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17.3990 · Mozione · 2017-11-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione sull'imposizione degli oli minerali in modo da esentare dall'imposta il carburante destinato a fare funzionare gli impianti antigelo usati nell'agricoltura.

Begründung

L'agricoltura svizzera ha particolarmente sofferto del gelo quest'anno. Alle considerevoli perdite si aggiungono le spese per il funzionamento degli impianti antigelo. Tenuto conto del riscaldamento climatico, il rischio di gelo delle colture è maggiore poiché la natura si risveglia con il calore primaverile prima delle ultime gelate.

In futuro la lotta contro il gelo dovrà essere rafforzata, con un aumento dei costi per gli agricoltori.

Siccome tali impianti non hanno alcun nesso con la circolazione stradale, appare ingiusto mantenere l'imposta sugli oli minerali su queste piccole quantità di carburante.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I carburanti soggiacciono all'imposta sugli oli minerali e al supplemento fiscale sugli oli minerali. L'imposta sugli oli minerali è un'imposta a destinazione parzialmente vincolata e non una tassa per l'uso delle strade. Perciò è irrilevante che il carburante sia impiegato nella circolazione stradale o altrove.

Per impedire i danni causati dal gelo, nella frutticoltura soprattutto ma in parte anche nella viticoltura, si utilizzano impianti di irrigazione antigelo. Il funzionamento di questi impianti avviene prevalentemente tramite pompe dell'acqua alimentate a olio diesel.

Come notato correttamente dall'autore della mozione, si tratta di quantitativi relativamente esigui di carburante. Si deve inoltre tenere conto del fatto che il consumo di carburante varia considerevolmente di anno in anno a causa delle condizioni meteorologiche. Secondo le pubblicazioni specializzate, all'ora attuale la viticoltura non dispone degli impianti necessari. Nel campo della frutticoltura, l'esenzione totale dall'imposta sugli oli minerali richiesta nella mozione causerebbe, secondo una stima molto approssimativa dell'Associazione Svizzera Frutta, una perdita di entrate di circa 400 000 franchi all'anno. Ciò significa che, in media a ogni azienda non verrebbero restituiti nemmeno 100 franchi.

L'importo, mediamente esiguo, della restituzione dell'imposta sui carburanti comporterebbe per alcune aziende soltanto una riduzione trascurabile dei costi di produzione e non ne migliorerebbe la concorrenzialità. Dato che le pompe menzionate più sopra non vengono impiegate soltanto per l'irrigazione antigelo ma, ad esempio, in estate anche per l'irrigazione delle colture, le aziende agricole dovrebbero effettuare controlli del consumo per determinare la quantità di carburante impiegato, come avviene per le procedure di restituzione esistenti (ad es. imprese di trasporto concessionarie ed estrazione della pietra da taglio naturale). Ciò provocherebbe un aumento dell'onere amministrativo per il richiedente, riducendo ulteriormente l'effetto già molto limitato della restituzione dell'imposta.

Occorre tener conto anche dell'articolo 7 lettera g della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1), secondo il quale di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali. Per motivi di natura politico-istituzionale nonché di politica finanziaria non è pertanto opportuno estendere i sussidi sotto forma di restituzione dell'imposta sul carburante. La mozione è inoltre in contrasto con l'impegno della Svizzera negli organi internazionali a favore di una riduzione dei sussidi per i combustibili fossili.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.