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17.402 · Iniziativa parlamentare · 2017-02-02

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale decide di elaborare un'iniziativa commissionale intesa a modificare come segue la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie:

Art. 43a Misure di gestione dei costi e delle prestazioni

Cpv. 1

I fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali misure di gestione dei costi e delle prestazioni. Per ogni settore di fornitura di prestazioni le misure devono disciplinare almeno il controllo dello sviluppo delle posizioni e i costi fatturati. Esse devono garantire che:

Lett. a

i fornitori di prestazioni e gli assicuratori possano applicare le misure destinate a garantire l'economicità delle prestazioni secondo l'articolo 56 capoverso 5; e

Lett. b

aumenti ingiustificati della quantità e dei costi delle prestazioni nell'anno di fatturazione rispetto all'anno precedente diano luogo a rimborsi con incidenza sul finanziamento da parte dei fornitori di prestazioni.

Cpv. 2

Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non concordano alcuna misura di gestione dei costi e delle prestazioni, la competente autorità che approva può decretare tali misure.

Cpv. 3

Il Consiglio federale può fissare principi che reggono le misure di gestione dei costi e delle prestazioni.

Art. 59

Rubrica

Violazione delle condizioni relative all'economicità e alla qualità delle prestazioni nonché alle misure di gestione dei costi e delle prestazioni

Cpv. 1, primo periodo

Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni o le clausole contrattuali relative all'economicità e alla qualità delle prestazioni nonché alle misure di gestione dei costi e delle prestazioni vengono prese sanzioni. Le sanzioni consistono:

...

Cpv. 3

Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso 1 segnatamente:

...

Lett. g.

l'inosservanza delle misure secondo l'articolo 43a capoverso 1.