17.3943 · Interpellanza · 2017-09-29
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Secondo il rapporto del Consiglio federale sul finanziamento per il clima, la Svizzera intende fornire una parte rilevante del proprio contributo equo all'obiettivo comune di finanziamento di 100 miliardi di dollari mobilizzando fondi privati. La rilevanza del settore privato per il raggiungimento degli obiettivi di politica climatica è indiscussa. Tuttavia, il coinvolgimento dei privati potrebbe comportare effetti collaterali. Vi è infatti il rischio che nel quadro di questo obiettivo comune di finanziamento anche investimenti che verrebbero comunque effettuati siano computati al finanziamento internazionale per il clima.
Riguardo ai criteri secondo i quali i fondi privati sarebbero computati come contributo della Svizzera al finanziamento internazionale per il clima, il Consiglio federale rimane molto vago.
Al fine di ottenere un chiarimento riguardo a questi effetti collaterali, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale può illustrare, tramite esempi di investimenti privati effettuati in passato, quale quota degli investimenti in questione computerebbe in futuro al contributo della Svizzera al finanziamento internazionale per il clima e sulla base di quali criteri?
2. Quando e come il Consiglio federale intende concretizzare i criteri per la computabilità?
3. Al riguardo è disposto a coinvolgere anche attori della società civile, come per esempio organizzazioni assistenziali nei Paesi in via di sviluppo?
4. In quale modo il Consiglio federale intende garantire la comprensione del computo di investimenti privati al contributo della Svizzera al finanziamento internazionale per il clima?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Per il computo dei fondi privati mobilitati ai fini del finanziamento per il clima nei Paesi in via di sviluppo non vi sono tuttora metodi vincolanti concordati a livello globale. Le regole di computo applicate dalla Svizzera si basano su un consenso internazionale tra Stati donatori risalente al 2015. Tali regole sono state ulteriormente sviluppate e concretizzate nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Conformemente a esse, la Svizzera computa al finanziamento internazionale per il clima solo gli investimenti privati mobilitati mediante interventi pubblici. Ciò significa che la Svizzera computa i fondi mobilitati solo quando il finanziatore privato non effettua il finanziamento a causa dell'assenza di un intervento delle istituzioni pubbliche.
La Svizzera, per esempio, computa gli investimenti di una cassa pensioni in una centrale elettrica basata sulle energie rinnovabili in un Paese in via di sviluppo solo in caso di utilizzo a tal fine di mezzi pubblici svizzeri. Ciò può avvenire per esempio mediante l'emissione di una garanzia dello Stato che ne riduce i rischi consentendo quindi l'investimento. Per contro, la Svizzera non computa l'investimento quando un'impresa industriale svizzera investe per esempio in uno dei suoi stabilimenti in un Paese in via di sviluppo per aumentarne l'efficienza energetica e per migliorare gli standard ambientali. Infatti, in questo secondo esempio non vi è alcun nesso causale tra una misura statale e l'investimento privato dell'impresa. Tuttavia, se l'investimento dell'impresa è indotto dal settore pubblico svizzero, per esempio se è stato deciso sulla base di un nuovo standard ambientale elaborato in collaborazione con l'Amministrazione federale, allora anche questo contributo è, almeno in parte, computabile.
A livello internazionale, nell'ambito di diversi forum (p. es. OCSE, Convenzione sul clima, ISO) si continua a lavorare alla concretizzazione delle regole per il computo di fondi privati al finanziamento internazionale per il clima. A questi forum internazionali la società civile è rappresentata. Il Consiglio federale segue attentamente i lavori e, se del caso, adatterà le pratiche attuali.
4. La rendicontazione della Svizzera relativa al finanziamento internazionale per il clima avviene secondo le linee guida della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (RS 0.814.01). Finora, la rendicontazione dei fondi privati mobilitati è su base volontaria, perché non vi sono ancora linee guida vincolanti. Questo è uno dei motivi per cui i dati sugli investimenti privati mobilitati non vengono ancora registrati sistematicamente da tutti i servizi federali competenti. A partire dal 2020, la rendicontazione avverrà conformemente alle linee guida vincolanti dell'Accordo di Parigi sul clima. Il Consiglio federale intende impegnarsi affinché i dati necessari relativi agli investimenti privati mobilitati a favore di misure di protezione del clima in Paesi in via di sviluppo vengano registrati sistematicamente, tenendo conto delle disposizioni di riservatezza. Ciò consentirà di presentare in maniera trasparente il computo di investimenti privati al contributo svizzero al finanziamento per il clima.
Risposta del Consiglio federale.