17.3867 · Mozione · 2017-09-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rafforzare nella legge sui disabili (LDis; RS 151.3) la protezione delle persone con disabilità dagli svantaggi nell'accesso a prestazioni di fornitori privati.
Begründung
La Costituzione federale vieta ogni discriminazione a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche (art. 8 cpv. 2 della Costituzione). Incarica inoltre i legislatori federali e cantonali di adottare, nei loro rispettivi settori di competenza, misure per eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili (art. 8 cpv. 4 della Costituzione). Anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) contiene prescrizioni al riguardo e obbliga la Svizzera, che vi ha aderito nel 2014, a proteggere i disabili da ogni discriminazione nella fruizione di servizi.
Quest'obbligo vale anche per il settore privato. Tuttavia le norme concrete applicabili ai fornitori privati di prestazioni accessibili al pubblico previste dalla legislazione svizzera sono ancora insufficienti. Questo è quanto emerge dalla valutazione del 2015 della LDis e dallo studio del 2016 del CSDU sull'accesso alla giustizia nei casi di discriminazione. Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica, le persone con disabilità giudicano il loro accesso ai servizi difficile o addirittura impossibile molto più spesso delle persone senza disabilità.
In questo settore, la LDis non protegge le persone con disabilità dagli svantaggi più gravi con i quali devono fare i conti quotidianamente. Infatti, contrariamente agli enti pubblici, i privati non sono obbligati dalla LDis ad adattare le loro prestazioni alle esigenze delle persone con disabilità. Per loro vige solamente il divieto di discriminarli in modo grave, come dimostra l'unica decisione a riguardo presa dal Tribunale federale, che ne dà per altro un'interpretazione molto stretta. Inoltre, i diritti soggettivi sono troppo limitati: le persone con disabilità non possono chiedere l'eliminazione della discriminazione, ma unicamente un risarcimento non superiore a 5000 franchi. Le organizzazioni di aiuto ai disabili hanno soltanto il diritto di far accertare le discriminazioni. Queste disposizioni non sono compatibili con la CDPD e hanno un grave ritardo rispetto alle norme vigenti nei Paesi limitrofi.
Il Consiglio federale è invitato a proporre al Parlamento un adeguamento delle disposizioni della LDis. L'obiettivo dev'essere quello di regolamentare i servizi offerti al pubblico da privati allo stesso modo delle prestazioni fornite dagli enti pubblici, sottoponendoli quindi al divieto di discriminazione. È inoltre necessario adeguare i diritti soggettivi e i rimedi giuridici delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'accesso alle prestazioni è un presupposto indispensabile per permettere alle persone con disabilità di partecipare in modo autonomo e paritario a tutti gli ambiti importanti della vita. L'effettiva accessibilità dei servizi forniti al pubblico dipende da diversi aspetti, quali la vicinanza geografica e gli orari d'apertura degli sportelli. Alle persone con disabilità deve inoltre essere data la possibilità di usufruire realmente delle prestazioni offerte (accesso a edifici, veicoli o servizi elettronici, sportelli a misura di disabile ecc.).
La legge sui disabili (LDis; RS 151.3) attribuisce una grande importanza all'accesso alle prestazioni: oltre a disposizioni che prescrivono un'infrastruttura priva di barriere (accesso a edifici e impianti, utilizzo dei trasporti pubblici), la LDis obbliga esplicitamente la Confederazione e le imprese concessionarie a offrire servizi accessibili. Quest'obbligo è molto meno cogente per i fornitori privati di prestazioni destinate al pubblico: secondo l'articolo 6 LDis, essi non devono discriminare i disabili per la loro disabilità, ma non sono obbligati ad adottare provvedimenti per rendere accessibili le loro prestazioni.
La valutazione della LDis (www.edi.admin.ch/ufpd > Diritto > Svizzera > Valutazione LDis) e il rapporto del Consiglio federale del 25 maggio 2016 in adempimento del postulato Naef 12.3543 (rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione) evidenziano quanto ancora sia lacunosa la sensibilizzazione della società sul tema dell'accessibilità dei disabili alle prestazioni offerte al pubblico. Spesso mancano sia le esperienze e le conoscenze su come realizzare, con un onere contenuto, un accesso realmente privo di barriere sia le capacità per attuare i provvedimenti necessari.
Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione in vigore preveda già le basi necessarie per rendere accessibili alle persone disabili anche le prestazioni offerte al pubblico dai fornitori privati. Per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, occorre migliorare l'informazione sui diritti e i doveri vigenti, potenziare la comunicazione e la sensibilizzazione sull'argomento e mettere a disposizione una serie di esempi di buone pratiche.
La Confederazione ha perciò rafforzato il suo impegno nella promozione dell'accesso senza barriere a nuove prestazioni d'informazione e comunicazione (attuazione del piano d'azione sull'accessibilità elettronica 2015-2017), così come dell'informazione in formati accessibili (p. es. linguaggio semplificato o lingua dei segni). Gli aiuti finanziari federali per promuovere le pari opportunità delle persone disabili danno inoltre la possibilità, in particolare alle organizzazioni, di sviluppare e diffondere, sotto forma di progetti, nuovi esempi di buone pratiche. La questione di un eventuale rafforzamento della tutela giuridica si porrà qualora l'obiettivo di una maggiore sensibilizzazione non dovesse dare i risultati sperati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.