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Prezzi di trasferimento. La Svizzera è sufficientemente attrezzata per far fronte all'azione dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile?

17.4002 · Interpellanza · 2017-11-30

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel piano d'azione BEPS ("Base Erosion and Profit Shifting") avviato dall'OCSE, la lotta per tassare gli utili laddove sono realizzati è diventata una priorità. Occorre quindi assicurarsi che non vi siano abusi né negligenze nella fissazione dei prezzi di trasferimento delle imprese. Questo orientamento è indispensabile per rispondere al meglio alle domande che sorgeranno sulle pratiche messe in opera dalle nostre imprese nel processo di trasparenza avviato dall'OCSE. In questo contesto, risulta essenziale che i Cantoni e la Confederazione attuino una politica attiva, in particolare tramite le verifiche.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali risorse sono accessibili al Consiglio federale e ai Cantoni per eseguire le verifiche delle imprese riguardo ai prezzi di trasferimento (ad esempio personale qualificato con esperienza in tale materia)?

2. Di quali risorse finanziarie dispongono le amministrazioni federali e cantonali per accedere a basi di dati paragonabili disponibili sul mercato, affinché le suddette amministrazioni possano stimare il prezzo medio di trasferimento, un provvedimento che appare necessario per portare a termine le verifiche in questo ambito?

3. Quante verifiche sui prezzi di trasferimento sono state svolte negli ultimi cinque anni?

4. Nell'ambito delle misure contro la doppia imposizione, quante richieste di procedura amichevole in materia di prezzi di trasferimento sono state presentate da imprese in Svizzera?

5. Qual è la durata media di una procedura amichevole concernente i prezzi di trasferimento?

6. A quanto ammontano gli importi correttivi della base imponibile applicati in caso di tali procedure?

7. A quanto ammontano gli importi correttivi concessi dalla Svizzera?

8. Quali imprese sono interessate e in quali Paesi?

9. Qual è il meccanismo previsto in caso di restituzione di denaro a uno Stato? Le imprese che hanno attuato consapevolmente una politica aggressiva si assumono una parte del rischio finanziario affinché non ricada esclusivamente sulla Confederazione e sui Cantoni? Sono previste sanzioni in caso di abuso?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Già oggi l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue verifiche presso le imprese contribuenti. Nell'ambito dell'attività di verifica, a cadenza regolare si pone anche la questione dei prezzi di trasferimento; in futuro a questo argomento sarà quindi dedicata maggiore attenzione. Nel contesto dell'attuazione delle misure scaturite dal piano d'azione BEPS, l'AFC sta istituendo un centro di competenza sui prezzi di trasferimento. Oltre a sottoporre a verifica i gruppi societari internazionali in merito ai prezzi di trasferimento e a rispondere a domande specifiche su questo tema, il centro di competenza dell'AFC fornirà supporto alle autorità fiscali cantonali nella trattazione di casi complessi inerenti a questa materia. Al pari dell'AFC, anche le amministrazioni delle contribuzioni cantonali si occupano già oggi di casi relativi ai prezzi di trasferimento e, sempre a livello cantonale, si stanno approntando delle misure per potenziare tale settore.

2. Nella trattazione dei casi concreti relativi ai prezzi di trasferimento, il centro di competenza dell'AFC potrà accedere a banche dati specifiche, segnatamente per le analisi comparative dei prezzi di trasferimento praticati da terzi.

3. L'AFC non dispone di dati statistici sul numero dei casi relativi ai prezzi di trasferimento sottoposti a verifica che sono stati trattati nel quadro dell'attività di verifica summenzionata.

4. Nel settore dei prezzi di trasferimento, negli ultimi cinque anni la SFI ha ricevuto 244 richieste per l'apertura di una procedura amichevole e 254 richieste per l'apertura di un accordo preventivo.

5. L'OCSE ha presentato una normativa al fine di monitorare e valutare gli standard minimi descritti nella misura 14 del piano d'azione BEPS. Il 27 novembre 2017 l'OCSE ha pubblicato sul suo sito Internet i rapporti per il 2016 stilati dalla Svizzera in base alla suddetta normativa. Inoltre, in occasione del passaggio di anno 2017/18 la SFI ha pubblicato una statistica delle procedure amichevoli e degli accordi preventivi ancora in sospeso. Secondo questi rapporti, il disbrigo di una procedura amichevole dura in media 26 mesi, quella di un accordo preventivo 43 mesi.

6. Gli importi correttivi differiscono in modo significativo da caso a caso e, in linea di principio, per essi non è fissata una soglia massima. Nelle procedure amichevoli avviate nel 2016, in un caso tali aggiustamenti di valore oscillavano da meno di un milione a più di un miliardo di franchi.

7. Per quanto attiene alle procedure amichevoli concluse nel 2016, in un caso la modifica della base di calcolo è stata quantificata da un minimo di 70 000 franchi a oltre un miliardo di franchi.

8. La grande maggioranza delle procedure amichevoli in corso nel 2016 riguardava la relazione tra Svizzera e Paesi europei e, subito dopo, la relazione tra Svizzera e Stati Uniti. A causa del segreto fiscale, i nomi delle imprese non possono essere menzionati.

9. Se il comportamento del contribuente rivela un abuso manifesto, le autorità competenti possono rinunciare a una soluzione consensuale della procedura amichevole. In tal caso è precluso al contribuente anche il ricorso a una procedura d'arbitrato prevista dalla CDI applicabile e un'eventuale doppia imposizione rimane in essere. Quanto alle sanzioni, si applicano le disposizioni previste dal diritto fiscale svizzero.

Risposta del Consiglio federale.