17.3714 · Mozione · 2017-09-25
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una base legale di carattere potestativo della LAID che permetta ai Cantoni di attenuare l'imposta sulla sostanza per quel che concerne le partecipazioni che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
Begründung
Dal 2009 sono state introdotte nella legge federale delle norme per attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote in caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (art. 7 cpv. 1 LAID e artt. 18b cpv. 1 e 20 cpv. 1bis LIFD). L'avamprogetto di legge federale Progetto fiscale 17, propone un aggiornamento dei sopramenzionati articoli con l'introduzione di un minimo d'imposizione del 70 per cento per tali redditi. Ad oggi esiste, però, un altro caso di doppia imposizione economica che non è stato preso in considerazione né dal legislatore federale nel 2009 né dal Progetto fiscale 17. Si tratta del patrimonio che viene imposto dapprima come capitale presso la società e, in seguito, come sostanza presso i detentori di quote di partecipazione. Attualmente vi sono dei Cantoni che prevedono nelle proprie leggi tributarie delle norme volte ad attenuare questa doppia imposizione, in analogia con quanto proposto per il reddito delle persone fisiche. Ad esempio si possono citare i Cantoni di Neuchâtel, Vallese e Giura che per le partecipazioni non quotate in borsa di società di capitali o cooperative con sede in Svizzera prevedono una riduzione del valore fiscale imponibile pari al 60 per cento nel primo caso, al 40 per cento nel secondo (ma solo per le partecipazioni qualificate) e al 30 per cento della differenza tra il valore venale e il valore nominale nel terzo (art. 49 cpv. 4 della legge delle imposte dirette del cantone di Neuchâtel; art. 56 cpv. 4 della legge fiscale del cantone del Vallese; art. 45 cpv. 2 della legge fiscale del cantone del Giura). Vista la pratica già diffusa in alcuni Cantoni, che però non trova riscontro in una legge federale superiore (in casu: la LAID), e di un'attenuazione della doppia imposizione già accettata dal legislatore in ambito di imposta sul reddito è opportuno elaborare una base legale di carattere potestativo della LAID che permetta ai Cantoni di attenuare l'imposta sulla sostanza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Sui valori patrimoniali assoggettati all'imposta sul capitale a livello di impresa e all'imposta sul reddito a livello personale possono gravare maggiori oneri rispetto ad altri valori patrimoniali. In tal caso si ha una doppia imposizione economica. Questa può essere corretta sostanzialmente a livello di società di capitali o a livello di detentore di quote di partecipazione. In un'ottica della politica della piazza imprenditoriale, uno sgravio a livello di impresa risulta più interessante, poiché incrementa l'attrattiva della Svizzera nei confronti degli investitori esteri e istituzionali. Per contro, dal punto di vista dell'efficienza economica, uno sgravio a livello personale può risultare più opportuno, ad esempio laddove per l'imposta sul reddito la distorsione prodotta dalla decisione tra distribuzione e tesaurizzazione (ai sensi della neutralità riguardo all'impiego dell'utile) risulta inferiore. In tal modo gli utili conseguiti non vengono trattenuti da imprese mature, con tendenzialmente basse prospettive di crescita, ma una volta distribuiti possono essere investiti in imprese giovani, in espansione e con un forte fabbisogno di investimento. Dal momento che l'imposta sulla sostanza non inficia la neutralità dell'impiego dell'utile, l'argomento dell'efficienza decade a sostegno di un'eventuale correzione della doppia imposizione economica a livello di impresa, ovvero sull'imposta sul capitale.
A livello federale l'imposta sul capitale è stata abolita a partire dal 1998 con la riforma dell'imposizione delle imprese 1997. I tentativi di accordare ai Cantoni il diritto a non riscuotere l'imposta sul capitale sono falliti prima della Riforma III dell'imposizione delle imprese per opposizione dei Cantoni stessi. Tuttavia, oggi i Cantoni hanno già la possibilità di computare l'imposta sull'utile delle persone giuridiche con l'imposta sul capitale. Nei Cantoni che hanno introdotto questa misura le imprese sono esonerate dall'imposta sul capitale, se versano un'imposta sull'utile sufficientemente alta. In altri Cantoni, che non computano l'imposta sull'utile con l'imposta sul capitale, si applicano talora aliquote d'imposta talmente basse da rendere l'imposta sul capitale pressoché irrilevante.
Benché la doppia imposizione economica derivante dall'imposizione del capitale e della sostanza interessi potenzialmente ogni contribuente che detiene partecipazioni in persone giuridiche svizzere, l'autore della mozione auspica che lo sgravio dell'imposta sulla sostanza sia limitato alle partecipazioni pari ad almeno il 10 per cento del capitale. Tipicamente queste partecipazioni non sono quotate in borsa e vengono valutate ai fini dell'imposta sulla sostanza in base al cosiddetto "metodo dei pratici", che considera il valore reale nella misura di un terzo e il valore di rendimento nella misura di due terzi. Rispetto ai valori patrimoniali valutati al prezzo di mercato, ne risulta, a seconda dei casi, una sottovalutazione più o meno marcata. Anche solo per questa ragione non è necessario intervenire sulle partecipazioni qualificate con un ulteriore sgravio dell'imposta sulla sostanza.
Nel contesto dell'imposizione parziale degli utili distribuiti, il Tribunale federale ha precisato in una sentenza (DTF 136 I 65 consid. 5.5) che il criterio di qualificazione del 10 per cento è incompatibile con il principio costituzionale dell'uguaglianza dell'imposizione. Secondo tale sentenza non vi è alcun motivo atto a giustificare un'imposizione più elevata dei dividendi di un piccolo socio rispetto a quelli di un grande azionista. Una valutazione del tutto analoga può essere fatta valere per il criterio di qualificazione delle partecipazioni, proposto dall'autore della mozione, ai fini dell'imposta sulla sostanza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.