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17.3889 · Interpellanza · 2017-09-29

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Nonostante il divieto vigente dal 2008 di effettuare osservazioni di intelligence di manifestazioni elettorali a Basilea, è stato allestito almeno un dossier su una manifestazione elettorale pubblica. Sebbene l'organizzazione curda PKK non sia vietata in Svizzera e nel rapporto sulla situazione del SIC non sia classificata come pericolosa, una manifestazione elettorale tenutasi al centro culturale curdo di Basilea nel settembre 2015 è stata osservata dal gruppo specialistico 9 della Polizia giudiziaria. Questo nonostante fosse stato chiaramente stabilito, in seguito a un analogo scandalo delle schedature verificatosi dieci anni fa, che le manifestazioni (elettorali) pubbliche non possono essere schedate.

1. Sono state allestite schede su altre manifestazioni elettorali o altri eventi della comunità curda in Svizzera?

2. Come si giustifica la schedatura della comunità curda o di parti di essa?

3. Qual è la posizione del Consiglio federale in merito al comportamento del governo di Basilea Città che sospetta in generale la comunità curda in Svizzera di sostegno al terrorismo?

4. I dati raccolti a Basilea Città sono stati trasmessi al SIC?

5. Che cosa ne è stato o che cosa ne è dei dati raccolti sulle manifestazioni elettorali o sugli eventi dei gruppi curdi? Sono stati, nel frattempo, distrutti?

6. In quali circostanze si trasmettono dei dati all'estero? O meglio, è possibile escludere che i dati siano stati trasmessi all'estero?

7. Le persone interessate vengono informate sui dati registrati?

8. Come si garantisce che le persone interessate, nella fattispecie soprattutto i membri della comunità curda, non debbano fare i conti con la repressione proveniente dall'estero?

9. Come si garantisce che in futuro le manifestazioni elettorali pubbliche non vengano più schedate?

10. Come si impedirà in futuro che il SIC tratti la comunità curda o parti di essa come un'organizzazione terroristica, contrariamente a quanto sostenuto nel suo rapporto, e proceda alla schedatura di manifestazioni pubbliche?

11. La schedatura concerne anche altre organizzazioni di immigrati?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale non si esprime in merito ai singoli casi trattati dal Servizio delle attività informative della Confederazione. L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza nonché gli organi parlamentari e indipendenti eseguono i controlli necessari.

Alla luce di ciò, il Consiglio federale risponde come segue alle domande:

1. Secondo la legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121) il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. Può eccezionalmente acquisire informazioni se sussistono indizi concreti che un'organizzazione o una persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche o se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia per la sicurezza della Svizzera e dei suoi abitanti rappresentata da un'organizzazione già iscritta nella lista di osservazione.

2. Le informazioni riguardanti persone e gruppi vengono acquisite nel pieno rispetto della LAIn (in particolare gli art. 5, 44-46 e 59-67).

3. Il Consiglio federale non ritiene che la popolazione di origine curda sostenga in generale il terrorismo. Tuttavia il PKK potrebbe ricominciare in qualunque momento a utilizzare i mezzi a propria disposizione per mobilitare rapidamente i suoi simpatizzanti e sfruttare il loro potenziale di violenza.

4. L'acquisizione delle informazioni da parte delle autorità d'esecuzione cantonali e l'eventuale trasmissione al SIC avviene conformemente alla LAIn (art. 9, 19 e 46).

5. Il trattamento dei dati personali e la relativa archiviazione sono rigorosamente disciplinati dalla LAIn (art. 45).

6. I principi che regolano la comunicazione di dati all'estero sono definiti in modo preciso nella LAIn (art. 61).

7. Chiunque può chiedere, in qualunque momento, se i suoi dati personali sono trattati dal SIC.

8. I compiti del SIC contribuiscono a garantire la sicurezza della Svizzera e della sua popolazione. Tali compiti comprende la prevenzione dello spionaggio praticato da alcuni Stati. Il SIC e le polizie cantonali denunciano alle autorità di perseguimento penale i casi rilevati. Il Consiglio federale ha inoltre sottolineato a più riprese e in modo chiaro l'importanza fondamentale della neutralità e dell'indipendenza della Svizzera e fa sì che tali principi vengano rispettati.

9. Confronta le risposte alle domande 1 e 2.

10. Confronta le risposte alle domande 1, 2 e 3.

11. Confronta le risposte alle domande 1 e 2.

Risposta del Consiglio federale.