17.3679 · Mozione · 2017-09-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 13a capoverso 2 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e tutte le altre disposizioni pertinenti in modo che in materia di diritto alla rendita per vedove le partner superstiti siano equiparate alle vedove.
Begründung
L'articolo 13a LPGA prevede che, per tutta la sua durata, nel diritto delle assicurazioni sociali l'unione domestica registrata sia equiparata al matrimonio (cpv. 1) e che il partner registrato superstite sia equiparato al vedovo (cpv. 2).
Le direttive sulle rendite precisano che il partner registrato ha gli stessi diritti di un vedovo, anche nel caso in cui si tratti di una donna.
Tuttavia, giusta l'articolo 24 capoverso 1 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), le vedove senza figli hanno diritto a una rendita se, al decesso del coniuge, hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate per almeno cinque anni. Per contro, come si evince dall'articolo 23 LAVS, i vedovi senza figli non hanno in nessun caso diritto a una rendita. Questa differenza di trattamento tra donne e uomini è stata voluta dal legislatore per tenere conto della situazione socioeconomica delle donne nel mondo del lavoro.
Le coppie di donne sono, di fatto, doppiamente penalizzate: dalla loro situazione lavorativa, contraddistinta da salari più bassi, e dal fatto che, in caso di decesso di una di loro, la partner superstite senza figli non ha diritto a una rendita per vedove, anche se adempie le condizioni di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAVS, in quanto è equiparata a un vedovo. Oltre che assurda, questa situazione è contraria al divieto di discriminazione a causa del modo di vita sancito dall'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione e dall'articolo 14 CEDU. La differenza tra vedove e partner superstiti in materia di diritto alla rendita va quindi soppressa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In fase di elaborazione della legge sull'unione domestica registrata (RS 211.231), il legislatore ha ritenuto oggettivamente giustificato dichiarare determinante la regolamentazione per i vedovi in base alle riflessioni seguenti: se le partner registrate fossero considerate come vedove in caso di decesso del partner, le si equiparerebbe alle mogli, ma si creerebbe al contempo un'altra disparità, dato che per il diritto delle assicurazioni sociali le partner registrate sarebbero così in una situazione migliore sia rispetto alle donne nelle coppie sposate che agli uomini in unione domestica registrata, e questo senza alcun motivo oggettivo. In quella sede era stato inoltre fatto presente che il trattamento privilegiato accordato alle vedove era riconducibile alla ripartizione tradizionale dei ruoli. Poiché quest'ultima non può essere automaticamente applicata alle unioni domestiche registrate, non può essere ripreso nemmeno il modello assicurativo dell'AVS (cfr. il messaggio del 29 novembre 2002 concernente la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, FF 2003 1165, in particolare pag. 1194 seg.). In questo senso le "Direttive sulle rendite" riprendono semplicemente la regolamentazione legale (art. 13a cpv. 2 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).
La questione dell'equiparazione delle partner registrate con le donne vedove per quanto concerne le prestazioni per superstiti non dovrebbe essere trattata isolatamente, bensì considerata in un contesto generale.
Al momento si sta analizzando la situazione nel quadro dell'iniziativa parlamentare del gruppo verde liberale 13.468, "Matrimonio civile per tutti", cui le commissioni degli affari giuridici delle due camere hanno dato seguito. Nell'ambito di questi lavori verrà trattata anche la richiesta avanzata dall'autrice della presente mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.