Quali possibilità per migliorare la protezione delle vittime della tratta di esseri umani durante la procedura d'asilo?
17.3805 · Interpellanza · 2017-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La risposta all'interpellanza Marti 17.3310, "La procedura giuridica nella procedura d'asilo per le vittime della tratta di esseri umani è sufficiente?", ha lasciate aperte diverse questioni. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Perché ai fini dell'identificazione di vittime della tratta di esseri umani la SEM collabora unicamente con fedpol e non anche con i consultori per le vittime?
2. Nel quadro del progetto pilota a partire da novembre 2017 o del gruppo di lavoro sulla tratta di esseri umani sono discusse anche possibili modifiche della procedura d'asilo a beneficio delle vittime della tratta di esseri umani?
3. A che punto è l'attuazione delle misure 19 e 20 del Piano d'azione nazionale contro la tratta di esseri umani 2017-2020 e quando saranno conclusi i relativi lavori? Come sarà verificata la loro efficacia?
4. Come intende garantire che le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai programmi di protezione delle vittime, ad alloggi adeguati, a un'assistenza specializzata e a cure mediche nel quadro della procedura d'asilo?
5. Come è garantito il finanziamento delle misure di protezione delle vittime prescritte dalla legge?
6. Il fatto che le vittime di sfruttamento all'estero non hanno accesso, o solo limitatamente, alla protezione delle vittime viola gli obblighi internazionali?
7. Quando intende adempiere i suoi obblighi derivanti dal Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) del Consiglio d'Europa e quali soluzioni sono proposte?
8. La SEM collabora con i consultori cantonali per le vittime? Questi soddisfano le esigenze dettate dagli obblighi internazionali? Sarebbe più opportuno e efficace attribuire alla Confederazione la competenza per la protezione delle vittime della tratta di esseri umani nella procedura d'asilo?
9. Nel quadro dell'attribuzione ai Cantoni si bada di non assegnare le vittime della tratta di esseri umani al Cantone in cui ha avuto luogo lo sfruttamento?
10. Cosa succede con i minori non accompagnati che sono sospettati di essere vittime della tratta di esseri umani ma che hanno ritirato la loro domanda d'asilo?
11. Secondo la risposta all'interpellanza 17.3310, dal 2014 al 2017, 176 donne e 36 (versione corretta) uomini sono stati identificati come potenziali vittime della tratta di esseri umani. Di quali forme di tratta di esseri umani si è trattato in questi casi? Cosa è avvenuto di queste potenziali vittime? Manifestamente, una buona parte delle potenziali vittime è costituita da uomini, ma la maggior parte dei consultori per le vittime è orientata alle donne. Esiste una lacuna nell'offerta?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel quadro del gruppo di lavoro "Asilo e tratta di esseri umani", istituito conformemente al punto 19 del Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina attualmente un'eventuale collaborazione con i consultori di aiuto alle vittime al fine di identificare, nella procedura d'asilo, le vittime della tratta di esseri umani. Il PNA prevede che tale processo di riflessione si concluda nel 2020.
2. Il gruppo di lavoro esamina tutte le possibilità di migliorare gli attuali processi per tutelare al meglio, nella procedura d'asilo, le potenziali vittime della tratta di esseri umani.
3. Il gruppo di lavoro si riunisce regolarmente e rileva periodicamente i risultati dei suoi lavori, che si concluderanno nel 2020 con la pubblicazione di un opuscolo. Per il momento non è prevista una valutazione dell'efficacia delle misure.
4.-7. Secondo il quadro normativo attuale e la prassi in Svizzera, soltanto le vittime che sono state sfruttate in Svizzera ottengono l'aiuto previsto dalla LAV. Se la vittima è stata sfruttata all'estero ma era domiciliata in Svizzera al momento dei fatti e della presentazione della domanda, l'aiuto alle vittime può comunque essere concesso, ma si limita alle prestazioni dei consultori o all'aiuto di terzi. Se la vittima è domiciliata all'estero ed è stata sfruttata in Svizzera, secondo la LAV ha diritto a contributi alle spese di cura nel suo luogo di domicilio ed eventualmente a un indennizzo o a una riparazione morale. Il gruppo di lavoro tratterà prossimamente la distinzione tra le vittime sfruttate in Svizzera e quelle sfruttate all'estero, che in alcuni casi suscita interrogativi in merito all'articolo 12 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.
In questo contesto il gruppo di lavoro esaminerà anche il ruolo e le responsabilità della Confederazione e dei Cantoni nell'ambito dell'aiuto alle vittime (accesso ai diritti, alloggio adeguato, ecc.) nonché del loro finanziamento. Conformemente al PNA, il gruppo di lavoro dovrà formulare entro il 2020 raccomandazioni tese a migliorare il diritto e la prassi vigenti, in particolare in vista delle raccomandazioni avanzate dal gruppo GRETA.
Conformemente al punto 22 del PNA, vanno nel contempo esaminate eventuali prestazioni di aiuto alle vittime della tratta di esseri umani all'estero che rientrano nella competenza dei Cantoni, questo sotto la responsabilità della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS).
8. Non appena una presunta vittima della tratta di esseri umani è identificata nella procedura d'asilo, la SEM informa senza indugio il Cantone di attribuzione, che deve garantire i diritti della vittima. Se la vittima è stata sfruttata in Svizzera, il Cantone contatta un consultorio LAV oppure informa un'organizzazione di aiuto alle vittime. Il gruppo di lavoro esamina tuttavia le differenti possibilità di cui dispone la Confederazione per adempiere i suoi obblighi internazionali in materia di assistenza, durante la procedura d'asilo, alle vittime della tratta di esseri umani.
9. Si tiene conto delle peculiarità del caso (luogo di residenza del presunto autore, procedimento penale nel Cantone in cui si sono svolti i fatti, ecc.) al momento dell'attribuzione di una presunta vittima a un Cantone oppure successivamente in caso di richiesta di cambiamento di Cantone.
10. I minorenni non accompagnati che sono presunte vittime della tratta di esseri umani e ritirano la loro domanda d'asilo sono considerati vittime presunte al di fuori della procedura d'asilo. La loro assistenza è pertanto garantita dalle strutture cantonali.
11. L'interpellanza rinvia alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza 17.3310 e alle cifre ivi menzionate. Una deplorevole confusione, nella risposta all'interpellanza, tra il numero delle potenziali vittime di sesso maschile (effettivamente 36 persone) e il numero complessivo delle potenziali vittime identificate (212 persone) ha portato a trarre conclusioni errate. Il numero delle potenziali vittime di sesso femminile (176 persone) è effettivamente molto più elevato di quelle delle vittime di sesso maschile. Negli ultimi anni in Svizzera sono state create offerte non più destinate esclusivamente alle vittime di sesso femminile. Nell'ambito degli alloggi per le vittime della tratta di esseri umani, nei Cantoni di Vaud, Berna e Glarona sono ad esempio recentemente sorte nuove ONG e le capacità di alloggio sono state aumentate anche per le vittime di sesso maschile. La CDOS reputa tale offerta ampiamente adeguata.
Risposta del Consiglio federale.