17.3852 · Mozione · 2017-09-28
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre i sistemi di voto elettronico impiegati in Svizzera a un test di resistenza in occasione di due votazioni consecutive, nell'ambito di un processo strutturato che comporti incentivi finanziari. Questo processo, che dovrà essere annunciato pubblicamente, dovrà dimostrare la sicurezza del sistema. Al termine dell'operazione dovrà essere pubblicato un rapporto.
Begründung
Votare è la "disciplina regina" della democrazia diretta. Da accertamenti svolti da esperti è emerso che l'introduzione del voto elettronico a tappe, con l'aumento graduale della popolazione coinvolta, presenta uno svantaggio a livello di sicurezza: in effetti i meccanismi di sicurezza del grado più elevato, ovvero i quattro sistemi di controllo a sé stanti che sorvegliano la procedura di voto, diventeranno obbligatori soltanto quando il cento per cento dei votanti avrà accesso all'e-voting. La formula seguente potrebbe riassumere questo stato: o nessun voto elettronico o un voto elettronico altamente securizzato. Sembrerebbe che possiamo contare su un voto elettronico altamente securizzato, ma per sapere se questo corrisponde al vero è necessario verificarlo indipendentemente dai testi d'intrusione previsti. L'Amministrazione e i produttori assicurano che nessuno riuscirà a manipolare i voti. Nel quadro del test di resistenza che richiedo il numero di hacker deve essere sensibilmente ampliato rispetto a un semplice test d'intrusione: come nel mondo reale interi gruppi di hacker devono tentare di craccare il sistema. In un processo strutturato ciò è relativamente semplice da realizzare: si effettua una copia dei sistemi (clonazione) e in seguito si simulano vere votazioni ponendo le vere domande sottoposte al voto (le clonazioni devono essere rifatte prima di ogni votazione in modo che vengano simulate le condizioni reali). Un singolo computer dovrà inoltre simulare l'attività di almeno dieci elettori virtuali; in questa situazione gli elettori virtuali dovranno beneficiare dello stesso (limitato) grado di sicurezza di cui godono in media gli elettori reali. Gli elettori virtuali voteranno contemporaneamente agli elettori reali e il test sarà sorvegliato dal servizio federale competente. Per incitare gli hacker ad agire, la Confederazione dovrà promettere una ricompensa di 250 000 franchi svizzeri per ogni falsificazione di voto portata a termine con successo. La somma totale disponibile non dovrà comunque superare un milione di franchi svizzeri. In questo modo sarà possibile attirare gli hacker più bravi o addirittura gruppi di hacker organizzati. Se non riusciranno a falsificare i voti nel corso di due votazioni successive si disporrà della migliore prova per instaurare un clima di fiducia nei confronti del voto elettronico. Anche gruppi mondiali quali Google e Tesla ricorrono a questi tipi di test che costituiscono quindi una prassi collaudata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La Confederazione ha definito elevati requisiti di sicurezza che i Cantoni e i fornitori di sistemi devono rispettare. Per dimostrare la sicurezza dei sistema di voto elettronico impiegati, l'autore della mozione chiede che venga eseguito anche un test di resistenza con incentivi finanziari in occasione di due votazioni. Il Consiglio federale condivide l'orientamento della mozione: con decisione del 5 aprile 2017 ha infatti deciso che, prima di essere impiegati per la prima volta nell'ambito di un progetto pilota, i sistemi con verificabilità universale devono essere sottoposti a un test di intrusione pubblico. Le modalità sono attualmente in corso di elaborazione allo scopo di coinvolgere il maggior numero di persone competenti e - proprio come chiede l'autore della mozione - di simulare condizioni per quanto possibile vicine alla realtà.Il Consiglio federale dissente tuttavia su due aspetti della mozione: in primo luogo un test d'intrusione pubblico di questo genere deve essere eseguito prima e non durante la votazione, affinché le eventuali conoscenze acquisite possano essere considerate per tempo. In secondo luogo, conformemente all'articolo 10 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 (RS 161.1) sui diritti politici, l'organizzazione delle votazioni compete ai Cantoni. D'intesa con i Cantoni il Consiglio federale intende quindi definire nel dettaglio le modalità esatte di un test d'intrusione pubblico. Ritiene inoltre che non vi sia sufficiente chiarezza per quanto concerne la base legale. In particolare non può ancora essere risolta la questione relativa alla qualificazione giuridica di una ricompensa di questo tipo.