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17.3773 · Interpellanza · 2017-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Come ed entro quando il Consiglio federale intende adeguare la procedura d'asilo per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati in modo da attuare correttamente la Convenzione sui diritti del fanciullo e il commento generale numero 6 (2005) del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia?

Begründung

Secondo il commento generale numero 6 (2005) del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia sul "Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine", i minorenni non accompagnati devono in ogni caso essere assistiti da una persona di fiducia e un rappresentante legale deve essere designato per tutte le tappe della procedura d'asilo. Soltanto la determinazione della qualità di minorenne non accompagnato può essere effettuata prima della designazione della persona di fiducia. A tale proposito, l'articolo 31 del commento generale distingue tuttavia chiaramente tra la determinazione dello statuto del minore (art. 31 i) e il prosieguo della procedura di registrazione (art. 31 iii). È soltanto a questo stadio che sono esaminati i motivi della partenza dal Paese di origine e quelli della domanda d'asilo. Secondo la risposta all'interpellanza 17.3471, l'interrogatorio sulla persona comprende un'esposizione dei motivi d'asilo, che consiste nel riferire i tratti essenziali degli eventi vissuti. Le dichiarazioni rese in occasione dell'interrogatorio sulla persona sono inoltre considerate, in funzione dell'età e proporzionalmente al grado di maturità e sviluppo del giovane richiedente l'asilo, per valutare la credibilità dell'interessato. Questi due elementi mostrano che l'interrogatorio sulla persona va incontestabilmente oltre la determinazione dello statuto del minore.

Effettuare l'interrogatorio sulla persona prima di designare una persona di fiducia e in assenza di un rappresentante legale è chiaramente contrario agli articoli 33 e 72 del commento generale. Conformemente al suddetto articolo 33, la persona di fiducia (tutore o consulente, nella terminologia ONU) andrebbe designata non appena il minore non accompagnato o separato dalla famiglia è identificato in quanto tale, ossia prima di qualsivoglia esame dei motivi alla base della partenza dal Paese d'origine e della domanda d'asilo. L'articolo 72 precisa che il tutore e il rappresentante legale dovrebbero essere presenti a tutti i colloqui che fanno parte della procedura d'asilo. Per attuare correttamente la Convenzione sui diritti del fanciullo e il commento generale, occorre dunque distinguere tra la determinazione dello statuto del minorenne non accompagnato e qualsiasi interrogatorio che andrebbe oltre. Occorre in particolare provvedere affinché un rappresentante legale assista a tutti i colloqui i cui risultati potrebbero influire sul processo decisionale nel quadro della procedura d'asilo.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la vigente legge sull'asilo (RS 142.31), le autorità cantonali devono designare senza indugio una persona di fiducia incaricata di rappresentare gli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Questa designazione è necessaria per l'esecuzione di atti procedurali determinanti per la decisione d'asilo. Nell'articolo 7 capoverso 2bis dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (RS 142.311) il Consiglio federale ha indicato il momento a partire dal quale inizia l'attività della persona di fiducia, ossia con l'interrogatorio sommario. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) si è pronunciato a varie riprese in merito al momento dell'intervento della persona di fiducia in occasione della procedura di un RMNA.

Dalla suddetta giurisprudenza risulta che la persona di fiducia deve intervenire soltanto quando sono svolti atti procedurali determinanti per la procedura d'asilo. Nella procedura Dublino, in cui l'interrogatorio sommario al centro di registrazione e procedura costituisce l'atto procedurale determinante per la decisione d'asilo, la persona di fiducia deve intervenire sin dall'interrogatorio sommario (cfr. sentenza del TAF D-166/2017 del 15 marzo 2017 e sentenza del TAF E-7085/2016 del 17 agosto 2017). Invece, per le altre procedure soltanto l'audizione sui motivi d'asilo costituisce l'atto procedurale determinante che giustifica l'intervento della persona di fiducia (cfr. sentenze del TAF E-4337/2016 del 5 settembre 2016 e E-1279/2014 del 7 settembre 2015).

In considerazione del principio della separazione dei poteri, il Consiglio federale non mette in discussione questa giurisprudenza. Rammenta tuttavia la sua risposta all'interpellanza 17.3471, in cui precisa che, con l'imminente entrata in vigore della riveduta legge sull'asilo, al richiedente l'asilo sarà attribuito sistematicamente un rappresentante legale sin dal primo interrogatorio.

Risposta del Consiglio federale.