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17.3941 · Mozione · 2017-09-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) affinché in occasione della vendita di immobili non venga più data la priorità al maggiore rendimento possibile, bensì l'utilità sociale e l'attuazione di strategie del Consiglio federale.

Begründung

Nella primavera di quest'anno i locali dell'ex Regìa federale degli alcool, situati in un quartiere residenziale di Berna, sono stati venduti al miglior offerente per oltre 35 milioni di franchi. L'acquirente, la società "Glandon Apartment AG", intende dare in locazione a breve termine e a prezzi elevati appartamenti aziendali situati in posizione centrale. Una simile destinazione d'uso è in contraddizione con i piani di sviluppo di quartiere dei Comuni e con le strategie di sviluppo territoriale del Consiglio federale.

Infatti, nel suo rapporto strategico "Politica degli agglomerati della Confederazione 2016+" il Consiglio federale ha constatato che l'aumento demografico e la crescente attrattività delle città nucleo comportano un aumento degli affitti, che determina a sua volta lo spostamento da parte di gruppi di popolazione socialmente più deboli (pag. 27 e 28). L'obiettivo della politica degli agglomerati della Confederazione è garantire l'integrazione sociale dei diversi gruppi di popolazione. Ciò include anche lo sviluppo di alloggi a prezzi ragionevoli in città e negli agglomerati e il lancio di programmi d'incentivazione per creare un'offerta di alloggi sufficiente e adeguata alle esigenze (pag. 49).

Una politica di disinvestimento che si orienta di principio al criterio del "prezzo di mercato" non tiene sufficientemente conto della strategia a favore degli agglomerati e della responsabilità sociale dell'ente pubblico. Una simile politica è inoltre contraria alle istruzioni sulla gestione sostenibile degli immobili del Dipartimento federale delle finanze, secondo cui durante tutte le fasi del ciclo di vita immobiliare si deve tenere conto in modo equilibrato delle tre dimensioni della sostenibilità ossia della dimensione sociale, di quella economica e di quella ambientale.

Con l'adeguamento dell'OILC, il Consiglio federale permetterebbe agli organi competenti di ponderare gli interessi finanziari con gli interessi pubblici e quelli legati alla pianificazione territoriale come pure di attuare gli obiettivi sovraordinati del Consiglio federale in occasione della vendita di immobili o di aziende in regìa della Confederazione. Sarebbe in particolare necessario ampliare gli obiettivi strategici (art. 2) e i principi del disinvestimento (art. 13).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Su incarico della Regìa federale degli alcool, il Dipartimento federale delle finanze (DFF), più precisamente l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), ha messo a pubblico concorso la vendita di un edificio situato nella zona destinata alle attività di produzione di servizi del quartiere bernese della Länggasse al prezzo indicativo di 35 milioni di franchi. Si è trattata di un'operazione di disinvestimento. In fin dei conti il prezzo di vendita era inferiore al prezzo indicativo, ma di due terzi superiore all'offerta di acquisto presentata dalla città di Berna. L'oggetto è stato pertanto aggiudicato a un concorrente della città di Berna.

Gli immobili nel portafoglio immobiliare della Confederazione garantiscono all'amministrazione federale un approvvigionamento adeguato e sono destinati all'uso proprio. Secondo l'ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21), gli organi della costruzione e degli immobili (OCI) hanno il compito di gestire questo portafoglio nel rispetto dell'obiettivo strategico dell'ottimizzazione a lungo termine del rapporto costi-benefici. Per la regione di Berna il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFF (UFCL) di attuare lo Schema direttore 2024.

I disinvestimenti permettono alla Confederazione di effettuare investimenti per ottimizzare il portafoglio immobiliare. Si tratta ad esempio di lavori volti a concentrare gli edifici in un'unica sede, di risanamenti di edifici e di nuove costruzioni.

La Confederazione non può imporre obblighi agli acquirenti. Spetta ai Cantoni e ai Comuni gestire eventuali cambiamenti di destinazione d'uso nelle loro zone edificabili, ad esempio tramite i regolamenti edilizi comunali. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno adeguare l'OILC.

Data la composizione dei portafogli immobiliari, i disinvestimenti effettuati dagli OCI non sono adatti a promuovere il raggiungimento degli obiettivi di politica dell'alloggio. In considerazione del loro uso, dell'ubicazione e delle dimensioni, gli immobili presenti nei portafogli immobiliari potrebbero contribuire soltanto in misura marginale e non equilibrata a livello cantonale al raggiungimento degli obiettivi di politica dell'alloggio della Confederazione. Pertanto, nel caso dei disinvestimenti, il Consiglio federale attribuisce la priorità al raggiungimento degli obiettivi dei suoi OCI. In questo modo i disinvestimenti vanno a beneficio sia del bilancio della Confederazione che di tutti i contribuenti.

Inoltre, l'influenza sul mercato immobiliare dei disinvestimenti della Confederazione è generalmente trascurabile poiché, rispetto all'intero parco immobiliare della Svizzera, la Confederazione fornisce soltanto una superficie minima. Gli immobili nei portafogli immobiliari della Confederazione servono esclusivamente a soddisfare le esigenze di locali dell'amministrazione federale (principalmente uffici). I disinvestimenti della Confederazione non generano pertanto alcun effetto di esclusione e di segregazione. Al contrario, rendono disponibile ulteriore spazio e possono contrastare la progressiva suburbanizzazione e gli effetti di esclusione.

Quando vende immobili non più necessari, la Confederazione deve attenersi a tutte le prescrizioni legali. Gli inventari delle abitazioni dei Comuni sono pubblici dalla primavera del 2017 e nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie determinata supera il 20 per cento non possono essere autorizzate nuove abitazioni secondarie (art. 6 della legge sulle abitazioni secondarie, LASec).

Le abitazioni della Confederazione situate in Svizzera corrispondono comunque solo all'8 per cento del valore di acquisto del portafoglio immobiliare dell'UFCL. Si tratta soprattutto di immobili utilizzati dalle dogane e quindi vicini a un valico di frontiera e al confine nazionale. Queste abitazioni sono interessate solo in minima parte dalla LASec. Inoltre, nel caso di un disinvestimento, per questi siti sarebbe difficile trovare degli acquirenti. Il rimanente 92 per cento è composto da immobili diversi dalle abitazioni o da abitazioni all'estero.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.