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17.3872 · Interpellanza · 2017-09-29

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. L'ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale PIC (OPICChim) istituisce un sistema di notifica e d'informazione per l'importazione e l'esportazione di determinate sostanze e preparati, il cui impiego è vietato o soggetto a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute dell'essere umano o sull'ambiente. Il Consiglio federale può fornire un elenco esaustivo delle notifiche d'esportazione concernenti i pesticidi allestite in virtù dell'OPICChim dal 2004?

2. Può indicare, per ciascuna sostanza, la quantità esportata, le aziende coinvolte e i Paesi destinatari dal 2004?

3. Le informazioni riguardanti le esportazioni dall'Unione europea delle sostanze soggette alla procedura PIC sono liberamente accessibili sul sito Internet dell'Agenzia chimica europea (ECHA). Informazioni di questo genere non dovrebbero essere rese accessibili anche in Svizzera? L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) non dovrebbe pubblicarle sul suo sito Internet alla stregua di quanto fa l'ECHA?

4. Stando ai dati dell'ECHA, dal 2010 sono state registrate cinque esportazioni di paraquat e tre esportazioni di atrazina dall'Unione europea alla Svizzera. Come spiega il Consiglio federale che questi pesticidi possano essere importati nonostante la loro utilizzazione in Svizzera sia vietata?

5. Può indicare le quantità importate, le aziende coinvolte e l'utilizzazione che ne è stata fatta?

6. Stando ai dati dell'UFAM, dal 2012 sono state registrate quattro esportazioni di paraquat e tredici esportazioni di atrazina dalla Svizzera. Il Consiglio federale può indicare, per ciascun pesticida, la quantità esportata e le aziende coinvolte?

7. Con quale frequenza gli uffici doganali controllano che, al momento dell'importazione e dell'esportazione di sostanze e preparati, siano rispettati gli obblighi di cui all'ordinanza PIC (art. 17)?

8. Quanti sono, in proporzione, i controlli effettuati in seguito a una richiesta dell'UFAM?

9. L'UFAM è informato sistematicamente dell'esito dei controlli? L'UFAM ha constatato infrazioni? In caso affermativo, il Consiglio federale è in grado di fornire l'elenco delle infrazioni constatate a partire dal 2004 nonché delle misure adottate per porvi rimedio?

10. L'UFAM si accerta, in particolare, che l'Amministrazione federale delle dogane applichi scupolosamente l'articolo 5 dell'ordinanza PIC?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3./5. La Convenzione di Rotterdam (RS 0.916.21) prevede uno scambio di informazioni tra i Paesi esportatori dei prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni sul loro territorio e i Paesi importatori. La natura di queste informazioni è specificata nell'ordinanza PIC (OPICChim; RS 814.82), che esegue la Convenzione di Rotterdam. La loro pubblicazione non è prevista né dalla Convenzione né dall'OPICChim. Del resto, essendo alcune di queste informazioni confidenziali, un'eventuale pubblicazione potrebbe costituire un problema dal punto di vista della protezione dei dati. Ciononstante, l'UFAM prevede di pubblicare sul proprio sito Internet alcune informazioni non confidenziali contenute nelle notifiche d'esportazione ricevute e inviate. Dal canto suo, conformemente alla legislazione europea, l'Agenzia chimica europea (ECHA) è tenuta a mettere a disposizione del pubblico sul proprio sito Internet alcune informazioni riguardanti le notifiche. Le informazioni confidenziali non sono pubblicate.

Dal 2011 la Svizzera ha inviato in media 168 notifiche d'esportazione l'anno, 74 delle quali concernenti sostanze attive di pesticidi. Su un totale di 4400 tonnellate di prodotti chimici soggetti all'OPICChim, la quantità notificata di pesticidi è in media di circa 145 tonnellate l'anno. Questi dati si riferiscono unicamente al periodo 2011-2017, poichè in precedenza non sono state effettuate notifiche d'esportazione di sostanze attive di pesticidi. In effetti, l'obbligo di notifica delle esportazioni di ametrina, atrazina, metidation, paraquat e permetrina è stato introdotto nel febbraio 2011 e quello per il diafenturion nel maggio 2017.

4. Prodotti fitosanitari non autorizzati possono essere importati in Svizzera se destinati esclusivamente a essere riesportati o a essere utilizzati, a determinate condizioni, per fini di ricerca o sviluppo.

6. Le autorità federali competenti stanno esaminando una richiesta di accesso alle informazioni contenute nelle notifiche d'esportazione di paraquat e atrazina effettuate dal 2012. Dato che la procedura è ancora in corso, non è al momento possibile indicare le quantità e le aziende coinvolte.

7.-10. Per vigilare sul rispetto dell'OPICChim, gli uffici doganali si attengono alle istruzioni di servizio dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e dell'UFAM; effettuano quindi controlli a campione per verificare che i prodotti chimici siano dichiarati in modo conforme e che il numero di identificazione assegnato dall'UFAM sia indicato correttamente nella dichiarazione doganale. L'UFAM, inoltre, verifica regolarmente le informazioni contenute all'interno delle dichiarazioni doganali fornite dall'AFD concernenti i prodotti chimici di cui alle appendici 1 e 2 OPICChim. Questi controlli e la possibilità per gli uffici doganali di opporsi all'esportazione della merce permettono di scongiurare, in genere, il mancato rispetto da parte delle aziende esportatrici degli obblighi definiti nell'OPICChim.

In caso di importazioni non conformi a questi obblighi, le autorità del Cantone di domicilio del destinatario ricevono una segnalazione. Tuttavia, non esistono statistiche a riguardo.

Risposta del Consiglio federale.