17.3661 · Mozione · 2017-09-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di estendere l'articolo 41 "limitazioni alla pubblicità degli alimenti per lattanti" dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso anche agli alimenti di proseguimento fino all'età di dodici mesi.
Begründung
È ai genitori che spetta decidere come svezzare un neonato. La presente mozione riguarda soltanto la pubblicità: l'articolo che la vieta per il latte per neonati fino ai sei mesi deve essere esteso agli alimenti di proseguimento. Solo così è possibile raggiungere l'obiettivo dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS): limitare la pubblicità di tutti i sostituti del latte materno, cioè il latte per i neonati fino ai dodici mesi. Secondo le norme del diritto svizzero, è vietato pubblicizzare gli alimenti per lattanti, cioè il latte per neonati fino ai sei mesi. Gli alimenti per lattanti e quelli di proseguimento sono molto simili nella composizione. I prodotti sono venduti in confezioni quasi identiche e si presentano ai consumatori come due versioni dello stesso prodotto, diverse solo nell'indicazione dell'età. La pubblicità di un alimento di proseguimento funge quindi da pubblicità anche per l'alimento per lattanti corrispondente, aggirando di fatto il divieto di pubblicizzare gli alimenti per lattanti. Questo espediente non può essere tollerato.
Secondo l'OMS e l'UNICEF, la protezione e la promozione dell'allattamento rappresentano da molti anni un'opportunità fondamentale per migliorare la salute e l'alimentazione dei lattanti e dei bambini in tenera età. Nel 1974, l'Assemblea mondiale della sanità ha riscontrato un calo nell'allattamento riconducibile a diversi fattori, tra cui la produzione di sostituti del latte materno, e ha raccomandato agli Stati membri di sorvegliarne la commercializzazione e adottare le necessarie misure correttive. Le limitazioni alla pubblicità previste dalla direttiva europea sono state introdotte nel diritto svizzero nel 2008 con il nuovo articolo 11a (dal 1 maggio 2017, articolo 41) "limitazioni alla pubblicità degli alimenti per lattanti" dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. È già vietato pubblicizzare alimenti per lattanti. Ora si tratterebbe soltanto di includere in questo articolo anche gli alimenti di proseguimento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il latte materno è l'alimento più sano e naturale per i neonati. La Confederazione, in linea con le raccomandazioni dell'OMS e della Società svizzera di pediatria, invita perciò, nel limite del possibile e nel rispetto delle scelte individuali, a somministrare al neonato esclusivamente latte materno nei primi 4-6 mesi di vita.
Secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (RS 817.022.104), analogamente al diritto UE, sull'etichetta e nella pubblicità gli alimenti di proseguimento devono distinguersi chiaramente da quelli per lattanti. Questo per escludere che si possano confondere i due tipi di alimento e per impedire la pubblicità indiretta - attraverso gli alimenti di proseguimento - degli alimenti per lattanti, cosa vietata sia in Svizzera sia nell'UE. L'attuazione di queste prescrizioni, tuttavia, non è ancora ottimale in Svizzera. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria sensibilizzerà perciò i produttori a osservarle più attentamente e inviterà i Cantoni ad attuarle in maniera più sistematica. Solo se questo passo non migliorerà la situazione si prenderà in considerazione una limitazione della pubblicità per gli alimenti di proseguimento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.