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Paradise Papers. Possibilità di sanzionare la complicità in caso di sottrazione d'imposta al di fuori della Svizzera

17.4073 · Mozione · 2017-12-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 177 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), in modo da poter sanzionare la complicità in caso di delitti fiscali perpetrati al di fuori della Svizzera.

Begründung

I flussi finanziari sleali e illeciti sono un fenomeno globale e un problema che interessa sia i Paesi d'origine, sia quelli di destinazione. La Svizzera è sede di numerose società attive a livello multinazionale ed è la principale piattaforma mondiale per la gestione patrimoniale transfrontaliera. Questo ruolo di primo piano comporta maggiori responsabilità e obblighi di diligenza. L'esperto dell'ONU Juan-Pablo Bohoslavsky, su mandato del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU conferitogli nel mese di marzo del 2017, ha analizzato le conseguenze dei flussi finanziari sleali e illeciti per i diritti umani. In tale analisi giunge tra le altre cose alla conclusione che nel caso svizzero le possibilità di sanzione in caso di complicità in sottrazione d'imposta sono insufficienti. La complicità in caso di sottrazione d'imposta è punibile unicamente se si tratta di delitti fiscali commessi nei confronti di autorità fiscali svizzere. Lo stesso delitto fiscale non viene dunque perseguito se qualcuno aiuta una persona a compierlo all'estero. Questa persona potrebbe essere perseguita penalmente esclusivamente secondo il diritto estero.

L'autrice della presente mozione richiede di colmare questa lacuna. La legge federale dovrebbe essere adeguata, in modo da poter sanzionare anche all'estero la complicità in caso di delitti fiscali. La Svizzera, nell'ambito del programma d'azione di Addis Abeba e dell'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile, si è impegnata a contribuire alla riduzione e alla prevenzione dei flussi finanziari sleali e illeciti. I quali, come già citato in precedenza, incidono negativamente sui diritti dell'uomo e sullo sviluppo sostenibile.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'adeguamento dell'articolo 177 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) chiesto ai fini di sanzionare la complicità in caso di delitti fiscali commessi al di fuori della Svizzera avrebbe come effetto di proteggere il diritto fiscale degli Stati esteri. Inoltre, la legislazione svizzera offrirebbe una protezione penale agli interessi esteri, cosa assai inconsueta. Secondo l'interpretazione dell'ordinamento giuridico svizzero, la complicità nei reati avvenuti all'estero è commessa all'estero e presuppone un atto principale punibile. Punire la complicità indipendentemente dal reato principale violerebbe il principio di accessorietà e l'attuale sistematica del diritto penale. Per attuare la modifica di legge, le autorità elvetiche dovrebbero qualificare la complicità secondo il diritto estero. Questa valutazione comporterebbe notevoli difficoltà in ragione della complessità dei vari ordinamenti fiscali (cfr. parere del Consiglio federale sul postulato Zanetti Roberto 13.3658, "Infrazioni al diritto dell'economia e al diritto tributario di Stati esteri commesse da collaboratori e quadri di banche e altri intermediari finanziari svizzeri. Verifica delle disposizioni penali" del 21 giugno 2013).

Inoltre, il nostro Paese tiene già in altro modo conto della richiesta formulata nella mozione:

  • Come illustrato nel suo rapporto del 12 ottobre 2016 sui flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo (cfr. www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 12 ottobre 2016 "Il Consiglio federale adotta il rapporto sui flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo"), il Consiglio federale è consapevole delle sfide poste dal fenomeno globale dei flussi finanziari sleali e illeciti ("illicit fiancial flows", IFF). La comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di limitare questi flussi finanziari con un intervento coordinato a livello internazionale e ha reagito adottando numerosi provvedimenti, ad esempio emanando standard e raccomandazioni o fornendo assistenza tecnica. Il Consiglio federale privilegia questo approccio multilaterale rispetto a misure nazionali unilaterali.
  • Il Consiglio federale attribuisce grande importanza al programma d'azione di Addis Abeba sull'attuazione e sul finanziamento dello sviluppo sostenibile. Sebbene l'Agenda 2030 non sia vincolante secondo il diritto internazionale, il Governo intende attuarla sia a livello nazionale che internazionale. Per l'attuazione saranno utilizzati diversi strumenti esistenti.

In occasione della sua visita in Svizzera, che si è svolta dal 25 settembre al 4 ottobre 2017, l'esperto indipendente dell'ONU Juan Pablo Bohoslavsky ha discusso la questione del sanzionamento della complicità in caso di sottrazione d'imposta con i rappresentanti degli uffici federali competenti. Durante l'incontro i rappresentanti hanno illustrato i punti esposti più sopra e confermato l'impegno internazionale profuso dalla Svizzera in questo senso. L'esperto indipendente dell'ONU prevede di presentare al Consiglio per i diritti umani dell'ONU il rapporto finale con le sue raccomandazioni verso la fine di febbraio o l'inizio di marzo del 2018.

Per contro, in alcuni casi un sanzionamento non penale è consentito in virtù della legislazione sui mercati finanziari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.