17.4054 · Interpellanza · 2017-12-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 18 ottobre 2017 il Consiglio federale ha adottato varie modifiche dell'ordinanza sul vino che entreranno in vigore il 1° gennaio 2018. Una procedura di consultazione a riguardo era stata svolta durante il primo semestre del 2017.
Una delle modifiche previste suscita perplessità nel settore vitivinicolo. Si tratta dell'obbligo di indicare i diritti di produzione esclusivamente in chilogrammi. Oggi i Cantoni sono liberi di disporre che i diritti di produzione siano indicati in chilogrammi o in litri, fatto comprensibile visto che spetta ad essi disciplinare le denominazioni di origine controllata dei vini.
Il rapporto del 13 ottobre 2017 sui risultati della procedura di consultazione indica che le cerchie seguenti avevano richiesto che i diritti di produzione potessero essere espressi in litri: la Federazione svizzera dei viticoltori, l'Interprofessione della vite e del vino svizzeri, l'Associazione svizzera di commercio dei vini, la Società dei vinificatori svizzeri, l'Associazione nazionale delle cooperative vitivinicole svizzere, il Controllo svizzero del commercio dei vini, Schenk SA nonché i Cantoni di Vaud, Ginevra e Neuchâtel.
L'espressione in litri dei diritti di produzione permette al viticoltore, al momento della torchiatura, di trarre il massimo profitto dalle qualità dell'uva in funzione dell'annata. Inoltre, siccome il controllo ufficiale effettuato dopo la vendemmia dal Controllo svizzero del commercio dei vini riguarda il numero di litri accertati in cantina, sarebbe logico autorizzare l'espressione in litri dei diritti di produzione. Infine, il rapporto sul sistema di controllo dei vini pubblicato il 23 marzo 2016 dall'Ufficio federale dell'agricoltura non segnala alcun problema particolare in merito.
1. Sebbene tutte le cerchie professionali interessate abbiano richiesto che i diritti di produzione potessero essere indicati in litri, come mai il Consiglio federale ha deciso di autorizzare unicamente i chilogrammi?
2. Perché il Consiglio federale ha deciso di escludere la possibilità di esprimere i diritti di produzione in litri, benché si tratti di un'unità di misura che permette di migliorare la qualità dei vini?
3. Per quale ragione il Consiglio federale non lascia ad ogni Cantone la possibilità di scegliere tra chilogrammi e litri?
Stellungnahme des Bundesrates
Le modifiche dell'ordinanza sul vino adottate lo scorso anno sono finalizzate ad accrescere l'efficacia dei controlli della vendemmia e del commercio dei vini attraverso controlli più mirati nelle aziende che presentano rischi significativi. Migliorano considerevolmente la tracciabilità delle partite di uva incantinate e il controllo delle condizioni di produzione. Conformemente all'articolo 21, non modificato in fase di revisione, i Cantoni devono fissare una resa massima in chilogrammi per unità di superficie e per vitigno per i vini a denominazione di origine controllata (DOC). Il Consiglio federale stabilisce una soglia da non superare per i vitigni bianchi e per quelli rossi e fissa una resa massima in chilogrammi per i vini con indicazione geografica tipica (IGT). Al momento della ricezione della vendemmia, il vinificatore deve registrare il quantitativo di uva in chilogrammi per ogni partita di uva consegnata in virtù dell'articolo 29 nella versione sia previgente sia nuova. Nell'ordinanza sono state introdotte nuove disposizioni concernenti il contenuto e la forma del certificato di produzione, ovvero il certificato cantonale che consente di vigilare sul rispetto delle condizioni di produzione dell'uva e sulla tracciabilità della vendemmia. Nel certificato sono riportati i quantitativi massimi consentiti, espressi in chilogrammi, per le classi di vino consentite. Il rapporto sul sistema di controllo dei vini pubblicato dall'Ufficio federale dell'agricoltura ha evidenziato la lacuna, riscontrata in un numero esiguo di Cantoni, concernente il confronto tra i certificati rilasciati e i quantitativi di uva incantinati sulla base di tali certificati. Il controllo delle rese massime non avveniva al livello del certificato per produttore bensì a quello del totale dei certificati del vinificatore. Questa pratica non conforme all'ordinanza sul vino è da ricondurre al fatto che i Cantoni in cui è stata riscontrata la lacuna fissavano le rese massime in litri per metri quadrati, disposizione peraltro non contemplata dall'ordinanza sul vino, e rilasciavano certificati in litri.
1./3. La disposizione secondo cui le rese massime per i vini DOC devono essere fissate in chilogrammi di uva per unità di superficie non è nuova. La proposta di esprimere i certificati di produzione di uva in litri di vino è stata respinta in quanto non conforme alla disposizione federale concernente la determinazione delle rese massime in chilogrammi di uva e inadeguata ai fini dell'esecuzione dei controlli. Il sostegno alla proposta della categoria comprometterebbe il conseguimento dell'obiettivo di rendere più efficace il controllo della vendemmia e rappresenterebbe un passo indietro non auspicato per i Cantoni che si sono conformati alle disposizioni dell'ordinanza sul vino. Fatta eccezione per Vaud e Ginevra, nel 2017 in tutti i Cantoni le rese massime per unità di superficie e i quantitativi di uva nei certificati sono stati espressi in chilogrammi. Tali disposizioni vigenti da tempo non creano alcuna difficoltà a livello di esecuzione e sono state pertanto riprese nella versione rivista dell'ordinanza sul vino.
2. Nella pratica, al momento della ricezione della vendemmia le partite di uva per certificato sono registrate unicamente in chilogrammi. Si procede alla torchiatura soltanto in un secondo tempo, dopo che il torchio è stato riempito con uva registrata sulla base di più certificati intestati a diversi produttori nel caso di una cantina che acquista uva. Il grado d'estrazione del succo d'uva rientra tra le decisioni che il vinificatore prende a controllo della vendemmia avvenuto e che influiscono sulla qualità del vino. L'espressione del certificato in litri si applicherebbe al vino. Non sarebbe conforme alla disposizione federale sulla limitazione delle rese nella produzione di uva e non consentirebbe di garantire la tracciabilità fino alle partite di uva.
Risposta del Consiglio federale.