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17.3917 · Interpellanza · 2017-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In tutto il mondo circa 130 000 tibetani vivono in esilio. La maggior parte vive in India e Nepal, entrambi Paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, e 7500 in Svizzera. Attualmente (stato settembre 2017), circa 300 tibetani sono oggetto di una decisione d'asilo negativa e saranno allontanati dalla Svizzera. Secondo la giurisprudenza vigente, i rinvii verso il Tibet (Repubblica popolare cinese) sono esclusi di partenza, per cui sono possibili soltanto allontanamenti verso uno Stato terzo. I recenti rinvii coatti verso l'India (ottobre 2016) e verso il Nepal (febbraio 2017) hanno causato grande insicurezza in seno alla diaspora tibetana. Di recente, media europei hanno pubblicato resoconti secondo cui i suddetti 300 richiedenti l'asilo respinti saranno rinviati. Poco tempo dopo un giovane tibetano si è suicidato per attirare l'attenzione della comunità internazionale sulla situazione precaria del suo popolo. Nella sua lettera di commiato ha tra l'altro pregato il Governo svizzero di rinunciare al rinvio delle suddette 300 persone.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Quanti tibetani sono stati finora rinviati e verso quali Paesi?

2. Quali misure sono adottate e quali accertamenti sono effettuati nel contesto personale dei richiedenti l'asilo allontanati per verificare la conformità al diritto e la proporzionalità della decisione di allontanamento in Svizzera?

3. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui l'autenticità e la validità dei documenti d'identità trovati o consegnati presso le rispettive ambasciate di Stati terzi devono essere verificate?

4. Come valuta la sicurezza e la protezione dei richiedenti l'asilo respinti nel caso di rinvii verso il Nepal e l'India? Quali misure adotta per garantire la sicurezza e la protezione delle persone allontanate al momento dell'entrata e pure a lungo termine in tali Paesi?

5. È disposto ad accordare nuovamente protezione in Svizzera alle persone rinviate che in ragione della loro provenienza tibetana non possono soggiornare legalmente nello Stato terzo e che vengono di conseguenza perseguitate e arrestate?

6. Numerosi richiedenti l'asilo respinti adempiono il loro obbligo di collaborare ma non vengono sentiti dalle ambasciate indiana o nepalese. Quali criteri devono essere soddisfatti per poter accordare loro un'ammissione provvisoria a causa dell'impossibilità di eseguire l'allontanamento?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), in occasione del rilevamento statistico delle persone è determinante la cittadinanza, non l'etnia. Non sono nemmeno rilevati gli Stati terzi precisi in cui le persone sono rinviate. Visto l'esiguo numero di casi la SEM può tuttavia confermare che dal 2010 soltanto le due persone di etnia tibetana citate nell'interpellanza sono state rinviate nei Paesi menzionati.

2. Quando respinge una domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 della legge sull'asilo). La SEM esamina in ogni caso l'ammissibilità, l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione di un allontanamento. Questa verifica si fonda sulle dichiarazioni del richiedente nell'audizione sui motivi d'asilo e nell'interrogatorio sulla persona nel quadro del suo obbligo di collaborare e dire la verità, nonché sui documenti d'identità presentati e su altri mezzi di prova.

3. È vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti (art. 97 cpv. 1 della legge sull'asilo). Se nel singolo caso non è chiarito se si tratta del Paese di origine del richiedente o di uno Stato terzo, la SEM rinuncia a verificare i documenti d'identità tramite le corrispondenti autorità statali.

4. La SEM esamina in ogni singolo caso se l'esecuzione dell'allontanamento nel Paese di destinazione concreto è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Non è previsto un monitoraggio sistematico delle persone rinviate. In caso di allontanamento sotto scorta verso il Paese di provenienza, la SEM informa in via preliminare la competente rappresentanza svizzera. Le competenze delle autorità svizzere cessano con l'entrata nel Paese di provenienza.

5. Gli stranieri che soggiornano in un Paese terzo hanno la possibilità di rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera per domandare l'entrata in Svizzera per motivi umanitari. I casi sono esaminati singolarmente. Un visto per motivi umanitari può essere rilasciato se si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sia direttamente, seriamente e concretamente minacciata.

6. Conformemente all'articolo 83 capoverso 2 della legge sugli stranieri (LStr), l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato. Se con il proprio comportamento uno straniero rende impossibile l'esecuzione dell'allontanamento, non si dispone un'ammissione provvisoria (cfr. art. 17 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri). Le persone di etnia tibetana respinte con decisione definitiva spesso non sono molto cooperative, quindi non è possibile verificare le informazioni fornite in merito a identità e provenienza. Nel contempo le loro allegazioni relative all'area di socializzazione nella Repubblica popolare cinese sono ritenute poco credibili. Si suppone pertanto che possano recarsi in uno Stato terzo.

Risposta del Consiglio federale.