17.3683 · Mozione · 2017-09-19
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di fare in modo che, nei suoi messaggi a sostegno di disegni di atti legislativi, l'Assemblea federale venga informata succintamente sulle ripercussioni derivanti per gli Svizzeri all'estero dall'adozione di una nuova legge o da una modifica legislativa. Ciò può avvenire attraverso una modifica dell'articolo 141 capoverso 2 della legge sul Parlamento, in cui sono stabilite le indicazioni che devono essere fornite circa le ripercussioni di un determinato atto legislativo.
Begründung
Capita sovente che taluni aspetti di una nuova legge o di una modifica legislativa vadano a toccare gli interessi dei nostri 780 000 concittadini all'estero, senza però che tali ripercussioni possano essere esaminate per tempo durante il processo decisionale in Parlamento, e quindi senza poter essere discusse come meritano. In questi casi è infatti difficile che determinate questioni riguardanti gli Svizzeri all'estero riescano ad essere prese in debita e tempestiva considerazione dalle Commissioni incaricate dell'esame preliminare. Ciò non è naturalmente il caso quando l'argomento riguarda direttamente la Quinta Svizzera, come ad esempio la legge sugli Svizzeri all'estero, ma lo è senz'altro quando si toccano gli aspetti tecnici di taluni dossier, come quelli che riguardano le assicurazioni sociali. Menzionare esplicitamente le conseguenze attese permetterebbe all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero di meglio adempiere al suo mandato legislativo - ossia di difendere gli interessi della Quinta Svizzera - nel corso dell'intero processo decisionale in Parlamento. Si tratterebbe semplicemente di esporre in maniera succinta le ripercussioni attese, posto che ve ne siano. Il tutto non si tradurrebbe che in un aumento di minima entità degli oneri amministrativi e finanziari.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale considera con favore la possibilità di inserire, all'occorrenza, nei suoi messaggi a sostegno di disegni di atti legislativi anche le ripercussioni che un determinato progetto può avere per gli Svizzeri all'estero. Pur partendo dal principio che in un messaggio è meglio evitare di dettagliare eccessivamente i contenuti di un disegno, è disposto, nel caso degli Svizzeri all'estero, a derogare a questa regola e a far adeguare di conseguenza la "Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale" pubblicata dalla Cancelleria federale. Nella rubrica "Ripercussioni per la società" si dovrà dunque aggiungere che nel messaggio devono essere esaminate e illustrate, all'occorrenza, anche le ripercussioni che un dato progetto può avere per gli Svizzeri all'estero.Il Consiglio federale è invece contrario alla proposta di modificare l'articolo 141 capoverso 2 della legge sul Parlamento (RS 171.10) così che nell'elenco delle ripercussioni figurino anche quelle per gli Svizzeri all'estero. A suo avviso, un'eventuale estensione di tale elenco, di per sé già esteso, è da considerare con grande cautela, in modo da evitare un'inutile sovraregolamentazione.