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17.4032 · Mozione · 2017-12-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica del Codice di procedura penale (CPP) che obblighi le giurisdizioni d'appello a procedere alla loro propria assunzione di prove se intendono dare un apprezzamento dei fatti diverso da quello delle giurisdizioni di primo grado.

Begründung

Un processo che ha fatto molto scalpore (caso Ségalat DTF 6B_200/2013 del 26 settembre 2013) ha rivelato una lacuna del Codice di procedura penale (CPP): una sentenza assolutoria di primo grado può infatti essere ribaltata in appello senza che la corte di appello proceda a una propria assunzione di prove. È quanto risulta dall'articolo 389 capoverso 1 CPP, il quale prevede che "la procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado".

Questa disposizione non permette di garantire l'equità di un processo di appello che segue un'assoluzione. La persona assolta in primo grado non ha infatti la possibilità di discutere efficacemente (tramite una nuova assunzione) le prove ritenute a suo carico dalla giurisdizione di appello. L'articolo 389 capoverso 1 CPP impedisce inoltre ai giudici d'appello di prendere direttamente conoscenza delle prove sottoposte al loro apprezzamento.

La dottrina si è giustamente ribellata e propone di prevedere che, in deroga all'articolo 389 capoverso 1 CPP, la giurisdizione d'appello non possa ritenere un apprezzamento dei fatti diverso da quello dei giudici di primo grado senza aver prima effettuato una propria assunzione di prove (Capsus/Lelieur/La Sala, Juger en appel sans ré-administrer les preuves?, Revue de l'avocat 2017 pag. 359 segg.).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 389 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) stabilisce che la procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. Questo principio non è nuovo; riprende di fatto le normative di diversi codici di procedura penale cantonali (per es. art. 190 CPP-VS, art. 350 CPP-BE, § 420 CPP-ZH, § 188 CPP-BL, § 180 CPP-BS, art. 145 CPP-GR, art. 322 CPP-SH).

Conformemente all'articolo 389 capoverso 2 CPP le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se sono state violate norme in materia di prova (lettera a), sono state incomplete (lettera b) o i relativi atti appaiono inattendibili (lettera c). Inoltre, d'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (cpv. 3).

Nonostante la formulazione restrittiva di questa disposizione, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 140 IV 196 consid. 4.4.1) e la dottrina nulla impedisce alla giurisdizione di ricorso di ripetere le assunzioni di prove anche nel caso in cui intenda dare un apprezzamento diverso dei fatti. Il principio inquisitorio e quello della verità valgono infatti anche nella procedura di ricorso (cfr. p. es. Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO-Komm., Art. 389 N. 2 ff.; Riklin, OFK-StPO, Art. 389 N. 2; Schmid, StPO Praxiskommentar, Art. 389 N. 1, 3; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, Art. 389 N. 3).

Inoltre, la giurisdizione di ricorso deve procedere all'assunzione diretta delle prove se la conoscenza diretta dei mezzi di prova appare necessaria per la pronuncia della sentenza (art. 343 cpv. 3 in combinato disposto con art. 405 cpv. 1 CPP).

La mozione vuole andare oltre questa giurisprudenza e chiede che, in determinati casi, la giurisdizione di ricorso sia obbligata a ripetere l'assunzione delle prove. Una normativa di questo tipo limiterebbe inutilmente il margine di apprezzamento dell'autorità di ricorso, che sarebbe obbligata ad assumere le prove anche quando ciò non è necessario. Un tale obbligo non sarebbe quindi giustificato né per motivi di economia procedurale né in considerazione del principio di celerità.

Il 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha posto in consultazione fino a metà marzo 2018 un avamprogetto di modifica del CPP (attuazione mozione 14.3383). Se dai risultati della consultazione dovesse risultare necessario adeguare il tenore dell'articolo 389 CPP alla giurisprudenza, tale modifica potrà essere effettuata nel quadro della revisione in corso del CPP.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.