Riforma dell'imposizione delle imprese IV. Revisione necessaria della RI imprese II riguardo al principio non trasparente degli apporti di capitale
17.3617 · Interpellanza · 2017-06-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In occasione della votazione popolare del 24 febbraio 2008, l'elettorato svizzero ha accolto di misura (50,5 per cento) la Riforma II dell'imposizione delle imprese e quindi anche l'introduzione del principio degli apporti di capitale.
Conformemente alla documentazione di voto, il principio doveva consentire ai proprietari di PMI di ritrasferire nella sostanza privata le eccedenze di capitale azionario liberato senza l'obbligo di imporre tale importo quale dividendo. La perdita fiscale derivante non è stata quantificata.
Secondo il Consiglio federale, oggi lo scenario è completamente diverso: sino a fine 2016 sono state concesse riserve da apporti di capitale per complessivi 1717 miliardi di franchi, di cui 462 miliardi sono già stati distribuiti (esentasse). Nel solo 2016 sono stati dichiarati 187 miliardi e sono stati effettivamente distribuiti 90 miliardi. Il 9 per cento di questi importi è ascrivibile a società anonime quotate in borsa. I dettagli di queste transazioni sono desumibili dai rapporti di gestione, ma tutto il resto è un mistero. Finora il Consiglio federale non ha fatto nulla per chiarire la questione e spiegare agli elettori cosa sono le conseguenze del principio degli apporti di capitale.
Questo immobilismo ha un'unica spiegazione plausibile: con il principio suddetto il governo ha (inconsapevolmente) creato una scappatoia fiscale che supera di gran lunga i fondi non dichiarati confluiti con il segreto bancario. Il meccanismo è semplice: un ricco cittadino straniero trasferisce valori patrimoniali (ad es. in contanti o in titoli) per 100 milioni di franchi in una società anonima svizzera costituita a tale scopo. Conferisce a questa società anonima un capitale azionario di 1 milione di franchi e un aggio (= principio degli apporti di capitale) di 99 milioni di franchi. Conseguenza: i prossimi dividendi pari a 99 milioni di franchi sono esentasse. La Svizzera non riscuote nemmeno l'imposta preventiva di base, né si può escludere l'eventuale riciclaggio di denaro, dal momento che le autorità svizzere non sanno chi sono gli azionisti esteri.
Visto quanto precede, chiedo al Consiglio federale quanto segue:
1. Quale altra spiegazione dà sulle riserve da apporti di capitale finora concesse per 1717 miliardi di franchi?
2. Degli importi dichiarati, quanti provengono dalla Svizzera e quanti da proprietari stranieri?
3. Quanti da mere società holding?
4. Quanti da società anonime operanti nel settore della gestione patrimoniale, del finanziamento o dell'investimento?
5. Quanti da società anonime costituite da un unico azionista?
6. Il Consiglio federale è disposto a presentare delle proposte che illustrino come evitare i rischi per la reputazione connessi al principio degli apporti di capitale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La causa principale dell'elevata somma di apporti di capitale dichiarati è la retroattività al 1° gennaio 2011 che il Parlamento ha introdotto con l'entrata in vigore del principio degli apporti di capitale. Secondo tale regolamentazione le società hanno la possibilità di dichiarare retroattivamente gli apporti di capitale effettuati dopo il 1° gennaio 1997. A ciò si aggiungono una situazione congiunturale positiva e una piazza economica attrattiva.
2.-5. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non rileva i dati che riguardano i diritti di partecipazione. In effetti, in base all'attuale situazione giuridica queste informazioni non sono rilevanti ai fini del trattamento fiscale e il loro rilevamento causerebbe un dispendio eccessivo. Inoltre, tali informazioni permetterebbero di rappresentare solo il momento dell'apporto di capitale. La situazione potrebbe però cambiare rapidamente in seguito a vendite.
6. Bisogna partire dal principio che il capitale conferito in una società è già stato precedentemente tassato presso l'azionista. Questo vale sia per il capitale azionario che per gli apporti di capitale. Mentre il capitale azionario poteva riconfluire agli azionari esentasse già prima della RI imprese II, per gli apporti di capitale questa possibilità è stata introdotta solo con la suddetta riforma. Dal punto di vista della sistematica fiscale, il principio degli apporti di capitale è corretto. Questa affermazione vale anche per l'esempio illustrato nell'interpellanza: il rimborso di un capitale azionario più elevato senza ulteriori apporti di capitale sarebbe comunque esente da imposte, con o senza il principio degli apporti di capitale. In combinazione con l'esenzione fiscale degli utili da capitale di natura privata è tuttavia possibile che risulti una sottoimposizione nell'ambito dell'imposta sul reddito. Questa sottoimposizione riguarda però esclusivamente persone fisiche domiciliate in Svizzera. Essa non interessa né altre persone né l'imposta preventiva.
L'introduzione del principio degli apporti di capitale ha permesso di eliminare una precedente sovraimposizione e ha quindi necessariamente comportato una riduzione delle entrate a titolo di imposta preventiva e di imposta sul reddito. Ciononostante il principio degli apporti di capitale ha avuto effetti positivi sulla piazza finanziaria, in particolare perché ha favorito il trasferimento in Svizzera di società con consistenti apporti di capitale. La soppressione o la limitazione di questo principio permetterebbe di compensare integralmente o in parte le minori entrate sopra menzionate, ma nel contempo eliminerebbe o ridurrebbe anche gli effetti positivi. Oltre a ciò, la soppressione o la limitazione di questo principio causerebbe importanti reazioni già prima della sua entrata in vigore. Le imprese potrebbero restituire tutti o parte dei loro apporti di capitale o convertire questi ultimi in capitale azionario (il cui rimborso sarebbe poi esente da imposte). Potrebbe inoltre accadere che numerose società si trasferiscano all'estero. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale è dell'opinione che non ci siano motivi di politica fiscale o finanziaria per adeguare o addirittura sopprimere il principio degli apporti da capitale.
Risposta del Consiglio federale.