17.3735 · Interpellanza · 2017-09-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il principio è semplice: ogni cittadino svizzero, anche se vive all'estero, deve pagare le imposte in Svizzera. L'obiettivo è di limitare l'evasione fiscale. In altri termini un espatriato che paga oggi le tasse nel suo Paese di residenza sarà assoggettato all'imposta anche in Svizzera. L'imposta fatturata ammonterebbe alla differenza tra l'imposta estera e quella svizzera. Questo principio è applicato negli Stati Uniti, fin dalla guerra di Secessione. Si trattava all'epoca di assoggettare i ricchi americani che fuggivano dagli Stati Uniti per non farsi arruolare.
Per applicare questo tipo di imposta, la Svizzera sarebbe tuttavia costretta a rinegoziare tutta una serie di accordi fiscali bilaterali che ha stretto con Paesi terzi. Un compito immane, certamente, che però non presenta ostacoli di carattere meramente giuridico. Il principio secondo il quale un'imposta è dovuta soltanto quale corrispettivo di servizi forniti dagli enti pubblici non ha nulla di giuridico. Infatti, le entrate provenienti dall'imposta, diversamente dai contributi sociali, non sono destinate dal punto di vista giuridico a un'uscita specifica.
Una simile riforma cambierebbe profondamente la logica dell'imposizione in Svizzera. L'imposta non dipenderebbe più dal luogo di residenza, come nella stragrande maggioranza dei Paesi, ma dalla nazionalità.
Invito il Consiglio federale a rispondere alla seguente domanda:
Qual è il parere del Consiglio federale in merito all'introduzione di un'imposta universale?
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera le persone fisiche (con cittadinanza svizzera o estera) sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. La sostituzione del principio del domicilio con il principio della cittadinanza non comporterebbe nessun cambiamento per i cittadini residenti in Svizzera. Per contro, i cittadini svizzeri residenti all'estero sarebbero assoggettati all'imposta anche in Svizzera. Per evitare una doppia imposizione, l'imposta riscossa all'estero verrebbe quindi computata all'imposta svizzera. In altri termini, l'imposta svizzera sarebbe dovuta solo se l'onere fiscale all'estero fosse inferiore a quello in Svizzera.
Considerando la struttura federalista della Svizzera, occorrerebbe tra l'altro definire in quale Cantone e Comune gli Svizzeri all'estero sarebbero assoggettati all'imposta in virtù del principio della cittadinanza. In assenza di un altro luogo di riferimento, per i cittadini svizzeri residenti all'estero da molti anni o addirittura nati all'estero si potrebbe considerare solo il luogo d'attinenza. A seconda dei casi potrebbe essere dichiarato determinante anche l'ultimo domicilio in Svizzera. Sarebbe inoltre necessario chiarire come tenere conto delle peculiarità del diritto fiscale svizzero nell'imposizione degli Svizzeri all'estero. Concretamente si tratta ad esempio della determinazione del valore locativo o delle modalità di rimborso dell'imposta preventiva.
Il Consiglio federale ritiene che il passaggio al principio della cittadinanza per l'assoggettamento fiscale delle persone fisiche non sia opportuno per i motivi seguenti:
1. Le persone residenti in Svizzera beneficiano in maniera preponderante delle prestazioni statali offerte da Confederazione, Cantoni e Comuni rispetto ai cittadini svizzeri residenti all'estero. Infatti, pur potendo partecipare alle votazioni ed elezioni svizzere e avendo diritto alla protezione consolare e diplomatica all'estero, gli Svizzeri all'estero non utilizzano l'infrastruttura sul territorio elvetico. Il domicilio costituisce pertanto la migliore base per l'imposizione rispetto alla nazionalità.
2. In linea di massima il principio della cittadinanza genererebbe maggiori entrate. Tuttavia, nel caso concreto l'imposta svizzera secondo tale principio sarebbe dovuta solamente se l'onere fiscale all'estero fosse inferiore a quello in Svizzera. Dal momento che ciò non accadrebbe spesso, nelle casse statali finirebbero solo pochi mezzi supplementari. È quindi dubbio che con l'imposizione secondo il principio della cittadinanza i ricavi siano ragionevolmente proporzionali alle spese.
3. L'imposizione secondo il principio della cittadinanza è difficile da attuare e rischia pertanto di compromettere la riscossione equa delle imposte. Anche per questo motivo la redditività di questa imposizione è dubbia. Oltre a ciò, aumenterebbe pure l'onere amministrativo per la rilevazione e la riscossione dei crediti fiscali all'estero.
4. L'imposizione secondo il principio della cittadinanza è in contraddizione con la normativa di oltre 90 convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) concluse dalla Svizzera. Sarebbe in linea solo con la CDI tra la Svizzera e gli Stati Uniti, in termini favorevoli a quest'ultimi. Pur essendo sostanzialmente possibile adeguare le CDI, non è certo che gli Stati partner sarebbero propensi ad adottare tale modifica e che si possa giungere all'applicazione del principio della cittadinanza nei confronti di questi Paesi. Infine, questo sistema comporta il rischio che le persone residenti in uno Stato terzo e con più di una cittadinanza - ad esempio svizzera e americana - vengano tassate due volte.
5. La legge sugli Svizzeri all'estero (RS 195.1) obbliga i cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera a iscriversi nel registro degli Svizzeri all'estero. Se fossero obbligati a pagare le imposte svizzere dall'estero, queste persone non avrebbero più alcun interesse a iscriversi nel registro e molto probabilmente vi rinuncerebbero.
Risposta del Consiglio federale.