Anticostituzionalità dell'organizzazione interna della FINMA (sentenza TAF A-3504/2016 dell'8 novembre 2017)
17.4022 · Interpellanza · 2017-12-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nella sentenza dell'8 novembre 2017 (A3504/2016), il Tribunale amministrativo federale ha riscontrato gravi lacune nella condotta della FINMA, rilevando tra l'altro che ha messo in piedi un'organizzazione che non garantisce in alcun modo il diritto a un procedimento equo, peraltro sancito per legge e dalla Costituzione. In qualità di autorità federale non garantisce inoltre che, sulla base delle decisioni del suo Comitato di enforcement, contro di lei possano essere mossi ricorsi equi e di natura non politica.
Il Tribunale federale ha riscontrato gravi lacune nell'organizzazione della FINMA. Di fatto la FINMA ha un'organizzazione anticostituzionale, e ciò indebolisce la fiducia in questa importante istituzione e incrina la reputazione della piazza finanziaria elvetica. Per tali motivi chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Se la FINMA avesse riscontrato tali lacune in un istituto di credito non avrebbe dato il suo avallo. Intende il Consiglio federale adottare misure disciplinari contro le persone responsabili di tale organizzazione anticostituzionale?
2. Quali ulteriori provvedimenti intende prendere il Consiglio federale per ammonire i responsabili FINMA a sottostare alla Costituzione e a vincolarli ad adottare procedimenti equi e proporzionati nei confronti degli attori del mercato?
3. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per rendere la FINMA un'organizzazione conforme alla Costituzione? In futuro il Consiglio federale dovrebbe autorizzare il suo regolamento operativo?
4. La sentenza del Tribunale federale dell'8 novembre 2017 mette fondamentalmente in dubbio la fiducia nella FINMA quando constata che tale autorità ha sistematicamente ignorato dei principi giuridici generalmente acquisiti. Quali misure pensa di adottare il Consiglio federale per ripristinare la fiducia nella FINMA e nei procedimenti condotti da tale autorità da parte degli attori del mercato? La fiducia nella FINMA può essere ripristinata senza rendere pubblico il regolamento operativo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente. Il Consiglio federale non può quindi esercitare alcun potere disciplinare nei confronti dei suoi dipendenti.
2./3. Alla FINMA è conferito il mandato legale di provvedere all'applicazione della legislazione in materia di mercati finanziari, se necessario con un procedimento di enforcement. Nel contempo, in virtù della legge sulla responsabilità e analogamente alle altre organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale centrale, le compete il giudizio in prima istanza delle pretese di responsabilità fatte valere nei suoi confronti. Le sue decisioni possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale, come nel caso in esame. La sentenza in oggetto non mette in discussione la costituzionalità di tutto l'operato della FINMA: il tribunale rileva infatti una violazione delle norme di ricusazione, in quanto le pretese di responsabilità scaturite da un procedimento di enforcement sono state trattate dalle stesse persone che avevano condotto il procedimento stesso. La FINMA ha accolto la critica, che le è stata mossa per la prima volta nell'ambito del procedimento in esame, e ridefinito le competenze interne per le pretese di responsabilità litigiose dello Stato. Il regolamento dell'organizzazione e il regolamento operativo sono già stati modificati di conseguenza e pubblicati sul sito Internet della FINMA. Le pretese di responsabilità dello Stato verranno giudicate con effetto immediato da un comitato del Consiglio di amministrazione della FINMA, i cui membri non prendono parte ai procedimenti di enforcement. Con questo nuovo regolamento si evitano conflitti di interesse nell'ambito di quanto ammesso dal diritto vigente.
4. L'8 dicembre 2017 la FINMA ha reso pubblico il regolamento operativo.
Risposta del Consiglio federale.