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LPAG. Criteri poco chiari nell'approvazione dei progetti e scarsa trasparenza in materia di contributi alle associazioni giovanili mantello nazionali

17.3651 · Interpellanza · 2017-09-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come si spiega il numero contenuto di domande approvate presentate da Comuni per progetti ai sensi dell'articolo 11 LPAG?

2. Cosa si deve intendere esattamente con il termine "innovativo" in riferimento ai cosiddetti progetti modello finanziabili secondo gli articoli 8 e 11 LPAG?

3. Qual è la posizione del Consiglio federale circa il parere di esperti secondo cui il criterio dell'innovazione o la sua interpretazione da parte dell'UFAS rappresentano un ostacolo eccessivo per molti soggetti richiedenti, Cantoni e Comuni ai sensi dell'articolo 11 e istituzioni private ai sensi dell'articolo 8 LPAG?

4. L'attuazione della legge corrisponde effettivamente alle esigenze e alle possibilità di Comuni e Città?

5. In base a quali criteri si stabilisce l'ammontare dei contributi annui ad associazioni mantello/piattaforme di coordinamento? Esiste o è prevista una chiave di ripartizione?

6. L'assegnazione delle risorse finanziarie si basa su una strategia nazionale di promozione delle attività giovanili o è prevista l'adozione di una tale strategia?

7. Dato che nella prassi vi sono domande di sussidio che vengono respinte nonostante soddisfino i criteri formali, viene da chiedersi se siamo in presenza di una sovvenzione concessa su base meramente discrezionale.

Begründung

Dall'entrata in vigore, nel 2013, della revisione della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche non è stata approvata praticamente nessuna domanda di sussidio presentata da Comuni per progetti modello d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 11. A motivazione del rifiuto è stato spesso addotto che il progetto non soddisfa il criterio dell'innovazione. Una considerazione che colpisce, visto che con la revisione parziale della LPAG sono stati inseriti tra i possibili soggetti richiedenti proprio i Comuni, con l'obiettivo che siano soprattutto loro a presentare domande di contributo.

Ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LPAG, la Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per le loro strutture e attività. I contributi annui possono variare da 100 000 a 1 100 000 franchi. Dall'entrata in vigore della revisione della LPAG i sussidi sono stati sensibilmente aumentati per alcune organizzazioni, mentre per altre sono rimasti uguali o sono stati soppressi. Inoltre si sono aggiunte nuove organizzazioni. Non si ravvisa alcuna logica o strategia in base a cui venga stabilito l'ammontare dei contributi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'ambito delle attività extrascolastiche, la Confederazione promuove progetti di Cantoni e Comuni nonché di istituzioni private che fungono da modello e sono d'interesse nel complesso per lo sviluppo della politica dell'infanzia e della gioventù (cfr. al riguardo la risposta alla domanda 2). Questi requisiti, che risultano dal ruolo puramente sussidiario che la Confederazione svolge in tale ambito, sono fissati negli articoli 8 e 11 della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1) e negli articoli 8 e 18 dell'ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG; RS 446.11). In effetti, delle 13 domande finora presentate per progetti secondo l'articolo 11 LPAG, 7 erano conformi ai requisiti summenzionati. I motivi per cui i Cantoni o i Comuni non hanno presentato un numero più elevato di domande per progetti ai sensi dell'articolo 11 LPAG non sono noti.

2. Nelle Direttive dell'UFAS per l'inoltro delle richieste di aiuti finanziari secondo la LPAG, il concetto di "innovazione" è definito come segue: approccio nuovo a livello nazionale, che sviluppa nuove forme di attività giovanili extrascolastiche oppure completa o sviluppa ulteriormente forme già note (art. 3 lett. m). I progetti devono quindi perseguire un approccio sostanzialmente innovativo in termini di metodi, idee, obiettivi o strategie (allegati 3 e 7 delle Direttive).

3./4. La legge e la sua attuazione tengono conto del ruolo sussidiario attribuito alla Confederazione dall'articolo 67 capoverso 2 della Costituzione federale. Per il 2018 è prevista una valutazione della legge, nel cui quadro saranno interpellati anche esperti di Cantoni e Comuni.

5. Le condizioni che le associazioni mantello e le piattaforme di coordinamento attive a livello nazionale devono adempiere per poter ricevere aiuti finanziari sono definite nell'articolo 7 capoverso 1 LPAG. Dal canto loro, i fattori determinanti per il loro calcolo (criteri qualitativi e quantitativi) sono stabiliti nell'allegato 1 delle summenzionate Direttive. Essi fanno riferimento in primo luogo al numero di organizzazioni membro nonché al tipo e all'entità della loro attività. Va però rilevato che, secondo l'articolo 13 LPAG, l'importo degli aiuti finanziari è limitato al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

6. Nel 2008 il Consiglio federale ha adottato il rapporto "Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù", in seguito al quale la LPAG è stata sottoposta a una revisione totale, approvata dal Parlamento nel 2011.

7. Di fatto, gli aiuti finanziari della LPAG sono sussidi discrezionali, come emerge già dal tenore degli articoli 8 e 11 LPAG ("La Confederazione può concedere aiuti finanziari..."). A prescindere da ciò, tuttavia, finora non è stata respinta alcuna domanda secondo gli articoli 8 e 11 LPAG che soddisfacesse i criteri stabiliti.

Risposta del Consiglio federale.

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