17.3858 · Interpellanza · 2017-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
L'11 luglio scorso la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura ha pubblicato il suo rapporto sul monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea, in cui constata varie lacune.
Rileva in particolare che in svariati casi alcune persone sono state rinviate senza ricevere una riserva di farmaci necessari al loro trattamento.
Peraltro, nel quadro dell'Accordo di Dublino la Svizzera rinvia, spesso senza particolari scrupoli, richiedenti l'asilo verso Paesi quali la Bulgaria o l'Ungheria, dove le condizioni di accoglienza sono estremamente precarie. Anche in Italia tali condizioni restano precarie e non rispettano gli standard legali, soprattutto per le famiglie e le persone vulnerabili (persone anziane, minorenni non accompagnati, persone disabili, donne sole o con bambini).
Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. In linea generale, la Svizzera si assicura che le persone rinviate abbiano realmente accesso a un trattamento medico adeguato nel Paese in cui sono allontanate, in particolare quando si tratta di Stati che notoriamente offrono condizioni d'accoglienza precarie ai richiedenti l'asilo?
2. Prima di procedere a un rinvio, la Svizzera chiede e ottiene una garanzia che la persona rinviata sarà effettivamente assistita in tutta dignità e sicurezza dal Paese responsabile?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In caso di rinvio verso il Paese di origine, provenienza o terzo, gli interessati hanno la possibilità di chiedere presso il consultorio cantonale per il ritorno un aiuto medico al ritorno (art. 93 della legge sull'asilo), che può essere concesso sotto forma di medicinali o importo forfettario per trattamenti medici dopo il ritorno. In presenza di gravi problemi medici, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può incaricare un'organizzazione partner in loco di fornire un sostegno per il reinserimento nelle strutture statali del Paese d'origine, provenienza o terzo. Inoltre, all'occorrenza è previsto un accompagnamento medico per i richiedenti l'asilo respinti e altri migranti che partono o sono rinviati in un Paese di origine, provenienza o terzo per via aerea o terrestre. Lo stato di salute della persona è infine considerato in occasione dell'esame dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'allontanamento. Quest'ultimo è ritenuto esigibile se nel Paese d'origine, di provenienza o nello Stato terzo di destinazione è fornito il necessario trattamento medico e l'interessato può effettivamente beneficiarne. La decisione di allontanamento può essere impugnata. All'occorrenza il Tribunale amministrativo federale è pertanto chiamato a decidere in merito all'ammissibilità e all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
In generale gli Stati Dublino dispongono tutti di un'infrastruttura medica sufficiente, che garantisce il trattamento indispensabile in caso di malattie fisiche o psichiche. La maggior parte degli Stati Dublino (tranne Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia e Liechtenstein) è vincolata alla direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva Accoglienza), che disciplina esplicitamente, all'articolo 19, l'assistenza sanitaria.
La situazione delle persone con problemi di salute è considerata sia nell'ambito dell'esame della competenza sia in occasione del trasferimento nello Stato Dublino competente. Prima del loro trasferimento, lo Stato Dublino competente è informato sul loro stato di salute, affinché possa all'occorrenza avviare senza indugio trattamenti medici specifici. Inoltre, la SEM esamina accuratamente ogni domanda d'asilo considerando le circostanze concrete del singolo caso e se del caso si avvale del diritto di entrata in materia.
2. La Svizzera non esige alcuna garanzia individuale prima del trasferimento nello Stato Dublino competente. Nemmeno il regolamento Dublino III lo prevede. Una tale esigenza non è opportuna, in linea di massima, anche perché in tutti gli Stati Dublino è garantita la corrispondente assistenza sanitaria e la Svizzera può all'occorrenza avvalersi del diritto di entrata in materia. In considerazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (caso Tarakhel), in caso di trasferimenti di famiglie verso l'Italia, sono sempre chieste alle autorità italiane garanzie esplicite che i bambini saranno accolti in maniera conforme alla loro età e la famiglia potrà restare unita.
Risposta del Consiglio federale.