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17.3618 · Mozione · 2017-06-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre un obbligo di dichiarazione per la carne importata proveniente da Paesi in cui, contrariamente alla legislazione svizzera, non vige l'obbligo di stordimento prima della macellazione degli animali.

Begründung

Oltre alla Svizzera, soltanto cinque Paesi applicano una disposizione di legge che prescrive l'obbligo di stordimento prima della macellazione degli animali, ossia il Liechtenstein, la Norvegia, la Svezia, l'Islanda e la Nuova Zelanda. Nella sessione estiva, il Consiglio degli Stati, in qualità di seconda Camera, ha approvato un obbligo di dichiarazione per la carne halal. È tuttavia poco sensato imporre tale condizione soltanto per il 2 per cento circa della carne importata. L'obbligo di dichiarazione va pertanto esteso a tutta la carne importata proveniente da Paesi in cui non vige l'obbligo di stordimento prima della macellazione degli animali. Tutti gli animali soffrono se macellati senza essere stati storditi, non soltanto quelli la cui carne è venduta come carne halal o kasher.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'obbligo di dichiarazione richiesto dall'autrice della mozione per tutta la carne importata da Paesi in cui non vige alcun obbligo legale di stordimento prima della macellazione degli animali è problematico dal profilo della politica commerciale. Esso si applicherebbe infatti anche per la carne proveniente da macelli esteri che optano liberamente per lo stordimento benché non viga un obbligo sancito dalla legge.

Nell'UE vige il regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in base al quale, per principio, gli animali possono essere macellati soltanto previo stordimento. Sono esclusi gli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da determinati riti religiosi. Per l'importazione di carne da Paesi terzi verso l'UE è necessario un documento d'accompagnamento che comprovi l'osservanza delle prescrizioni in materia di stordimento degli animali almeno equivalenti a quelle europee.

In virtù dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81), le disposizioni dell'UE e della Svizzera (in questo caso quelle sulla protezione degli animali) sono sostanzialmente equivalenti. Pertanto il Consiglio federale parte dal presupposto che, ad eccezione della carne kasher e di una parte della carne halal, già oggi gran parte della carne importata in Svizzera provenga da animali macellati previo stordimento. Inoltre, per le carni halal e kasher importate in Svizzera nel quadro di specifici contingenti doganali parziali vige già una prescrizione in materia di dichiarazione presso i punti di vendita riconosciuti.

L'introduzione di un obbligo di dichiarazione secondo quanto richiesto dall'autrice della mozione equivarrebbe a creare un ulteriore ostacolo tecnico al commercio che non sarebbe compatibile con la legislazione OMC (in particolare con l'Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi; RS 0.632.20) e gli accordi contrattuali con l'UE nel quadro dell'Accordo agricolo.

Inoltre, per attuare l'obbligo di caratterizzazione verrebbe generato un notevole dispendio amministrativo supplementare nel commercio al dettaglio, nella ristorazione e a livello di autorità esecutive. Il Consiglio federale ritiene che le ripercussioni negative correlate all'attuazione della mozione siano superiori al beneficio per i consumatori in termini d'informazione risultante dal nuovo obbligo di dichiarazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.