17.3749 · Interpellanza · 2017-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dal tentato colpo di Stato del luglio 2016, il potere turco, dietro impulso del presidente Recep Tyyip Erdogan, ha messo in riga, sul piano ideologico e politico, la polizia, il ministero pubblico e la giustizia penale, i media, l'esercito, le università, ecc. per poter criminalizzare qualsiasi pensiero o azione politica diversa da quella decisa del presidente stesso.
Per mettere a tacere politici eletti, dirigenti e militanti politici, leader di organizzazioni sociali, difensori dei diritti umani, giornalisti, blogger, accademici, giudici, funzionari, militari e semplici cittadini li si accusa di partecipazione a un'organizzazione terrorista. I processi non garantiscono più i diritti degli accusati. Giorno dopo giorno sono rese sentenze inique e infondate.
Nel frattempo sono giunti in Svizzera i primi fuggitivi turchi e curdi in cerca di protezione all'estero nell'ambito di una domanda d'asilo o di un semplice permesso di soggiorno temporaneo, nell'attesa di giorni migliori in Turchia sul piano democratico.
Con vari pretesti giudiziari, le autorità turche sollecitano, bilateralmente o tramite Interpol, estradizioni di cittadini turchi in Svizzera, titolari di un permesso B o F o in procedura d'asilo.
Il degrado dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani peggiora giorno dopo giorno.
Alla luce di quanto precede e della situazione attuale, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.
1. Che cosa intraprende affinché Interpol contatti anzitutto le autorità svizzere prima di spiccare mandati di arresto internazionali contro cittadini turchi residenti in Svizzera?
2. È disposto a chiedere a Interpol di sospendere e rifiutare qualsiasi avviso rosso presentato dalla Turchia fino al completo ritorno al rispetto dello Stato di diritto in questo Paese?
3. È disposto a sospendere e rifiutare qualsiasi estradizione verso la Turchia fino al completo ritorno al rispetto dello Stato di diritto, della democrazia e della libertà d'espressione?
4. Il DFAE intende pubblicare una dettagliata messa in guardia per tutti i viaggi in Turchia di cittadini turchi residenti in Svizzera?
5. Quali altre possibilità esistono, secondo il Consiglio federale, per tutelare i cittadini turchi residenti in Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Di principio, ciascuno dei 192 Stati membri di Interpol può diramare ricerche di propria iniziativa. Gli altri Stati membri non possono influire in alcun modo su tale decisione.
Il Segretariato generale di Interpol (IPSG) verifica, prima e in parte anche dopo la loro pubblicazione, tutte le ricerche che prevedono un arresto ai fini dell'estradizione. In caso di esito negativo della verifica, la ricerca non viene registrata nelle banche dati di Interpol. L'IPSG accerta in particolare se una ricerca viola l'articolo 3 dello Statuto di Interpol, il quale sancisce che "qualsiasi attività o intervento in questioni o affari con risvolti politici, militari, religiosi o razziali è rigorosamente vietato dall'Organizzazione."
Ogni Stato membro è tenuto a verificare se, in virtù delle disposizioni nazionali o dei suoi impegni internazionali, il mandato di ricerca pervenuto adempie i presupposti per ordinare l'arresto o la localizzazione sul proprio territorio della persona ricercata.
2. La Turchia è membro di Interpol. È nell'interesse del perseguimento penale che la Turchia possa continuare a diramare ricerche Interpol che riguardano reati di diritto comune e per i quali non sembra esclusa una cooperazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale.
3. Dal 2016 la Svizzera verifica con particolare attenzione i mandati di ricerca spiccati dalla Turchia basandosi sulla Convenzione europea di estradizione. L'articolo 3 della Convenzione statuisce che l'estradizione non è concessa se il reato in questione è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico. Concretamente, ciò significa che, anche in virtù della legislazione nazionale, non è ordinato l'arresto o che l'estradizione è negata se:
- il mandato riguarda un reato politico o si basa su ragioni politiche;
- dopo l'estradizione, la persona oggetto della ricerca rischia di subire un trattamento o una pena inumana o degradante;
- la persona cercata è un rifugiato riconosciuto.
Inoltre, l'articolo 2 lettera a della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) stabilisce che la domanda di estradizione è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell'ONU).
Contro la decisione d'estradizione dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale penale federale. Quale prima istanza, quest'ultimo si pronuncia inoltre, su richiesta dell'UFG, in merito alla questione del reato politico. Tale decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale, il quale entra nel merito soltanto nei casi di particolare rilevanza e decide quale ultima istanza.
L'esecuzione dell'ultima estradizione dalla Svizzera verso la Turchia risale al dicembre 2016. L'estradizione è avvenuta tra l'altro sulla base di garanzie speciali fornite dalle autorità turche e soltanto dopo che la persona ricercata aveva rinunciato a ricorrere a ulteriori rimedi giuridici.
Come già illustrato nella risposta 2, è nell'interesse del perseguimento penale mantenere la possibilità di effettuare le estradizioni che riguardano reati di diritto comune.
4. I consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per la Turchia sono stati aggiornati e completati in base all'evolversi della situazione nel Paese. Essi sono costantemente verificati e adeguati in funzione dei cambiamenti della situazione in materia di sicurezza.
I consigli di viaggio per la Turchia menzionano in particolare la limitazione dei diritti fondamentali in seguito alla proclamazione dello stato di emergenza, il divieto di proferire dichiarazioni o commettere atti che denigrano o diffamano lo Stato, i suoi rappresentanti o i suoi simboli nonché il fatto che le autorità turche non sempre accettano di concedere la protezione consolare della Svizzera alle persone con doppia cittadinanza svizzero-turca.
Nei suoi consigli di viaggio, il DFAE richiama l'attenzione sui rischi. Spetta tuttavia al singolo individuo che pianifica un viaggio in Turchia o che vi soggiorna trarre le proprie conclusioni e decidere di conseguenza. In ogni caso, vale il principio secondo cui i viaggiatori sottostanno al diritto dello Stato in cui soggiornano.
5. I mandati di ricerca spiccati all'estero sottostanno di principio al segreto d'ufficio. In singoli casi, in cui appare evidente che il perseguimento penale avviene per motivi politici, le autorità svizzere informano direttamente le persone interessate domiciliate in Svizzera. Inoltre, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) informa, in maniera generale e astratta, le persone cui è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in merito ai limiti della protezione garantita in virtù di tale statuto in caso di viaggi all'estero.
Il Consiglio federale ritiene che non occorra adottare ulteriori misure.
Risposta del Consiglio federale.