Disposizioni istituzionali e sistema di rapporto per rafforzare la protezione dei diritti fondamentali in seno a Frontex
17.3689 · Mozione · 2017-09-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La mozione incarica il Consiglio federale di disciplinare in un accordo con l'UE la collaborazione tra la Svizzera e il forum consultivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) sui diritti fondamentali, la strategia sui diritti fondamentali di Frontex e il meccanismo di denuncia di Frontex previsti negli articoli 70-72 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1) direttamente applicabile dalla Svizzera nonché di riferire periodicamente all'Assemblea federale in merito all'applicazione dei diritti fondamentali.
Begründung
Frontex è stata più volte criticata per non aver sufficientemente rispettato i diritti fondamentali dei rifugiati. Pertanto nel 2011 il Parlamento europeo ha affiancato agli organi dirigenziali di Frontex un forum consultivo sui diritti fondamentali e un responsabile per tali diritti. In tal modo intende garantire che Frontex rispetti i diritti fondamentali dei rifugiati, curandone l'integrità fisica e psichica.
Grazie al summenzionato regolamento, la protezione dei diritti fondamentali è stata ancora una volta notevolmente ampliata. I compiti del forum consultivo e del responsabile dei diritti fondamentali sono precisati negli articoli 70 e 71, mentre nell'articolo 72 è stato introdotto un meccanismo di denuncia al fine di assicurare e controllare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia. I rifugiati ottengono diritti procedurali per far valere la protezione dei loro diritti fondamentali. La facoltà delle persone interessate di rivolgersi ai tribunali ordinari non è pregiudicata.
Il regolamento sarà direttamente applicabile dopo il suo recepimento in Svizzera. Nel messaggio 17.033 sulla relativa approvazione, il Consiglio federale non si esprime tuttavia sulle disposizioni istituzionali con le quali la Svizzera contribuisce alla protezione dei diritti fondamentali prescritta nel regolamento né su come intende attuare tale protezione. Occorre chiarire i seguenti punti: quali sono le competenze del forum consultivo e del responsabile dei diritti fondamentali nei confronti della Svizzera nonché come sono disciplinate le procedure e le competenze, affinché la Svizzera contribuisca alla protezione dei diritti fondamentali e attui le conoscenze e raccomandazioni; come la Svizzera disciplina l'accesso al meccanismo di denuncia e come essa intende rafforzare, in generale, la strategia sui diritti fondamentali di Frontex. Scopo dell'introduzione di un meccanismo di rapporto all'Assemblea federale è inoltre quello di rafforzare l'alta vigilanza del Parlamento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'elaborazione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno creato nuovi meccanismi per la tutela dei diritti fondamentali nell'ambito di tutte le attività di Frontex. La Svizzera ha sostenuto l'ampliamento della protezione di tali diritti, ritenendo che si tratti di una questione importante.
Come già illustrato nel testo della mozione, le nuove disposizioni sui diritti fondamentali sono direttamente applicabili dalla Svizzera dopo il loro recepimento. Gli articoli 70 a 72 del regolamento descrivono in modo dettagliato le procedure applicabili, nello specifico il meccanismo di denuncia. Inoltre la Svizzera può contribuire alla strategia sui diritti fondamentali di Frontex, in quanto membro del suo consiglio d'amministrazione.
Le competenze nazionali delle autorità svizzere, segnatamente per la collaborazione con l'Agenzia, sono disciplinate nell'ordinanza del 26 agosto 2009 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (RS 631.062). Nell'ambito dell'attuazione nazionale del regolamento UE, prossimamente saranno sottoposte a revisione sia la summenzionata ordinanza sia quella dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (RS 142.281). In occasione delle modifiche, nei due atti legislativi saranno integrate le disposizioni ancora mancanti per l'attuazione delle nuove norme sui diritti fondamentali. Vi rientrano, tra l'altro, la designazione delle autorità competenti per il meccanismo di denuncia nonché la partecipazione della Svizzera al meccanismo di monitoraggio sistematico per tutti i voli (riserve di osservatori).
Occorre tra l'altro osservare che la Svizzera per gli allontanamenti e le espulsioni di stranieri sui voli nazionali o su quelli operati in collaborazione con Frontex ricorre a un monitoraggio sistematico, della cui esecuzione si occupa la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura. Quest'ultima già dal 2012 è a bordo dei voli operati congiuntamente e riferisce pubblicamente le sue osservazioni al Consiglio federale.
Il forum consultivo e il responsabile dei diritti fondamentali già oggi si basano sul regolamento vigente e hanno il compito di assicurare che i diritti fondamentali vengano rispettati da Frontex. Essi non hanno direttamente a che fare con la Svizzera, salvo la (nuova) possibilità, con il consenso della Svizzera, di effettuare visite sul posto nel caso di operazioni congiunte alle frontiere esterne o di operazioni di rimpatrio nonché di prendere posizione in merito a piani operativi.
Visto quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario stipulare con l'UE un accordo sulla collaborazione con Frontex nel campo dei diritti fondamentali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.