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17.3790 · Postulato · 2017-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la creazione di una norma penale specifica per combattere il traffico di migranti.

Begründung

Alla lotta contro i passatori deve essere attribuita un'elevata priorità nonostante la diminuzione della migrazione ai fini dell'asilo. Il rapporto sulla gestione integrata delle frontiere riconosce la necessità di un intervento e menziona varie misure tese, ad esempio, a potenziare il coordinamento e la collaborazione tra le autorità coinvolte. L'introduzione di una norma penale specifica per la lotta contro il traffico di migranti non è tuttavia stata considerata nel quadro della gestione integrata delle frontiere (Integrated Border Management, IBM). L'obiettivo di una tale norma è rendere più vincolante il perseguimento da parte delle competenti autorità e aumentare il numero delle condanne per traffico di migranti. Il Consiglio federale è incaricato di illustrare se la creazione di una disposizione di questo tipo è opportuna oppure se le basi legali esistenti (in particolare l'art. 116 della legge sugli stranieri) forniscono strumenti sufficienti per perseguire i passatori. Sarebbe ad esempio ipotizzabile una norma penale specifica sul traffico di migranti analoga all'articolo 182 del Codice penale (CP) sulla tratta di esseri umani e con una corrispondenza nell'articolo 269 del Codice di procedura penale (CPP).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore del postulato, secondo cui occorre attribuire un'elevata priorità alla lotta contro i passatori. La lotta contro il traffico di migranti esercitato per mestiere è infatti uno dei principali obiettivi della Strategia di gestione integrata delle frontiere (IBM).

L'esame chiesto nel presente postulato è già stato effettuato. I servizi federali e cantonali competenti hanno valutato se il trasferimento della disposizione penale contenuta nella legge federale sugli stranieri (art. 116 della legge sugli stranieri) nel Codice penale, la sua integrazione nel catalogo di reati per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 del Codice penale) oppure un inasprimento della pena comminata faciliterebbe il perseguimento dei passatori.

La Confederazione e le conferenze cantonali consultate (Conferenza dei procuratori della Svizzera e Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera) sono tutte giunte alla conclusione che la sostituzione dell'attuale disposizione della LStr con una nuova norma penale nel Codice penale non apporterebbe alcun valore aggiunto, e questo per vari motivi.

Anzitutto, le autorità di perseguimento penale hanno già oggi la possibilità di ricorrere a misure di sorveglianza segrete se si sospetta che l'autore agisca nell'intento di procurarsi un indebito arricchimento o per un'associazione o un gruppo di persone (art. 116 cpv. 3 della legge sugli stranieri in combinato disposto con art. 269 cpv. 2 lett. b del Codice di procedura penale). Questo dovrebbe essere generalmente il caso in presenza di reti attive su scala internazionale. Per ragioni di proporzionalità, il Consiglio federale non ritiene per il momento opportuno integrare questa possibilità nella fattispecie di base (art. 116 cpv. 1 della legge sugli stranieri).

In secondo luogo, all'atto pratico i perseguimenti penali falliscono sovente poiché non essendoci alcuna vittima nessuno denuncia l'atto punibile, che pertanto rimane ignoto alle autorità. Inoltre, le inchieste sui passatori risultano spesso alquanto complesse e onerose in termini di risorse, e quindi in concorrenza con quelle condotte in altri settori della criminalità. A tale proposito, trasferire la norma penale dalla legge sugli stranieri al Codice penale non cambierebbe la situazione.

Infine, per il perseguimento penale è irrilevante che una norma penale si trovi nel Codice penale o nel diritto penale accessorio, come mostra la lotta contro l'abuso di stupefacenti o la repressione delle infrazioni in materia di circolazione stradale.

Si potrebbe pensare di inasprire la pena attualmente comminata in base all'articolo 116 della legge sugli stranieri (o perlomeno quella prevista in caso di commissione qualificata secondo il cpv. 3) e di utilizzare nel titolo l'espressione "traffico di migranti". Sono in corso chiarimenti in tal senso (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Feri Yvonne 16.3807).

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.