il periodo in cui un invalido era assicurato alla previdenza professionale non esclude automaticamente il diritto a prestazioni d'invalidità del secondo pilastro.

Esiste una protezione anche in caso di disoccupazione. Infatti, i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sono obbligatoriamente assicurati presso l'istituto collettore per i rischi di morte e invalidità. Quest'istituto è dunque tenuto a versare prestazioni d'invalidità se un'incapacità al lavoro con la stessa origine della causa d'invalidità si manifesta durante il periodo di disoccupazione.

Va inoltre rilevato che la riforma "Ulteriore sviluppo dell'AI" prevede alcune misure, quali il miglioramento del rilevamento tempestivo per le persone con problemi psichici e l'introduzione di prestazioni di consulenza e di accompagnamento per rafforzare la collaborazione tra i diversi attori (medici, datori di lavoro, ecc.), che dovrebbero permettere di evitare le situazioni descritte nel presente postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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