17.3906 · Interpellanza · 2017-09-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
È risaputo che ormai la maggior parte dei richiedenti l'asilo entra in Svizzera senza disporre di documenti che possano provare la loro identità. È tuttavia irritante che sempre più persone senza una cittadinanza accertata richiedano la naturalizzazione o siano a tal fine proposte dalle autorità. In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. È vero che secondo la Confederazione le persone senza una cittadinanza accertata non sono considerate apolidi ma semplicemente non possono presentare alcuna prova o documento sulla loro cittadinanza? Come si distingue allora questa condizione dall'apolidia, considerato che quest'ultima si manifesta nel fatto che la persona non viene riconosciuta come cittadino da alcuno Stato in virtù delle sue leggi, mentre i documenti che provano la cittadinanza andrebbero rilasciati dallo Stato in questione?
2. Quante persone senza cittadinanza hanno ottenuto l'autorizzazione di naturalizzazione negli ultimi 10 anni (suddivise per anno e Cantone)?
3. Quanti di questi richiedenti sono stati poi effettivamente naturalizzati (suddivisi per anno e Cantone)?
4. Come è possibile che con le vigenti condizioni di residenza di almeno 12 anni (art. 15 della legge sulla cittadinanza, LCit) e gli accertamenti dell'idoneità da effettuare prima di rilasciare l'autorizzazione di naturalizzazione (tra l'altro relativi alla possibile minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera), la cittadinanza non sia accertata?
5. Se si presuppone che la procedura di naturalizzazione possa essere avviata solo se i documenti necessari sono disponibili: l'indicazione dell'origine non costituisce una delle informazioni che un richiedente deve necessariamente fornire?
6. Il Consiglio federale prevede che il numero di richiedenti la naturalizzazione senza cittadinanza accertata calerà grazie alla nuova legge sulla cittadinanza, ossia grazie all'introduzione del requisito di un permesso di domicilio per ottenere l'autorizzazione di naturalizzazione?
7. Quali misure legislative permetterebbero di garantire che in futuro la provenienza dei richiedenti la naturalizzazione sia nota e che le persone di origine ignota non possano presentare una domanda di naturalizzazione fintantoché la loro cittadinanza non sia accertata?
Stellungnahme des Bundesrates
Prima di poter rispondere alle domande poste dall'autore dell'interpellanza occorre rammentare la differenza tra persone apolidi e persone sprovviste di documenti:
- Conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5), è considerato sprovvisto di documenti di viaggio lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio, o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile.
- Per contro, in Svizzera una persona è designata come apolide se domanda una decisione di accertamento presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e se quest'ultima, fondandosi sulla Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40) e la giurisprudenza vigente, la riconosce formalmente come apolide. Di conseguenza, soltanto le persone che non appartengono giuridicamente ad alcuno Stato sono considerate apolidi (apolidi "de iure").
- Le persone la cui nazionalità è indeterminata sono rilevate nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione della SEM (SIMIC) come "Persone con nazionalità sconosciuta". Sono ripartite in due categorie: "Persone senza nazionalità" e "Stato sconosciuto". Entrambe le categorie si riferiscono quindi a persone che non adempiono, o non ancora, i severi requisiti dell'apolidia.
Rispondiamo come segue alle domande poste dall'autore dell'interpellanza:
1. Come indicato sopra, le autorità distinguono, conformemente alle basi legali summenzionate, tra la cosiddetta nazionalità sconosciuta e l'apolidia definita dal diritto.
2./3. La statistica seguente si fonda sui dati del sistema SIMIC, che include i dati rilevanti per la nazionalità soltanto dal 1° gennaio 2012. Di conseguenza, è possibile una valutazione retroattiva soltanto per gli ultimi cinque anni.
Acquisto della cittadinanza svizzera nella procedura ordinaria di naturalizzazione (numero di persone con nazionalità sconosciuta)
AnnoCantoneSenza nazionalitàStato sconosciutoTotale2012AG011BE044FR101LU011NE426TI011VD1910ZH4913
Totale 2012102737
2013BE336BS011SG101SH011TI022VD055ZH527
Totale 201391423
2014AG055BE022GE101LU538NE101TG303VD022ZH303
Totale 2014131225
2015AG527BE044BL022GE101VD101ZH011
Totale 20157916
2016BE134BS011GE426NE112VD044ZH21012
Totale 201682129
2017Stato SIMIC del 4 ottobre 2017AG101BE538BL011JU011SG101VD011ZH347
Totale 2017101020
Tutte le persone naturalizzate nel quadro della procedura ordinaria hanno prima ottenuto l'autorizzazione federale di naturalizzazione. Nel caso delle naturalizzazioni nell'ambito della procedura agevolata, la Confederazione ha invece accordato la nazionalità svizzera di sua autorità.
Acquisto della cittadinanza svizzera nella procedura agevolata di naturalizzazione (numero di persone con nazionalità sconosciuta)
AnnoCantoneSenza nazionalitàStato sconosciutoTotale2012AG101BE011TI101ZH101
Totale 2012314
2013AG011BE112
Totale 2013123
2014BE101GE112LU011NE112SG011SO101TI011UR011VD011
Totale 20144711
2015AG101BE202ZH011
Totale 2015314
2016BE101BL011SZ011VD112ZH123
Totale 2016358
2017Stato SIMIC del 4 ottobre 2017SG011TG011
Totale 2017022
4./5. Nel quadro della procedura ordinaria, la Confederazione e i Cantoni esaminano caso per caso se le condizioni di naturalizzazione sono adempiute. È idoneo alla naturalizzazione soltanto chi si è integrato nella comunità svizzera, si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri, si conforma all'ordine giuridico svizzero e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 14 della legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0). L'interessato deve inoltre aver risieduto in Svizzera durante 12 anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda. Nel calcolo il tempo trascorso in Svizzera tra 10 e 20 anni compiuti è computato due volte (art. 15 LCit).
L'esame della domanda di naturalizzazione in base a questi criteri ha dato buona prova in passato. In tal modo è garantito che soltanto le persone ben integrate ottengono la cittadinanza svizzera. L'origine e la nazionalità dell'interessato non costituiscono un ostacolo alla naturalizzazione. Lo stesso vale in caso di nazionalità sconosciuta o apolidia riconosciuta.
6./7. Prima che le competenti autorità possano rilasciare il permesso di dimora o di domicilio, i Cantoni devono esaminare singolarmente ogni domanda. Inoltre, lo straniero deve in linea di massima presentare un documento di legittimazione del suo Paese d'origine (art. 13 cpv. 1 e 89 della legge sugli stranieri, LStr, RS 142.20). È possibile derogare a questa regola in particolare se l'ottenimento dei documenti risulta impossibile o inesigibile (art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201).
I criteri d'integrazione sono pure determinanti per il rilascio del permesso di domicilio. In tal modo il nuovo diritto continua a garantire che soltanto le persone ben integrate possono presentare una domanda di naturalizzazione. Non sono pertanto necessarie misure legislative in materia. Il Consiglio federale ritiene che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della revisione totale della legge sulla cittadinanza non comporterà modifiche di rilievo quanto al numero di richiedenti con nazionalità indeterminata o sconosciuta.
Risposta del Consiglio federale.