17.3751 · Interpellanza · 2017-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
L'eliminazione di video di propaganda jihadista resta controversa.
Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:
1. In Svizzera sono stati cancellati video di propaganda jihadista o bloccati siti web su ordine delle autorità statali?
2. Quanti negli ultimi cinque anni?
3. Negli ultimi cinque anni, quante comunicazioni di sospetto e procedure d'indagine per l'eliminazione di video di propaganda jihadista o per il blocco di siti sono state trattate?
4. A partire da quando bisogna applicare gli articoli 73 capoverso 1 e 74 capoversi 1 e 4 della legge federale sulle attività informative (LAIn) nonché l'articolo 2 capoverso 2 lettera c della legge federale sulle misure par la salvaguardia della sicurezza interna ai video di propaganda jihadista?
5. È ipotizzabile un'eliminazione retroattiva di vecchio materiale propagandistico?
6. Quali misure sono adottate se il materiale di propaganda non si trova su un computer svizzero?
7. Si potrebbero istituire basi legali che impongano l'eliminazione su computer esteri?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformemente all'articolo 13e della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), ordinare la cancellazione di siti Internet se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero. È tuttavia raro che questo genere di contenuti si trovi su server svizzeri. I video jihadisti generalmente sono diffusi on line tramite grandi fornitori di servizi Internet internazionali quali Google (Youtube), Facebook, Twitter o anche Justpaste.it e messi a disposizione su server esteri. Se il materiale penalmente rilevante si trova su un server estero, Fedpol può raccomandare ai provider svizzeri di bloccare i pertinenti siti Internet. Conformemente all'articolo 13e LMSI una tale misura può essere adottata se il contenuto del materiale propagandistico incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.
2. Negli ultimi cinque anni, in Svizzera Fedpol non ha dovuto richiedere nessuna cancellazione o blocco di video di propaganda jihadista su server svizzeri in base all'articolo 13e LMSI. Tutti i video rilevanti ai sensi della LMSI di cui Fedpol è a conoscenza che sono o erano disponibili su Internet si trovano o si trovavano su server all'estero.
3. Il monitoraggio delle attività jihadiste da parte del SIC e Fedpol e le informazioni trasmesse dai cittadini consentono di individuare e analizzare sistematicamente i video jihadisti sospetti. Ad esempio, da marzo 2016 a ottobre 2017, oltre 300 video su Youtube sono stati bloccati o provvisti di un limite di età su raccomandazione di Fedpol. Si trattava principalmente di video contenenti rappresentazioni di atti di violenza o istigazioni concrete alla violenza (cfr. risposta alla domanda 6). Non esistono cifre relative agli ultimi cinque anni.
4. A seconda delle circostanze, nel singolo caso la diffusione di video jihadisti può essere considerata un'"attività" ai sensi dell'articolo 73 LAIn che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna e direttamente o indirettamente serve a propagare, sostenere o favorire in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento. La messa a disposizione di questi video entra pertanto in linea di conto al momento di valutare se nei confronti di una persona fisica, un'organizzazione o un gruppo debba essere pronunciato un divieto di determinate attività o di organizzazioni in virtù delle prescrizioni degli articoli 73 e 74 LAIn. Secondo la giurisprudenza del Tribunale penale federale, la diffusione di simili video può inoltre costituire un sostegno punibile a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale o a un'organizzazione vietata conformemente alla legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (cfr. sentenza del 2 maggio 2014 del Tribunale penale federale; SK 2013.39).
5. Una cancellazione espleta i suoi effetti sempre in tempo reale e non può avvenire retroattivamente. Dal punto di vista giuridico, per la cancellazione è irrilevante se il materiale di propaganda è datato e quindi disponibile on line già da molto tempo.
6. Di norma, Fedpol segnala il materiale di propaganda individuato ai provider in questione. Google (Youtube) ha accordato a Fedpol lo status di cosiddetto "trusted flagger". Le segnalazioni trasmesse da Fedpol a Youtube sono quindi trattate in modo prioritario. Le competenti autorità estere sono inoltre informate del materiale di propaganda reperito in modo da poter avviare le indagini del caso all'estero. Se sussiste un legame con la Svizzera, i dati elettronici possono essere conservati in modo semplificato grazie alla cooperazione con i fornitori esteri di servizi Internet e alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità (Convenzione di Budapest, RS 0.311.43; https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20100537/index.html). Questa procedura permette di garantire che i dati in questione siano ancora disponibili quando il Paese in questione riceverà una domanda svizzera di assistenza giudiziaria e che possano essere utilizzati come mezzo probatorio in un procedimento penale.
7. Per motivi di sovranità, la Svizzera non sarebbe in grado di imporre direttamente la cancellazione di dati registrati all'estero nemmeno con una base legale ad hoc. Infatti, il legislatore svizzero può unicamente emanare leggi applicabili al proprio territorio. La Convenzione di Budapest ha rafforzato la cooperazione internazionale in materia di reati informatici, soprattutto per quanto concerne la conservazione rapida dei dati all'estero. Non accorda tuttavia alcun diritto diretto alla cancellazione di dati che si trovano all'estero. Occorre invece far ricorso all'assistenza giudiziaria per ottenere la cancellazione dei contenuti, sebbene nemmeno questa possibilità abbia sempre successo.
Risposta del Consiglio federale.