Lexipedia

Lotta al lavoro nero. Versare l'indennità per insolvenza solo se sono stati pagati i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione

17.4055 · Mozione · 2017-12-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nell'ottica della lotta contro il lavoro nero, il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie affinché l'indennità per insolvenza sia versata solo se sono stati effettivamente pagati i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione.

Begründung

1. Gli articoli 51 e seguenti della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) prevedono che i lavoratori al servizio di un datore di lavoro insolvente possano chiedere alla cassa di disoccupazione il versamento di un'indennità per insolvenza (II). Quest'ultima permette di coprire i crediti salariali concernenti al massimo quattro mesi.

2. Il punto B11 delle direttive della SECO riguardanti l'II prevede che i lavoratori in nero possano beneficare dell'II.

3. Nella risposta del 22 novembre 2017 all'interpellanza 17.3700 il Consiglio federale scrive: "È vero che la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) non menziona esplicitamente il diritto all'II da parte dei lavoratori in nero. Non esiste tuttavia una base legale che legittimi il rifiuto di versare loro queste indennità. Ne hanno diritto se soddisfano le condizioni generali e gli obblighi definiti in maniera esaustiva nella legge ... Poiché rispettano questi principi, le direttive della SECO sono conformi alla LADI."

4. Nella risposta del 5 luglio 2017 all'interpellanza 17.3293 il Consiglio federale afferma di considerare "prioritaria la lotta contro il lavoro nero".

La legislazione federale, così come attualmente interpretata dalla SECO, consente il pagamento dell'II anche se i contributi sociali non sono stati effettivamente versati. In altre parole, è ammesso pagare l'II a chi lavora in nero. Il Consiglio federale sostiene l'interpretazione della SECO affermando però nel contempo che la lotta contro il lavoro sommerso è una delle sue priorità, il che di per sé è una contraddizione. Se i contributi sociali non sono stati effettivamente versati, non vi è motivo di erogare prestazioni a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, a meno che non si voglia incoraggiare il lavoro in nero. Visto che l'assicurazione contro la disoccupazione ha accumulato un debito di circa 3 miliardi, l'II dovrebbe essere pagata solo se sono stati effettivamente versati i contributi sociali, così come avviene con l'indennità di disoccupazione (ai sensi dell'art. 8 LADI).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La validità di un contratto di lavoro non è pregiudicata dal fatto che il lavoratore non abbia un permesso di lavoro per la Svizzera o che il datore di lavoro non abbia versato i contributi sociali dovuti. Chi lavora in nero ha pertanto diritto ad essere pagato per il lavoro svolto e a ricevere le corrispondenti prestazioni sociali.

Quanto detto sopra si deduce dal principio fondamentale secondo cui il lavoratore, in quanto parte debole in un rapporto di lavoro, deve essere protetto. Riconoscendo questa necessità, il legislatore ha imposto alle autorità l'obbligo di informare il lavoratore della possibilità di far valere i propri diritti nei confronti del datore di lavoro. Ha inoltre dato ai sindacati il diritto di rappresentare i lavoratori a questo riguardo e all'amministrazione la facoltà di pretendere anche a posteriori il versamento dei contributi sociali dovuti.

La presente mozione incarica il Consiglio federale di adottare le misure necessarie affinché non venga più versata l'indennità per insolvenza (II) a chi lavora in nero. Questa richiesta è tuttavia incompatibile con la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) in vigore.

Secondo la LADI, l'indennità di disoccupazione o per insolvenza non presuppone il versamento effettivo dei contributi sociali. Per ottenere queste indennità, la persona in questione deve innanzitutto soddisfare le condizioni previste dalla legislazione e poi aver esercitato un'attività lucrativa per la quale sono previsti contributi sociali. Questa regola si spiega con il fatto che, conformemente alla legislazione sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, i contributi effettivi figurano sul conto individuale del lavoratore non prima dell'inizio dell'anno contributivo successivo. Per questa ragione le casse di compensazione non sono in grado di confermare il versamento dei contributi sociali per l'anno corrente il giorno stesso in cui vengono richieste le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Le misure proposte dall'autore della mozione sono pertanto impraticabili.

Non spetta all'assicurazione contro la disoccupazione effettuare controlli e imporre sanzioni in materia di lavoro sommerso. Se gli organi esecutivi dell'assicurazione contro la disoccupazione riscontrano tuttavia indizi al riguardo devono informarne l'organo cantonale di controllo competente in materia, il quale prenderà i provvedimenti necessari. Un indizio potrebbe appunto essere il mancato pagamento dei contributi sociali.

Se l'autorità competente constata un caso di lavoro nero, il datore di lavoro che non ha versato i contributi sociali o ha impiegato una persona proveniente da uno Stato terzo priva del permesso di lavoro può incorrere in una pena pecuniaria o in una sanziona più severa. Il lavoratore senza permesso di lavoro rischia la multa se proviene da un Paese membro dell'UE/AELS oppure una pena privativa della libertà o addirittura il rinvio dalla Svizzera se proviene da uno Stato terzo.

La legislazione federale comprende quindi sia misure per la protezione dei diritti legittimi dei lavoratori per il lavoro che hanno svolto - anche in nero - sia strumenti per combattere il fenomeno del lavoro sommerso e finalizzati a sanzionare i datori di lavoro e i lavoratori che violano la legislazione sulle assicurazioni sociali e sugli stranieri.

La cassa di disoccupazione che indennizza i lavoratori è tenuta per legge a chiedere al datore di lavoro il rimborso delle prestazioni erogate ricorrendo al diritto in materia di esecuzione e fallimento. Diversamente da quanto sostenuto dall'autore della mozione, inoltre, versare un'indennità a questi lavoratori non significa assolutamente incoraggiare il lavoro in nero. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto non solo a rimborsare alla cassa di disoccupazione l'II versata, ma sia lui che il lavoratore rischiano anche di essere segnalati all'organo cantonale competente in materia di lavoro in nero, il che può tradursi in sanzioni penali e nell'obbligo a carico del datore di lavoro di versare i contributi sociali omessi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Lotta al lavoro nero. Versare l'indennità per insolvenza solo se sono stati pagati i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione | Lexipedia | Lexipedia