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17.3860 · Mozione · 2017-09-28

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sugli assegni familiari (RS 836.2) nel modo seguente:

Art. 17

Titolo

Competenze e obblighi dei Cantoni

...

Cpv. 2

...

k. la completa e obbligatoria perequazione degli oneri tra le casse;

...

Begründung

Nei Cantoni, sono attualmente operative 229 diverse casse di compensazione per assegni familiari (CAF), che versano ogni anno complessivamente 5,8 miliardi di franchi a 1,1 milioni di persone (dati UFAS; stato: 2015).

Gli assegni familiari sono finanziati attraverso una quota percentuale del salario prelevata dal datore di lavoro, la quale non è però fissata in modo uniforme, ma varia in modo considerevole - tra lo 0,10 e il 3,36 per cento del salario soggetto all'AVS - secondo le CAF. La Confederazione disciplina gli importi minimi dell'assegno per i figli e dell'assegno di formazione, ma non le aliquote di contribuzione. Molti Cantoni hanno inoltre introdotto prestazioni che vanno oltre quelle fissate dal diritto federale. Per ripartire in modo equo gli oneri per gli assegni familiari all'interno dei singoli Cantoni è pertanto necessario introdurre una perequazione degli oneri obbligatoria tra le CAF. In 16 Cantoni questa perequazione è già attuata con successo, analogamente a quanto avviene per l'AVS. Ne rimangono dunque ancora 10. La perequazione intracantonale conferisce alle CAF maggiori possibilità di adeguarsi agli scenari futuri (anche in prospettiva di eventuali aumenti delle prestazioni), mantenendo però invariate le competenze dei Cantoni, per i quali non comporterebbe quindi costi aggiuntivi. Le notevoli differenze tra le aliquote di contribuzione rispecchiano l'eterogeneità dei portafogli di assicurati delle CAF. In particolare le casse di compensazione professionali di settori con somme salariali relativamente modeste e un'elevata quota di madri e di posti a tempo parziale devono finanziare prestazioni elevate sulla base di un substrato contributivo limitato e lo possono fare soltanto con aliquote di contribuzione molto elevate. Molto diversa è invece la situazione delle CAF che assicurano prevalentemente uomini con redditi alti: queste possono infatti mantenere le aliquote di contribuzione anche a livelli bassissimi grazie all'elevata somma dei contributi associata a oneri relativamente modesti. Né le CAF né i datori di lavoro a loro affiliati possono influenzare queste condizioni quadro attuariali.

Considerata l'importanza degli assegni familiari per la politica sociale e visto che le prestazioni minime sono regolamentate a livello federale, il Consiglio federale è invitato a garantire l'equità delle condizioni del settore. Diversamente dall'AVS/AI/IPG/AD, per le CAF non esiste infatti alcun fondo di compensazione. Cionondimeno gli assegni familiari funzionano come un'assicurazione sociale, ragion per cui occorre provvedere a una ripartizione degli oneri attraverso una perequazione obbligatoria tra le CAF all'interno dei singoli Cantoni. Una perequazione completa produrrebbe a medio e lungo termine un'equa ripartizione intracantonale dell'onere contributivo tra i datori di lavoro e le loro CAF. Questo modello è già stato attuato con successo in alcuni Cantoni e va dunque introdotto anche negli altri.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2), in vigore dal 1° gennaio 2009, fissa prescrizioni per le leggi cantonali sugli assegni familiari in ambiti fondamentali, stabilendo, in particolare, importi minimi per gli assegni per i figli e quelli di formazione e condizioni uniformi per il diritto agli assegni familiari. I Cantoni disciplinano la vigilanza, il finanziamento e l'organizzazione entro i limiti previsti dalla LAFam. Gli articoli 16 capoverso 1 e 17 capoverso 2 lettera j LAFam conferiscono ai Cantoni ampie competenze nell'impostazione del finanziamento degli assegni familiari. L'articolo 17 capoverso 2 lettera k LAFam rimette esplicitamente a loro la decisione di introdurre un'eventuale perequazione degli oneri tra le casse.

Sedici Cantoni hanno già preso una simile decisione: la maggior parte di essi (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, SO, BL, SH, GE, JU) attua una perequazione completa degli oneri e gli altri (FR, SG, GR, VD, VS) una parziale. Nel Cantone Ticino è prevista per il 2020 l'entrata in vigore di una regolamentazione che contempla l'introduzione di una perequazione completa degli oneri.

In generale, i sistemi cantonali di perequazione degli oneri funzionano bene e adempiono il loro scopo. A giudizio del Consiglio federale, l'imposizione ai Cantoni dell'obbligo d'introdurre una perequazione completa degli oneri tra le casse di compensazione per assegni familiari (CAF) non è però opportuna né tantomeno compatibile con una ripartizione delle competenze che tiene debitamente conto del federalismo fortemente radicato nella politica familiare. La decisione circa il genere e l'ammontare delle prestazioni da destinare alle famiglie spetta in prima linea ai Cantoni. È dunque giusto che questi ultimi siano responsabili anche del loro finanziamento e della perequazione intracantonale degli oneri tra le CAF.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.