17.3701 · Mozione · 2017-09-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie affinché l'articolo 77 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione relativo all'indennità per insolvenza sia effettivamente applicato dalla SECO nelle sue direttive e dalle casse di disoccupazione nella loro prassi.
Begründung
Gli articoli 51 e seguenti della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) prevedono che i lavoratori al servizio di un datore di lavoro insolvente possano chiedere alla cassa di disoccupazione il versamento di un'indennità per insolvenza (II).
L'articolo 77 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) precisa che il lavoratore che chiede un'II deve presentare alla cassa di disoccupazione il proprio certificato di assicurazione AVS nonché il permesso di dimora o un'attestazione di domicilio del Comune oppure, se è straniero, il permesso pertinente.
I punti B9 e B11 delle direttive della SECO riguardanti l'II prevedono che:
1. il diritto all'II non deve soddisfare altre condizioni oltre a quella dell'esercizio di un'attività salariata;
2. non è determinante il fatto che i contributi sociali siano stati effettivamente versati oppure che il lavoratore disponga di un permesso di lavoro valido;
3. il lavoratore in nero può beneficiare dell'II.
Nel quotidiano "24 heures" del 26 agosto 2017 il presidente dell'Associazione delle casse di disoccupazione, Jean-Claude Frésard, ha dichiarato: "Tutte le casse di disoccupazione della Svizzera seguono la stessa prassi. Ci basiamo sulle direttive della SECO, che non chiedono alle casse di disoccupazione di controllare se il lavoratore versa i contributi né se possiede un titolo di dimora valido. Anche nel caso di un lavoratore in nero, che si verifica di rado, dobbiamo quindi versare le indennità."
Da quanto esposto si evince che l'articolo 77 OADI non è applicato né dalla SECO nelle sue direttive né dalle casse di disoccupazione nella loro prassi. Ciò non è ammissibile nell'ottica della lotta contro il lavoro nero, definita prioritaria dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza 17.3293. Questo stato di cose va cambiato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'indennità per insolvenza (II) è una prestazione che non è versata in caso di disoccupazione dei lavoratori, ma quando questi ultimi non percepiscono più un salario a causa dell'insolvenza del loro datore di lavoro. Si tratta di uno strumento atipico dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD), che si fonda sull'articolo 110 della Costituzione federale relativo alla protezione dei lavoratori e il cui scopo è di permettere di coprire efficacemente e rapidamente i crediti salariali non onorati.
Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per permettere ai lavoratori di continuare a far fronte ai loro impegni finanziari. In effetti, fornendo una prestazione lavorativa prima di percepire una remunerazione, i lavoratori sono particolarmente esposti in caso di insolvenza del datore di lavoro. Le procedure d'esecuzione, spesso troppo lunghe, non consentono, inoltre, di recuperare rapidamente questi crediti.
Secondo il Tribunale federale, il contratto di lavoro rimane valido anche se il lavoratore non è in possesso di un permesso di lavoro in Svizzera. Il salario per il lavoro svolto è quindi dovuto. Dato che esercita un'attività lucrativa in Svizzera, il lavoratore è obbligatoriamente assicurato secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). L'assenza di un permesso di lavoro non modifica questo dato di fatto e il lavoratore ha diritto alle prestazioni di assicurazione sociale quando si verifica un evento assicurato. Se il datore di lavoro non dichiara i salari all'AVS, la cassa di compensazione può comunque ancora chiedergli il versamento dei contributi corrispondenti.
I lavoratori in nero hanno diritto all'II se soddisfano le condizioni generali e gli obblighi definiti nella legge (assoggettamento obbligatorio al versamento dei contributi sociali indipendentemente dal loro versamento effettivo; esistenza di un credito salariale; fallimento o pignoramento; obbligo di assistere la cassa di disoccupazione nella procedura).
L'articolo 77 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) è applicato dalle casse di disoccupazione, che chiedono il numero AVS e il permesso di dimora tramite il modulo "Indennità per insolvenza". L'impossibilità di fornirli non impedisce il versamento dell'II al lavoratore se il suo credito salariale è sufficientemente dimostrato. Ciò è dovuto al fatto che la presentazione di questi documenti non è una condizione prevista dalla legge per beneficiare dell'II. Questa disposizione dell'ordinanza ha unicamente lo scopo di consentire alla cassa di disoccupazione di svolgere i suoi compiti (versamento dei contributi all'AVS e imposta alla fonte). Qualsiasi indizio di lavoro nero deve invece indurre la cassa di disoccupazione a segnalare il caso alle autorità competenti dei controlli in materia. Le direttive della SECO saranno precisate in tal senso.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.