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17.3832 · Mozione · 2017-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera non rilascia più visti d'entrata ad Algerini fintanto che l'Algeria non riprenderà i propri cittadini. Nel quadro del Codice dei visti Schengen la Svizzera esige inoltre di essere consultata da altri Stati Schengen in caso di visti rilasciati ad Algerini. Si opporrà sistematicamente al rilascio di visti a cittadini algerini da parte di altri Stati Schengen, di modo che il Paese in questione potrà concedere soltanto un visto con validità territoriale limitata, territorio elvetico escluso (cfr. art. 22 in combinato disposto con art. 25 par. 1 lett. a n. iii del Codice dei visti).

Begründung

Da anni l'Algeria si rifiuta di riprendere i propri cittadini. L'accordo di riammissione concluso nel 2007 è praticamente privo di effetti, poiché l'Algeria non ammette né voli speciali né rinvii via mare.

Per obbligare l'Algeria a riprendere i suoi cittadini che devono lasciare la Svizzera, chiediamo che quest'ultima non rilasci più visti d'entrata a cittadini algerini fintanto che l'Algeria non cambierà la propria posizione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'Algeria riconosce il suo obbligo di riammettere i propri cittadini, previsto anche nell'articolo 1 dell'accordo bilaterale di riammissione concluso nel 2007. Di conseguenza, l'Algeria risponde alle domande di accertamento di identità e rilascia documenti di viaggio sostitutivi per i cittadini algerini in situazione irregolare in Svizzera. L'Algeria accetta pure i rinvii coatti a bordo di voli di linea, mentre per principio non accetta alcun volo speciale, per cui questa possibilità aveva dovuto essere esclusa dall'accordo del 2007.

Quale Stato associato a Schengen, la Svizzera applica le regole comuni di Schengen quando rilascia visti e adotta misure nel settore dei visti per i soggiorni di breve durata (visti Schengen per un soggiorno fino a 90 giorni nell'arco di 180 giorni). Le domande di visto devono inoltre sempre essere esaminate caso per caso. Non è pertanto ammesso negare in blocco il visto a determinate categorie di persone. Nella prassi, le domande di visto presentate da cittadini algerini sono già sottoposte a un esame rigoroso, in particolare per quanto riguarda la garanzia che gli interessati lasceranno lo spazio Schengen al termine del soggiorno autorizzato.

La Svizzera può esigere che le domande di visto per un soggiorno di breve durata depositate presso una rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato membro di Schengen le siano sottoposte per consultazione (obbligo di consultazione). Va rilevato che la procedura di consultazione costituisce uno strumento di politica di sicurezza e presuppone sempre un esame individuale. L'introduzione dell'obbligo di consultazione per l'Algeria sarebbe lecito, ma comporterebbe per la Svizzera un onere supplementare considerevole sul piano del personale e organizzativo. Non sarebbe invece ammissibile opporsi sistematicamente alle domande di cittadini algerini nel quadro della procedura di consultazione.

Inoltre, opporsi in blocco alle domande di visto dei cittadini algerini comporterebbe probabilmente un deterioramento della cooperazione con altri Stati membri di Schengen.

Infine, una misura di questo tipo sarebbe pure incompatibile con gli obblighi della Svizzera quale Stato ospite di organizzazioni internazionali. In virtù degli accordi di sede, la Svizzera è tenuta ad agevolare l'entrata delle persone chiamate in veste ufficiale presso un'organizzazione internazionale o che partecipano a una seduta o una conferenza organizzata da un'organizzazione internazionale, a prescindere dalla nazionalità di queste persone.

Oltre alle basi legali summenzionate e alle riserve di ordine operativo evocate, va considerato che una tale misura rischierebbe di deteriorare ulteriormente la cooperazione con l'Algeria nel settore dei ritorni. Il Consiglio federale preferisce proseguire il dialogo con le autorità algerine e continuare a migliorare gradualmente la cooperazione nel settore dei ritorni.

Per i motivi summenzionati, il Consiglio federale ritiene che le misure proposte dall'autore della mozione siano sproporzionate nonché inefficaci se non addirittura controproducenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.