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17.3890 · Interpellanza · 2017-09-29

Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione

Liquidato

Wortlaut

Dinanzi al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è in corso un procedimento contro Rifaat Al-Assad, l'ex numero due del regime siriano, per gravi crimini di guerra commessi negli anni Ottanta. I suoi uomini sono accusati in particolare di aver partecipato al massacro di Hama, che ha causato tra le 10 000 e le 40 000 vittime. Questo massacro è rimasto vivo nella memoria e segna una svolta nell'uso della violenza da parte del regime siriano che perdura fino ad oggi. Gli avvocati delle vittime e l'associazione TRIAL International sostengono che il procedimento sia a un punto morto e si pongono inoltre questioni concernenti l'indipendenza del MPC in tale dossier (RTS, telegiornale del 25 settembre 2017). Nel quadro di un ricorso presentato in passato dinanzi al Tribunale penale federale concernente questo caso, il MPC ha affermato che "rientra nei compiti della direzione del procedimento definire le componenti politiche, passate o attuali, concernenti il procedimento penale in corso ..." (BB.2015.96).

Chiedo all'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione di rispondere alle seguenti domande:

1. Che cosa intende il MPC con l'analisi delle "componenti politiche" di un procedimento?

2. Esiste una base legale che consente al MPC di decidere sull'esito di un procedimento in funzione della sua sensibilità politica?

3. Ci sono stati contatti tra il DFAE e il MPC in merito ai procedimenti di diritto penale internazionale?

4. Se sì, di che natura?

Antrag des Bundesrates

Risposta dell’Autorità di vigilanza

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. L'autore dell'interpellanta fa riferimento a una decisione della Corte dei reclami del Tribunale penale federale del 25 febbraio 2016 (BB.2015.96). Tale decisione giudiziaria su ricorso riguardava specificamente la decisione, assunta nella relativa inchiesta penale del Ministero pubblico della Confederazione (MPC), di imporre al ricorrente l'obbligo del segreto ai sensi dell'articolo 73 capoverso 2 del Codice di procedura penale. La breve citazione ripresa nella domanda dell'autore dell'interpellanza è tratta dalla risposta al reclamo data dal MPC, di cui nella richiamata decisione era stato riportato un estratto (Considerando 3.2). In quella fase del procedimento al MPC importava soprattutto definire l'oggetto dell'inchiesta, concernente eventi risalenti a molto tempo prima, e delimitarlo ("délimiter") rispetto alle componenti politiche. Il MPC è consapevole del fatto che procedimenti di questo tipo spesso si inquadrano in un contesto politicizzato, tuttavia per la conduzione dei procedimenti e le decisioni del MPC è determinante esclusivamente l'ordinamento giuridico in vigore.

In questa sede si vogliono ricordare due punti: in primo luogo, l'articolo 7 della Legge sul Parlamento (LParl), che disciplina i diritti d'informazione dei singoli parlamentari, concerne solo informazioni del Consiglio federale o dell'Assemblea federale, mentre non si applica alle richieste di informazioni rivolte ai Tribunali federali e al Ministero pubblico della Confederazione e/o all'Autorità di Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (von Wyss, in: Commento alla Legge sul Parlamento N. 19 sull'articolo 7 LParl); infatti l'alta vigilanza parlamentare è esercitata, ai sensi dell'articolo 52 LParl, dalle Commissioni della gestione, e le relazioni tra l'Assemblea federale e i Tribunali federali nonché l'Autorità di Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione sono disciplinate dall'articolo 162 LParl. Di conseguenza per le informazioni dei Tribunali federali o dell'AV-MPC si tiene conto esclusivamente dei diritti d'informazione delle Commissioni, non di quelli dei singoli parlamentari.

In secondo luogo si deve nuovamente sottolineare che, ai sensi dell'articolo 26 capoverso 4 LParl, il controllo di merito delle decisioni giudiziarie e delle decisioni del MPC non è soggetto alla (alta) vigilanza parlamentare. Questa normativa serve tra l'altro a proteggere i Tribunali federali e il MPC da influenze politiche sui loro processi decisionali.

3./4. Il MPC collabora, basandosi sulle pertinenti basi legali, con molte altre autorità, tra cui anche il DFAE. In primo piano si collocano la Direzione del diritto internazionale pubblico e il suo Comitato interdipartimentale per il diritto internazionale umanitario, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Divisione sicurezza umana della Direzione politica (DSU), le Rappresentanze permanenti della Svizzera presso l'ONU e altre organizzazioni internazionali e le ambasciate svizzere nei Paesi di importanza decisiva.

Risposta dell’Autorità di vigilanza