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Consultazione degli atti per la persona di fiducia o il rappresentante legale dei minorenni non accompagnati

17.3774 · Interpellanza · 2017-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Come ed entro quando il Consiglio federale intende modificare il diritto alla consultazione degli atti per i rappresentanti legali di minorenni non accompagnati nella procedura d'asilo affinché coincida da subito e anche nella futura procedura ampliata secondo la riveduta legge sull'asilo con il commento generale numero 6 (2005) del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia?

Begründung

Nella risposta all'interpellanza 17.3471, il Consiglio federale indica che non si distingue tra richiedenti l'asilo minorenni e maggiorenni per quanto concerne il diritto alla consultazione degli atti, e che il rappresentante legale di minorenni non accompagnati ha accesso a tutti gli atti una volta conclusa l'inchiesta. Fatto sta che secondo il commento generale del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia i minorenni non accompagnati coinvolti in un procedimento legale hanno diritto a un rappresentante legale durante tutta la procedura (art. 36). Il rappresentante legale ha diritto a presenziare a tutti i colloqui (art. 72).

Dato che in base alla risposta del Consiglio federale alla medesima interpellanza l'interrogatorio sulla persona va chiaramente considerato parte della procedura - le dichiarazioni sono utilizzate almeno parzialmente nel quadro della verifica della credibilità - il rappresentante legale dovrebbe obbligatoriamente essere presente già a questo stadio. Fintanto che non è il caso, il rappresentante legale deve poter accedere integralmente ai verbali dell'interrogatorio sulla persona perlomeno subito dopo la sua designazione. Senza tale diritto non può adempiere il suo compito così come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dal suddetto commento generale numero 6.

Il diritto alla consultazione degli atti sarà importante anche dopo l'entrata in vigore della riveduta legge sull'asilo. Secondo quanto affermato dalla SEM, è previsto che i minorenni non accompagnati vengano trasferiti quanto prima dai centri federali in alloggi adeguati nei Cantoni. Il rappresentante legale nel centro federale è così eventualmente sostituito da un rappresentante legale cantonale, che a sua volta deve poter accedere ai verbali del primo interrogatorio per poter svolgere il suo compito.

Stellungnahme des Bundesrates

La vigente legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) come pure la sua revisione non prevedono alcuna disposizione specifica sulla consultazione degli atti del dossier dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA). In assenza di una normativa speciale si applica la legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). In qualsiasi momento dell'istruzione, la parte richiedente può consultare i propri atti allegati al dossier (p. es. i documenti presentati come mezzi di prova). Le può essere temporaneamente negata soltanto la consultazione dei verbali delle sue dichiarazioni, ma al massimo fino alla chiusura dell'inchiesta (art. 27 cpv. 3 PA). Una volta conclusa l'istruzione, la parte richiedente o il rappresentante legale del RMNA ha accesso a tutti gli atti del dossier se nessun interesse pubblico o privato importante vi si oppone (art. 26 e 27 PA).

Nel suo commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine, il Comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia non tratta i diritti dei rappresentanti legali dei minorenni non accompagnati nella procedura d'asilo (si veda il commento generale n. 6, comma 68 segg.).

Il Consiglio federale rammenta la sua risposta all'interpellanza 17.3471, che precisa che con la prossima entrata in vigore della legge sull'asilo riveduta, il rappresentante legale parteciperà al primo interrogatorio e avrà accesso agli atti del dossier sin dall'inizio della procedura. Disporrà quindi di tutte le informazioni utili sulla procedura del RMNA per garantire il coordinamento con le competenti autorità cantonali (art. 17 cpv. 3 lett. a nLAsi).

Risposta del Consiglio federale.