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17.3691 · Interpellanza · 2017-09-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Parlamento ha respinto una revisione della legge sui cartelli che prevedeva l'introduzione di divieti concernenti questo tipo di accordi. Dalle deliberazioni in Parlamento è emersa una chiara e sostanziale differenza tra la proposta del Consiglio federale e la legislazione in materia di abusi che viene applicata con buoni risultati in Svizzera. Nonostante il rifiuto parlamentare, la Commissione della concorrenza (COMCO) fa ricorso ai divieti in questione, basandosi soltanto su una decisione del Tribunale federale e tralasciando le decisioni giudiziarie di senso contrario nonché i numerosi casi ancora in sospeso e dall'esito incerto.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come si può garantire che in futuro la COMCO opererà rispettando il testo di legge, la sua prassi anteriore e la volontà del Parlamento?

2. Siamo certi che il prossimo presidente della COMCO attuerà la legge sui cartelli attenendosi prioritariamente alla legislazione in materia di abusi applicata con successo in Svizzera, così come previsto dalla Costituzione federale e dalla legge e secondo la volontà parlamentare?

3. Come intende procedere il Consiglio federale per correggere gli arbitrari cambiamenti di prassi adottati dalla COMCO?

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sui cartelli (LCart; RS 251) ha lo scopo di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 LCart sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica.

Sono inoltre di per sé illeciti gli accordi che sopprimono una concorrenza efficace sul mercato: in questi casi non è ammessa alcuna giustificazione.

Nel messaggio del 22 febbraio 2012 concernente la revisione della legge sui cartelli e una legge sull'Autorità della concorrenza (FF 2012 3469) il Consiglio federale proponeva, tra le altre cose, una modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli, finalizzata a introdurre un divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione. Secondo tale divieto i cinque tipi di accordi "rigidi", già qualificati nell'attuale legge come limitazioni particolarmente gravi della concorrenza (gli accordi orizzontali sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone nonché le imposizioni verticali dei prezzi, intesi come prezzi minimi o fissi, e gli isolamenti territoriali assoluti) sarebbero stati dichiarati illeciti, salvo quelli giustificati per motivi di efficienza economica. Il 17 settembre 2014 il Parlamento per svariate ragioni non è entrato nel merito del progetto del Consiglio federale.

Nella sentenza del 28 giugno 2016 relativa al caso Colgate-Palmolive Europe Sàrl (ex Gaba International SA), il Tribunale federale ha dato un'interpretazione della vigente legge sui cartelli (TF, 2C_180/2014), in particolare del concetto di "intralcio notevole" riferito ai casi in cui si possa ritenere che un accordo non intralcia notevolmente la concorrenza. Il Tribunale federale ha stabilito che, in generale, gli accordi particolarmente nocivi di cui all'articolo 5 capoversi 3 e 4 della legge sui cartelli causano un intralcio di gravità notevole e che pertanto corrispondono alla definizione di cui all'articolo 5 capoverso 1 della legge sui cartelli. Il criterio di "intralcio notevole" costituirebbe una clausola bagatellare e la norma sarebbe finalizzata innanzitutto a distinguere i casi di rilievo da quelli meno importanti, in modo da ridurre l'onere a carico delle autorità preposte alla concorrenza. Perciò il fatto di considerare notevole l'intralcio alla concorrenza degli accordi presumibilmente diretti a sopprimerla non impedirebbe l'esame dei singoli casi, considerato che quest'ultimo è svolto nel quadro dell'analisi dell'efficienza. In tale contesto si può inoltre valutare se un accordo anticoncorrenziale produce effetti positivi.

Il Consiglio federale risponde comme segue alle domande:

1.-3. La Commissione della concorrenza (COMCO) è tenuta a svolgere le sue attività attenendosi alle basi legali vigenti e opera in modo sostanzialmente autonomo rispetto al Parlamento e al Consiglio federale. Secondo l'articolo 6 capoverso 3 del regolamento interno (RI-COMCO; RS 251.1), la COMCO prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti e, in caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante. Se un'impresa non condivide la decisione della COMCO può interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Qualora non sia d'accordo nemmeno con la sentenza di quest'ultimo, può da ultimo ricorrere davanti al Tribunale federale, che emana una sentenza definitiva. Di norma le sentenze del Tribunale federale sono vincolanti per gli organi decisionali inferiori (Tribunale amministrativo federale, COMCO). All'atto della nomina di ciascun membro della COMCO è richiesto e garantito il rispetto della legge da parte di chi viene scelto.

Risposta del Consiglio federale.