Lexipedia

17.3996 · Mozione · 2017-11-30

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di assoggettare a speciali obblighi di diligenza, nell'ambito della legge sul riciclaggio di denaro, tutte le transazioni o le relazioni d'affari con persone fisiche o giuridiche con sede in uno Stato o territorio definito dal FMI come piazza finanziaria offshore.

Begründung

La legge sul riciclaggio di denaro prevede, all'articolo 6 capoverso 3, che le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate siano considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato. In questi casi gli intermediari finanziari devono quindi osservare degli obblighi di diligenza particolari.

Si propone analogamente di considerare tutte le transazioni e le relazioni d'affari con persone fisiche o giuridiche con sede in piazze finanziarie offshore come "comportanti un rischio elevato", prevedendo speciali obblighi di diligenza che comprendano in ogni caso chiarimenti approfonditi in merito alla loro legittimità.

I Panama Papers e i Paradise Papers hanno mostrato l'abuso ampiamente diffuso di strutture offshore per operazioni generalmente considerate quale riciclaggio di denaro. Sulla scorta dei Panama Papers molti Paesi hanno avviato indagini penali, a differenza della Svizzera, che non ha intrapreso alcun provvedimento simile.

Il sistema svizzero parte dal presupposto che gli intermediari finanziari che soggiacciono alla legge sul riciclaggio di denaro trasmettano immediatamente una comunicazione al competente Ufficio qualora sussista un fondato sospetto di riciclaggio di denaro. I Panama Papers e i Paradise Papers dimostrano che finora in relazione ai rapporti con le piazze finanziarie offshore questo obbligo di comunicazione non è stato sufficientemente rispettato, sebbene queste relazioni d'affari comportino sempre un rischio elevato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è del parere che non sia necessario introdurre obblighi di diligenza nella legge sul riciclaggio di denaro (LRD) come proposto dall'autrice della mozione. L'articolo 6 capoverso 1 LRD prevede già che gli obblighi di diligenza siano applicati in funzione dei rischi rappresentati dalla relazione d'affari. L'ordinanza FINMA del 3 giugno 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) nell'articolo 13 capoverso 2 concretizza i criteri di rischio applicabili sia alle relazioni d'affari con persone fisiche, sia a quelle con persone giuridiche. Tra questi criteri figura anche la sede o il domicilio della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, nonché la nazionalità della controparte o dall'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali (lettera a). Anche la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di società di sede (lettera h), costituisce già dal 2011 un criterio che può portare alla qualificazione della relazione d'affari come una relazione che comporta un rischio superiore e può quindi implicare particolari obblighi di diligenza. Nel 2017 ha avuto luogo un'indagine conoscitiva sulla revisione dell'ORD-FINMA, il cui progetto prevede degli esempi per concretizzare questa disposizione. Tra questi figura in particolare l'utilizzo di una società di sede in una giurisdizione non trasparente. Altri esempi includono l'utilizzo di una società di sede a scopo d'investimento a corto termine di valori patrimoniali, nonché la presenza nella stessa di azionisti fiduciari e l'implicazione di altre società di sede. Inoltre, secondo il progetto di revisione dell'ORD-FINMA, gli intermediari finanziari devono sempre chiarire le ragioni per le quali una società di sede venga utilizzata. Queste nuove proposte mirano a rafforzare l'efficacia delle misure esistenti. Intrattenere una relazione d'affari con un cliente con sede in una giurisdizione non trasparente già oggi può comportare particolari obblighi di diligenza. Pertanto, i rischi potenziali associati a determinate giurisdizioni sono già adeguatamente considerati dalla legislazione attuale.

Inoltre, lo standard internazionale del GAFI non prevede che tutte le relazioni d'affari o le transazioni con persone fisiche o società di sede con domicilio o sede in una "piazza finanziaria offshore" vengano considerate quali comportanti un rischio elevato. Infine, il Consiglio federale ricorda che né il FMI, né l'OCSE o il Consiglio per la stabilità finanziaria hanno elaborato elenchi delle "piazze finanziare offshore".

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.