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17.3631 · Mozione · 2017-08-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche legislative necessarie affinché, a livello regolamentare, si tenga conto della parte di reddito a titolo di utilizzo di un veicolo aziendale per effettuare i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro e che la deduzione delle spese di trasferta sia esclusa per i contribuenti coinvolti.

L'utilizzo del veicolo aziendale, il cui uso privato è oggetto di un forfait, non rappresenta un vantaggio pecuniario per il tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro e pertanto anche una deduzione dei costi per il conseguimento del reddito per il suddetto tragitto è esclusa.

L'attuale forfait del 9,6 per cento del prezzo di acquisto del veicolo può essere moderatamente aumentato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la votazione popolare del 9 febbraio 2014 è stato accolto il progetto sul finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF). Dal primo gennaio 2016 le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente possono far valere nel calcolo dell'imposta federale diretta soltanto una deduzione delle spese di trasporto per un importo massimo di 3000 franchi annui. Circa la metà dei Cantoni prevede a sua volta varie limitazioni delle spese di trasporto.

Il datore di lavoro che mette a disposizione di un dipendente un veicolo di servizio eroga una prestazione imponibile supplementare, poiché paga al dipendente il tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro e gli permette di utilizzare il veicolo di servizio a titolo gratuito per scopi privati. Conformemente alla prassi costante, il dipendente deve quindi dichiarare ogni anno a titolo di reddito un importo pari al 9,6 per cento del prezzo di acquisto del veicolo per l'uso privato. Il tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro non è compreso in questa quota privata.

Attualmente, i collaboratori che hanno a disposizione un veicolo di servizio devono quindi dichiarare come reddito il tragitto complessivo tra il domicilio e il luogo di lavoro al prezzo di 70 centesimi a chilometro. A livello federale i collaboratori possono dedurre da questa somma un importo massimo di 3000 franchi annui a titolo di spese di trasporto tra il domicilio e il luogo di lavoro.

Secondo le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario, il datore di lavoro deve attestare alla cifra 15 del certificato di salario (obbligo di rilasciare attestazioni ai sensi dell'art. 127 LIFD) la quota percentuale di lavoro nel servizio esterno. Il 15 luglio 2016 l'AFC ha pubblicato un comunicato in cui definisce nel dettaglio gli obblighi di dichiarazione del datore di lavoro nel certificato di salario. La possibilità supplementare di dichiarare su base forfettaria la quota percentuale di lavoro nel servizio esterno secondo le funzioni e le categorie professionali semplifica notevolmente l'obbligo di dichiarazione del datore di lavoro e tiene conto della richiesta delle associazioni economiche di fissare obblighi ragionevoli per il rilascio di attestazioni.

Contro questa prassi si è opposto il Consigliere agli Stati Ettlin con la presentazione della mozione 15.4259, "FAIF. Eccessivi oneri amministrativi per i titolari di veicoli aziendali".

La mozione di commissione riprende l'orientamento della mozione 15.4259 e prevede un aumento moderato della quota privata imponibile pari al 9,6 per cento del prezzo di acquisto del veicolo. Esclude però giustamente la deduzione delle spese di trasporto tra il domicilio e il luogo di lavoro. In questo modo anche i titolari di un veicolo di servizio forniscono un contributo al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

L'attuazione della mozione comporterebbe sì una notevole semplificazione (simile alla situazione prima dell'introduzione della limitazione delle spese di trasporto), ma avrebbe come risvolto negativo il fatto che il forfait non tiene conto né della situazione personale del contribuente né delle differenze tra i Cantoni per quanto concerne le limitazioni delle deduzioni. Di conseguenza, l'aumento della quota privata riguarda anche i collaboratori domiciliati in Cantoni dove non viene applicata alcuna limitazione delle spese di trasporto, determinando per loro un aumento delle imposte cantonali e comunali. Anche se la quota di lavoro nel servizio esterno è pari al 100 per cento, questa soluzione comporta un aumento ingiustificato delle imposte a livello federale, cantonale e comunale.

Un leggero aumento della quota privata, che equivale attualmente al 9,6 per cento del prezzo di acquisto del veicolo, è già stato affrontato in seno a un gruppo di lavoro misto nel quadro dell'attuazione della limitazione della deduzione delle spese di trasporto, respinta dalle associazioni economiche interessate (Economiesuisse, ACS, Unione svizzera degli imprenditori). Una forte maggioranza si è invece espressa a favore della soluzione ora vigente, applicata dal primo gennaio 2016 dalle amministrazioni fiscali e dalle imprese interessate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.