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17.3743 · Interpellanza · 2017-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel 2015 la Svizzera ha registrato 39 523 domande d'asilo.

Già oggi le ripercussioni emergono chiaramente nei bilanci dei Cantoni e dei Comuni. Ad esempio, nel 2016 il numero dei richiedenti l'asilo a carico dell'aiuto sociale attribuiti al Canton Zurigo è aumentato del 107 per cento rispetto all'anno precedente. Nel contempo gli importi forfettari globali versati dalla Confederazione al Canton Zurigo sono raddoppiati.

1. Quanti richiedenti l'asilo sono stati riconosciuti?

2. Quante persone hanno ottenuto un'ammissione provvisoria?

3. Quante persone hanno fatto perdere le loro tracce?

4. Quante persone hanno potuto essere trasferite con successo in un altro Stato Dublino?

5. Quante persone avrebbero dovuto essere trasferite nel Paese di primo asilo conformemente a Dublino, ma lo Stato parte in questione si è rifiutato di riprenderle?

6. Quante persone hanno potuto essere rinviate con successo nel loro Paese d'origine?

7. Quante persone hanno presentato una domanda di ricongiungimento familiare? Quante domande sono state accolte?

8. Quante persone giungeranno in Svizzera in virtù di tali ricongiungimenti familiari?

9. Quante persone percepiscono aiuto sociale e quante sono economicamente indipendenti?

10. In quanti casi il ricongiungimento familiare è stato autorizzato nonostante l'interessato fosse a carico dell'aiuto sociale?

Stellungnahme des Bundesrates

Tutti i dati si riferiscono alle 39 523 persone che hanno presentato una domanda d'asilo nel 2015 e rispecchiano lo stato provvisorio a fine settembre 2017. Per questa data, 9638 domande d'asilo presentate nel 2015 erano ancora pendenti in prima istanza e 1218 persone disponevano ancora di un termine di ricorso o aveva avviato una procedura di ricorso.

1. 6699 persone hanno ottenuto l'asilo.

2. 7616 persone hanno ottenuto un'ammissione provvisoria.

3. 3880 persone che avevano presentato una domanda d'asilo nel 2015 sono state rilevate nelle statistiche come persone che hanno lasciato la Svizzera senza annunciare la loro partenza.

4. Fino ad oggi, 7454 domande d'asilo depositate nel 2015 sono state oggetto di una decisione di non entrata nel merito (NEM) passata in giudicato nel quadro di Dublino. In questi casi è possibile un trasferimento verso lo Stato Dublino competente. Tuttavia, molte di queste persone si sono sottratte al rinvio coatto e hanno lasciato il territorio senza segnalare la propria partenza (cfr. risposta 3). 2779 stranieri sono già stati trasferiti e i preparativi sono in corso per altri 66. Per 77 persone la NEM Dublino non è ancora passata in giudicato.

5. In caso di indizi che indicano la competenza di un altro Stato Dublino, la Svizzera presenta sistematicamente una domanda di ripresa a carico dell'interessato. Se ritiene che i criteri di una ripresa a carico in virtù del regolamento Dublino III non sono adempiuti, lo Stato richiesto può respingere la domanda svizzera. È il caso di 7067 richiedenti l'asilo che hanno depositato la loro domanda nel 2015.

6. 2067 persone hanno lasciato la Svizzera in maniera autonoma dopo aver annunciato la propria partenza, 240 sono state rinviate nel loro Paese d'origine e 38 in uno Stato terzo.

7. Sono state presentate 1234 domande di ricongiungimento familiare. 682 persone sono state autorizzate a entrare in Svizzera, potendo far valere un diritto legale al ricongiungimento familiare.

8. Fino ad oggi, 442 delle persone cui è stato accordato il ricongiungimento familiare sono entrate effettivamente in Svizzera.

9. Per quanto riguarda l'aiuto sociale percepito dai richiedenti l'asilo, è possibile fornire soltanto indicazioni statistiche di ordine generale. 1458 delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo nel 2015 esercitano attualmente un'attività lucrativa. Le statistiche non permettono nemmeno di sapere se alcune di loro sono ancora in parte sostenute dall'aiuto sociale.

10. Per i richiedenti l'asilo non è previsto nessun ricongiungimento familiare. Le persone ammesse provvisoriamente (compresi i rifugiati ammessi provvisoriamente) possono far venire in Svizzera il coniuge e i figli minorenni non coniugati non prima di tre anni. Se percepiscono l'aiuto sociale, non possono beneficiare del ricongiungimento familiare. Il coniuge di un rifugiato e i suoi figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo se nessuna circostanza particolare vi si oppone, a prescindere dal fatto che percepiscano l'aiuto sociale. Anche in questo caso le statistiche non permettono di determinare il numero di persone cui è stato accordato il ricongiungimento familiare nonostante percepissero l'aiuto sociale.

Risposta del Consiglio federale.