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Iscrizione nei registri dello stato civile dei cognomi contenenti titoli. Sopprimere un divieto obsoleto

17.4029 · Mozione · 2017-12-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche legislative necessarie a permettere l'iscrizione nei registri dello stato civile dei titoli nobiliari compresi nei cognomi in virtù del diritto del Paese di provenienza del cognome.

Begründung

Il diritto al nome è una componente della libertà personale e un diritto fondamentale la cui restrizione è sottoposta alle condizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione federale. Il rifiuto di iscrivere una parte del cognome in un registro ufficiale rappresenta pertanto una violazione di un diritto fondamentale.

Nel nostro ordinamento giuridico sussiste tuttavia una discriminazione obsoleta. L'articolo 25 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) vieta infatti l'iscrizione dei titoli nei registri. Questa restrizione può riguardare persone che portano cognomi di origine estera il cui diritto nazionale riconosce tali titoli (in particolare i diritti tedesco, belga, britannico e italiano) e che vorrebbero che il loro cognome fosse iscritto integralmente nei registri svizzeri.

Oggigiorno queste peculiarità storiche e familiari non procurano più alcun diritto o vantaggio, perlomeno in Svizzera. A parte una forma di allergia viscerale degli Svizzeri nei confronti dei titoli nobiliari, non si trova da nessuna parte, al di fuori del principio di uguaglianza, alcuna dimostrazione dettagliata che permetta di comprendere in che modo il divieto di cui all'articolo 25 OSC sia parte dell'ordinamento giuridico svizzero al punto da giustificare questa violazione fondamentale rappresentata dall'amputazione di un cognome. Il Tribunale federale stesso ha peraltro constatato che la rarità di un cognome esplica meglio la funzione distintiva e suggerisce meglio l'idea di appartenenza a una famiglia (DTF 129 III 369 consid. 3.3 pag. 372). Riallacciandosi a questa sentenza, la dottrina ha rilevato a quale punto un titolo nobiliare, per sua natura riservato a un numero limitato di persone, può costituire la prova dell'appartenenza a una famiglia (Sandoz, Le diplôme de la Baronne, Mélanges Pierre Moor, pag. 493 segg.).

È inoltre interessante rilevare che questo divieto arcaico viola indubbiamente gli articoli 8 e 14 CEDU, che sanciscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione.

È pertanto ora di sopprimere questa restrizione desueta e ormai ingiustificabile.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto vigente, i nomi di una persona sono iscritti nel registro dello stato civile senza titoli e gradi (art. 39 cpv. 2 n. 3 CC, art. 25 OSC). Questa è l'espressione del principio dell'uguaglianza sancito nella Costituzione federale (art. 8 Cost.) Non sono pertanto iscritti i titoli nobiliari (lord, conte, barone, ecc.), l'indicazione della funzione (consigliere nazionale, ambasciatore, pastore, giudice, notaio, ecc.), la posizione gerarchica (colonnello, vicedirettore, ecc.), i titoli onorifici (console onorario, cittadino onorario, ecc.) o i titoli accademici (lic. phil., dr. med., ing. dipl., MAS o BA, ecc.).

Se una persona possiede una cittadinanza straniera, può chiedere che il suo nome sia retto dal suo diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP). Tuttavia, anche in questo caso il nome è iscritto nel registro dello stato civile secondo i principi svizzeri sulla tenuta dei registri (art. 40 LDIP).

Alcuni ordinamenti giuridici, ad esempio quello tedesco, considerano determinati titoli e gradi componenti del nome. Come in Svizzera, altri ordinamenti giuridici, ad esempio quello austriaco, non ammettono l'iscrizione di titoli e gradi nel registro dello stato civile. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito, in una decisione del 2010, che questa soluzione non è discriminatoria (sentenza CGUE C-208/09 del 22 dicembre 2010 nella causa Ilonka Sayn-Wittgenstein), ritenendo ammissibile che un nome portato validamente con un titolo nobiliare secondo il diritto tedesco (nome in Germania: "Fürstin von Sayn-Wittgenstein") sia amputato del titolo ("Fürstin") e della particella nobiliare ("von") nel diritto austriaco (nome in Austria: "Sayn-Wittgenstein"). Una tale prassi non è nemmeno contraria alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Alla luce di quanto precede non vi è motivo di rivedere l'ordinanza sullo stato civile.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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