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17.3874 · Interpellanza · 2017-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. È a conoscenza del fatto che alcune banche, nonostante l'esistenza di un mandato precauzionale, eseguono gli incarichi conferiti da persone di fiducia munite di procura soltanto previo consenso dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)?

2. Come giudica tale modo di procedere nel contesto dell'articolo 365 CC?

3. Condivide l'opinione secondo cui il diritto vigente è violato o dalle banche (che non ottemperano al loro obbligo legale) o dall'APMA (che oltrepassa le sue competenze)?

Begründung

Manifestamente vi sono banche che eseguono incarichi conferiti da persone munite di una procura concessa in virtù di un mandato precauzionale soltanto previa consultazione o previo consenso dell'APMA. A nostro avviso, ciò è contrario al diritto vigente ma anche al senso dell'istituzione del mandato precauzionale.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Se una persona divenuta incapace di discernimento aveva precedentemente costituito un mandato precauzionale, quest'ultimo deve essere convalidato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti (art. 363 cpv. 2 CC). Se le condizioni legali di validità sono adempiute, l'APMA emana una decisione scritta motivata in cui dichiara valido il mandato precauzionale, designa il mandatario e precisa i suoi compiti e competenze (cosiddetta decisione di convalida). In questi casi sussiste pertanto un documento ufficiale ai sensi dell'articolo 9 CC, che permette al mandatario di legittimarsi dinanzi a terzi. Se un atto è contemplato nel mandato precauzionale e non sussiste alcun conflitto di interessi, non occorre ottenere anche il consenso dell'APMA (art. 365 cpv. 2 CC). In tali casi i partner commerciali sono obbligati a riconoscere il mandatario quale rappresentante.

Al Consiglio federale non risulta che alcune banche esigano, oltre alla conferma di convalida, anche una dichiarazione di consenso dell'APMA. Una tale formalità cagionerebbe soltanto un onere amministrativo inutile, che il legislatore voleva appunto evitare con il mandato precauzionale.

È tuttavia a conoscenza del fatto che la Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti intrattiene un contatto permanente con l'Associazione svizzera dei banchieri. Si tengono regolarmente incontri per discutere questioni come quella oggetto dell'interpellanza e trovare soluzioni conformi al diritto che permettano di armonizzare al meglio la prassi.

2. Gli articoli 375 e 376 CC non si applicano nei casi illustrati, poiché dal punto di vista della sistematica non si riferiscono al mandato precauzionale, bensì alla rappresentanza legale. Per il partner commerciale questo risulta chiaramente dalla decisione di convalida.

3. In un siffatto caso la responsabilità incombe al partner commerciale (e non all'APMA), che è obbligato ad eseguire le istruzioni del rappresentante legittimato. Se, ad esempio, una banca si rifiuta di farlo ed esige l'accordo supplementare dell'APMA, può essere tenuta a riparare il danno eventualmente cagionato dalla ritardata esecuzione dell'istruzione.

Risposta del Consiglio federale.