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17.4019 · Interpellanza · 2017-12-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Sabri al-Banna (anche chiamato Abu Nidal), il fondatore del Consiglio rivoluzionario di al-Fatah (Fatah-CR), è responsabile della morte di centinaia di persone, soprattutto negli anni Ottanta. Come riportato dalla "NZZ" nelle edizioni del 14 e 15 novembre 2017, Sabri al-Banna e alcuni suoi complici hanno soggiornato spesso in Svizzera. Secondo alcuni documenti della CIA, il Fatah-CR aveva una sede in Svizzera: la società Intermador AG, all'epoca domiciliata a Opfikon (all'indirizzo Giebeleichstrasse 82) e diretta dal giordano Ibrahim Elabed. Quest'ultimo, come pure il suo successore Kamal Khalil, avrebbero ottenuto permessi di lavoro dal Canton Zurigo. Anche Samir Najmeddin, il capo delle finanze del Fatah-CR, si sarebbe trattenuto spesso in Svizzera per traffici d'armi fino al 1988, anno in cui è stato emanato un divieto d'entrata nei suoi confronti. Infine, nel quadro di una conciliazione nel 1998, il Ministero pubblico della Confederazione avrebbe consegnato alla moglie di Sabri al-Banna 8 milioni di dollari precedentemente sequestrati. Questo denaro si trovava su due conti che erano stati bloccati in seguito a sospetti di traffico d'armi. Si pongono pertanto le domande seguenti:

1. Il Consiglio federale è al corrente che Sabri al-Banna ha soggiornato a più riprese in Svizzera negli anni Ottanta?

2. Corrisponde al vero che l'organizzazione terrorista del Fatah-CR era domiciliata a Opfikon a metà degli anni Ottanta per il tramite della società Intermador AG e che il Canton Zurigo ha rilasciato permessi di lavoro ad almeno due suoi dirigenti (Ibrahim Elabed e Kamal Khalil)?

3. Il Consiglio federale è al corrente delle varie indagini di polizia giudiziaria condotte negli anni Ottanta nei confronti di Sabri al-Banna e conservate, segretate, presso l'Archivio federale (segnatura E4268-06#2014/25#3608* segg.)?

4. È al corrente della decisione di archiviazione del Ministero pubblico della Confederazione del 26 gennaio 1998 con la quale 8 milioni di dollari sono stati consegnati alla moglie di Sabri al-Banna?

5. Sa in quali circostanze è stato pronunciato un divieto d'entrata nei confronti di Samir Najmeddin all'inizio del 1988?

6. Sa se altri terroristi ricercati a livello internazionale hanno soggiornato in Svizzera negli ultimi decenni?

7. Può garantire che nessuna persona sospettata di terrorismo è stata accettata sul territorio svizzero di recente?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è al corrente che, secondo quanto riportato da vari media, Sabri al-Banna, alias Abu Nidal, in passato avrebbe soggiornato in Svizzera. Dalle ricerche effettuate all'epoca dalla polizia e dai servizi preposti alle attività informative non erano tuttavia risultati indizi secondo cui Abu Nidal si sia trattenuto in Svizzera.

2. In base all'estratto del registro di commercio del Cantone di Zurigo, negli anni Ottanta la società Intermador AG era domiciliata a Opfikon. È assai probabile che questa sede fosse controllata dal Fatah-CR. Quanto ai permessi di lavoro, non è più possibile ottenere maggiori informazioni visti i termini di conservazione nel frattempo scaduti.

3. Il procedimento è stato condotto dalle autorità penali dell'epoca. Il Consiglio federale è quindi a conoscenza delle indagini di polizia giudiziaria conservate presso l'Archivio federale sotto la segnatura indicata.

4. Il Consiglio federale è al corrente del decreto d'abbandono emesso del Ministero pubblico della Confederazione.

5. Il Consiglio federale è al corrente del divieto di entrata nei confronti di Samir Najmeddin. Le circostanze più precise non sono tuttavia documentate.

6./7. Conformemente alla Strategia della Svizzera del 18 settembre 2015 per la lotta al terrorismo (cfr. FF 2015 6143), le autorità di sicurezza provvedono a tenere i presunti terroristi lontani dalla Svizzera e, se questi si trovano nel nostro Paese, ad espellerli. È tuttavia impossibile garantire che nessun presunto terrorista si trattenga mai in Svizzera. Le autorità competenti si avvalgono di tutti gli strumenti a loro disposizione per impedire gli atti di terrorismo e il loro finanziamento. A tale proposito va rilevata in particolare l'eccellente cooperazione con partner internazionali quali Interpol ed Europol nonché gli intensi contatti a livello nazionale tra le autorità federali e cantonali.

Le autorità preposte alla sicurezza e al perseguimento penale esaminano attivamente ogni indizio su attività di persone legate alla Svizzera che promuovono attività terroristiche. Se i sospetti sono sufficienti, è avviato un procedimento penale. Se le autorità di sicurezza ritengono che una persona presente in Svizzera costituisca una minaccia per la sicurezza interna o esterna del Paese, essa può essere espulsa in virtù dell'articolo 68 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20). L'espulsione rappresenta una misura preventiva di polizia e può quindi essere disposta anche senza una condanna penale. È corredata di un divieto di entrata. È fatto salvo il divieto di respingimento secondo l'articolo 25 capoverso 3 della Costituzione federale (RS 101) e l'articolo 3 della Convenzione dell'ONU contro la tortura (RS 0.105), secondo cui un'espulsione non può essere eseguita se dopo il rimpatrio la persona rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele e inumano. Inoltre, in virtù dell'articolo 73 della legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121) il Consiglio federale può vietare a una persona un'attività che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna e che direttamente o indirettamente serve a propagare, sostenere o favorire in altro modo attività terroristiche. Se vengono a conoscenza di nuovi casi, le autorità di sicurezza e il Consiglio federale adottano le pertinenti misure.

Risposta del Consiglio federale.