17.4036 · Interpellanza · 2017-12-07
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Spesso i consumatori svizzeri che ordinano merce a negozi on line esteri vengono informati in modo insufficiente sulle condizioni di sdoganamento e i costi di consegna. Nel caso delle importazioni in Svizzera ciò concerne soprattutto i costi derivanti dallo sdoganamento, i dazi doganali e l'imposta sul valore aggiunto. I consumatori svizzeri ignorano spesso completamente che l'entità di questi costi aggiuntivi può anche rendere svantaggiosi gli acquisti on line all'estero.
All'arrivo della merce, gli spedizionieri svizzeri che si occupano delle importazioni si trovano sempre più spesso a dovere informare i consumatori sulla procedura e i costi relativi allo sdoganamento, i dazi e l'imposta sul valore aggiunto, e ciò comporta spese ulteriori e oneri amministrativi inutili. Inoltre questo compito spetterebbe ai negozianti esteri attivi on line; ed è logico che sia così, perché soltanto in questo modo i consumatori possono valutare prima dell'ordinazione l'effettiva convenienza di un acquisto all'estero.
In Svizzera in materia di commercio elettronico si applicano la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241) e l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211). Nell'Unione europea in quest'ambito vigono invece la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE) e la direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE).
Di conseguenza i negozi on line che sottostanno alla normativa europea sono in particolare tenuti a comunicare ai consumatori le condizioni di consegna ed esecuzione, indicando anche i costi derivanti dall'importazione in Svizzera che non possono essere stabiliti in anticipo, come pure le modalità di calcolo del prezzo.
Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio federale di spiegare come garantisce l'applicazione dell'OIP e/o della direttiva europea summenzionata ai consumatori svizzeri che acquistano on line all'estero, in particolare per quanto concerne l'informazione tempestiva sui costi di sdoganamento.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Ordinanza sull'indicazione dei prezzi:
I fornitori esteri di merce che si rivolgono inequivocabilmente a consumatori residenti in Svizzera - ad esempio quelli che dispongono di un dominio .ch - rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) anche se non hanno una sede giuridica o economica in Svizzera.
Sono perciò tenuti a comunicare i prezzi in franchi svizzeri delle merci, comprensivi delle tasse pubbliche, dei compensi per i diritti d'autore, dei contributi anticipati per lo smaltimento e di altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo (art. 3 e 4 OIP). Se l'imposta svizzera sul valore aggiunto, i costi di sdoganamento e i dazi non sono già conteggiati direttamente dal fornitore, le relative indicazioni - in cifre - devono essere ben visibili e facilmente leggibili sul sito; anche la modalità con cui sono stati calcolati deve essere chiara.
La SECO diffida puntualmente i negozi on line stranieri che le vengono segnalati per probabili infrazioni alla OIP. Inoltre tramite Switch chiede ai negozi on line con un dominio .ch di fornire un recapito svizzero: se entro 30 giorni questa richiesta non viene soddisfatta, Switch può revocare il dominio .ch. Seguendo questa procedura la SECO ha finora ottenuto buoni risultati e i fornitori esteri diffidati hanno provveduto ad adeguare la loro indicazione dei prezzi. In caso di inadempienza, si procederebbe a una denuncia presso le autorità cantonali preposte all'attuazione della OIP.
In considerazione della costante crescita del commercio on line, la SECO ha inoltre preparato una scheda informativa concernente l'indicazione dei prezzi, la pubblicità e alcuni aspetti della normativa in materia di pratiche commerciali leali nella vendita di merce on line. La sua pubblicazione è prevista entro il primo trimestre del 2018, dopo consultazione degli uffici competenti e della cerchia di interessati (Associazione svizzera della vendita a distanza). La scheda informativa tratta anche la questione del commercio on line transfrontaliero e fornisce esempi pratici di indicazioni corrette dei prezzi.
Mediante la diffida ai negozi on line segnalati, la denuncia alle autorità esecutive cantonali e la pubblicazione di una scheda informativa da parte della SECO si garantisce l'applicazione dell'OIP anche nell'ambito del commercio on line transfrontaliero.
2. Diritto UE:
Le direttive 2011/83/UE e 2000/31/CE prevedono anche obblighi d'informazione concernenti contratti a distanza, applicabili al commercio on line. Gli obblighi relativi alle indicazioni dei prezzi corrispondono a quelli contemplati dall'OIP (art. 6 par. 1 lett. e della direttiva 2011/83/EU e art. 5 par. 2 della direttiva 000/31/CE). Non essendo membro dell'Unione europea né dello Spazio economico europeo (SEE) la Svizzera non dispone delle basi legali necessarie per garantire che queste direttive vengano applicate alle società estere. In virtù del regolamento (CE) n. 2006/2004 gli Stati membri dell'UE sono invece tenuti - oltre che all'esecuzione delle direttive suddette - anche alla cooperazione transfrontaliera nell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In ambito SEE le direttive e il regolamento succitati valgono anche per Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Risposta del Consiglio federale.