17.402 · Iniziativa parlamentare · 2017-02-02
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale decide di elaborare un'iniziativa commissionale intesa a modificare come segue la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie:
Art. 43a Misure di gestione dei costi e delle prestazioni
Cpv. 1
I fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali misure di gestione dei costi e delle prestazioni. Per ogni settore di fornitura di prestazioni le misure devono disciplinare almeno il controllo dello sviluppo delle posizioni e i costi fatturati. Esse devono garantire che:
Lett. a
i fornitori di prestazioni e gli assicuratori possano applicare le misure destinate a garantire l'economicità delle prestazioni secondo l'articolo 56 capoverso 5; e
Lett. b
aumenti ingiustificati della quantità e dei costi delle prestazioni nell'anno di fatturazione rispetto all'anno precedente diano luogo a rimborsi con incidenza sul finanziamento da parte dei fornitori di prestazioni.
Cpv. 2
Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non concordano alcuna misura di gestione dei costi e delle prestazioni, la competente autorità che approva può decretare tali misure.
Cpv. 3
Il Consiglio federale può fissare principi che reggono le misure di gestione dei costi e delle prestazioni.
Art. 59
Rubrica
Violazione delle condizioni relative all'economicità e alla qualità delle prestazioni nonché alle misure di gestione dei costi e delle prestazioni
Cpv. 1, primo periodo
Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni o le clausole contrattuali relative all'economicità e alla qualità delle prestazioni nonché alle misure di gestione dei costi e delle prestazioni vengono prese sanzioni. Le sanzioni consistono:
...
Cpv. 3
Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso 1 segnatamente:
...
Lett. g.
l'inosservanza delle misure secondo l'articolo 43a capoverso 1.