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17.4020 · Postulato · 2017-12-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di valutare quali modifiche di leggi od ordinanze siano necessarie per una precisazione dell'articolo 105b dell'ordinanza sulle dogane (OD) che imponga l'obbligo di ricorrere alla dichiarazione doganale semplificata soltanto ai prestatori di servizi CEP (servizio corriere, espresso e pacchi/servizi postali).

Begründung

La procedura relativa alla dichiarazione doganale semplificata è di fatto applicabile soltanto se il peso dell'invio non supera 1000 chilogrammi e il valore della merce non ammonta a più di 1000 franchi svizzeri. Generalmente questi invii vengono trasportati dai corrieri e dalla Posta svizzera. Imporre quest'obbligo ad altri operatori - ad esempio spedizionieri o agenti doganali - è inopportuno, visto che solitamente trasportano e sdoganano merci con un valore superiore a 1000 franchi svizzeri.

L'obbligo in questione, che secondo il diritto vigente viene imposto dalla Sorveglianza dei prezzi o dall'Amministrazione federale delle dogane, rincara le operazioni degli spedizionieri, la cui attività principale non consiste certo - come nel caso dei prestatori di servizi CEP - nello sdoganare grandi quantità di invii inferiori per peso e valore a 1000 chilogrammi e 1000 franchi svizzeri.

Il rincaro - che presumibilmente non rientra tra gli obiettivi della Sorveglianza dei prezzi - è dovuto agli indispensabili investimenti nel settore IT, concernenti in particolare l'applicazione "e edec easy", necessari per implementare la dichiarazione doganale semplificata. Anche i cambiamenti relativi alle procedure operative generano costi ingenti. Sotto il profilo finanziario l'implementazione conviene unicamente se la quantità degli sdoganamenti è sufficiente: ciò vale per i prestatori di servizi CEP, ma non per gli spedizionieri e gli agenti doganali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è certamente consapevole del fatto che spedizionieri e corrieri forniscono prestazioni differenti. Tuttavia, per ragioni di uguaglianza giuridica, se uno spedizioniere presta gli stessi servizi di un corriere è opportuno applicare la medesima normativa. L'articolo 105b OD concerne soltanto le prestazioni relative allo sdoganamento. Se sussistono le condizioni per una dichiarazione doganale semplificata ai sensi dell'OD, le suddette prestazioni non differiscono a seconda delle dimensioni o del valore dell'invio. Occorre perciò tutelare dai prezzi eccessivi - non soltanto nei confronti dei corrieri bensì anche degli spedizionieri - gli acquirenti che non possono ricorrere facilmente ad altre offerte. Pertanto il Consiglio federale ritiene che sarebbe inopportuno limitare l'applicabilità dell'articolo 105b OD soltanto ai corrieri e alla Posta svizzera. Tanto più che ogni spedizioniere può scegliere se rimanere attivo sul mercato in cui opera: non trattandosi di prestazioni obbligatorie, gli spedizionieri potrebbero rinunciare ad offrire i loro servizi alla clientela privata.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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