Preoccupanti condizioni di presa in carico dei richiedenti l'asilo in Bulgaria. Non è forse ora che la Svizzera sospenda i rinvii Dublino verso questo Paese?
17.3802 · Interpellanza · 2017-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Numerosi rapporti internazionali mostrano che la situazione dei richiedenti l'asilo in Bulgaria è molto difficile. La maggior parte di queste persone è posta in detenzione amministrativa, spesso per lungo tempo e in condizioni alquanto precarie. Le autorità non hanno ancora rinunciato alla prassi consistente nell'incarcerare minorenni non accompagnati.
In queste circostanze, il Consiglio di Stato italiano, fondandosi sulle lacune sistematiche della procedura d'asilo bulgara, ha recentemente stabilito l'inesigibilità del rinvio di un richiedente l'asilo verso la Bulgaria in virtù del regolamento Dublino III. Non si trattava dunque di una particolare vulnerabilità del richiedente, bensì unicamente della situazione giuridica quale descritta in numerosi rapporti internazionali, come quello di Human Rights Watch del 20 gennaio 2016 e le Briefing notes dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati del 29 novembre 2016.
Inoltre, secondo Amnesty International il primo ministro bulgaro Boïko Borissov ha dichiarato che tra gennaio e agosto 2016 oltre 25 000 persone erano state rinviate dal suo Paese verso la Turchia e la Grecia.
Ciononostante, quest'anno la Svizzera ha rinviato tre persone verso la Bulgaria in virtù del regolamento Dublino III.
Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. La SEM ha ottenuto garanzie che le persone rinviate dalla Svizzera verso la Bulgaria in virtù del regolamento Dublino III non vengano incarcerate in condizioni precarie, o perlomeno non oltre il lasso di tempo strettamente necessario per sbrigare le formalità amministrative richieste?
2. Tenuto conto dell'importante numero di respingimenti di cittadini turchi dalla Bulgaria alla Turchia, la Svizzera non dovrebbe, in assenza di garanzie di non respingimento, sospendere i rinvii Dublino di cittadini turchi verso la Bulgaria?
3. In seguito alla decisione del Consiglio di Stato italiano, il Consiglio federale non ritiene che la Svizzera dovrebbe seguirne l'esempio e porre fine ai rinvii verso la Bulgaria?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In vari Stati europei, tra cui la Bulgaria, nel secondo semestre del 2015 e nel primo del 2016 le capacità di accoglienza di richiedenti l'asilo si sono esaurite e le strutture erano temporaneamente sovraccaricate. La situazione si è nel frattempo distesa e il tasso di occupazione si attesta attorno al 50 per cento. Le competenti autorità analizzano costantemente la situazione in Bulgaria.
Gli Stati Dublino, quindi anche la Svizzera, sono tenuti a rispettare le disposizioni del regolamento Dublino III. Pertanto il nostro Paese non esige dalla Bulgaria garanzie individuali o generali, peraltro non previste nel suddetto regolamento. Il Consiglio federale si aspetta tuttavia che la Bulgaria rispetti i suoi obblighi derivanti dal sistema europeo comune di asilo, in particolare la direttiva sull'accoglienza (direttiva 2013/33/UE), rilevante nel presente caso.
2. Nel 2016 1410 persone sono state allontanate dalla Bulgaria, 68 verso la Turchia. Stando alle dichiarazioni rilasciate dal primo ministro bulgaro Borissov in occasione dell'intervista del 16 agosto 2016, i 25 000 migranti erano persone entrate illegalmente in Bulgaria che non avevano chiesto asilo o un altro tipo di protezione. Le autorità bulgare rinviano le persone che non hanno intenzione di presentare una domanda d'asilo. La Bulgaria è inoltre uno Stato contraente sia la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Convenzione di Ginevra, completata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati) sia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), testi che sanciscono il divieto di respingimento (non-refoulement).
3. Né la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) né il Tribunale amministrativo federale ritengono che il sistema d'asilo in Bulgaria presenti lacune sistemiche. Per il momento il Consiglio federale continua dunque a ritenere ammissibili i trasferimenti verso la Bulgaria nel quadro della procedura Dublino. Nemmeno dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risultano finora sentenze che imporrebbero una modifica della prassi. La SEM esamina accuratamente ogni domanda d'asilo, considerando le circostanze personali e la situazione nello Stato Dublino competente. All'occorrenza è applicata la clausola di sovranità (diritto di entrata in materia). Nel caso dei minorenni non accompagnati non sono eseguite procedure Dublino, tranne se un ricongiungimento familiare è nell'interesse superiore del minore.
Risposta del Consiglio federale.