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17.4092 · Mozione · 2017-12-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di adeguare gli importi previsti nell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Otlef). Gli emolumenti andranno ridotti per assicurare nel complesso l'equilibrio dei conti degli uffici esecuzione e fallimenti, ed evitare qualsiasi utile eccessivo. All'occorrenza dovranno essere possibili tariffari cantonali.

Begründung

Il numero delle procedure di esecuzione e fallimento registra un costante aumento in tutta la Svizzera. Negli ultimi 20 anni le esecuzioni sono più che raddoppiate, la produttività è migliorata e gli emolumenti non sono stati globalmente riveduti.

A titolo di esempio, le tariffe attualmente praticate permettono a numerosi Cantoni di conseguire importanti guadagni grazie alle procedure di esecuzione e fallimento. Negli ultimi esercizi, i Cantoni del Vallese, di Berna, di Friburgo e di Neuchâtel per esempio hanno realizzato ciascuno un utile netto compreso tra 8 e 15 milioni di franchi. A volte, le entrate possono ammontare al doppio delle uscite.

Un'analisi di questo tipo non è sempre facile. Alcuni Cantoni operano una distinzione tra esecuzione e fallimenti, includono questi conti in altri servizi, o non tengono una contabilità propria di questo settore.

Con l'attività delle esecuzioni sembra possibile, grazie alla struttura tariffaria attuale, conseguire utili importanti a vantaggio delle collettività pubbliche grazie a una buona gestione degli uffici. Questi introiti sono tuttavia realizzati a carico dei creditori, spesso PMI, che cercano legittimamente di ottenere il pagamento delle loro prestazioni, oppure a carico dei debitori, che figurano già tra le persone più precarie della nostra società.

Il principio di copertura e di equivalenza che prevale per gli emolumenti esige l'adeguamento dell'OTLEF affinché gli utili non siano più così elevati e tali importi possano essere lasciati nelle tasche dei cittadini. All'occorrenza, deve poter essere approntato un tariffario cantonale affinché i cittadini beneficino dei guadagni conseguiti grazie al miglioramento della produttività.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli emolumenti fissati nell'ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Otlef; RS 281.35) non sono più stati adeguati o lo sono stati soltanto in misura minima dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 1997. Il Consiglio federale è al corrente del rimprovero secondo cui gli emolumenti sarebbero eccessivi e genererebbero utili inappropriati in favore delle casse dello Stato. Per alcuni Cantoni, questo è addirittura suffragato da dati. Il Consiglio federale ignora tuttavia se ciò sia il caso per tutti i Cantoni e per il momento non è possibile chiarirlo con certezza. Agli occhi del Consiglio federale, il fatto che alcuni uffici d'esecuzione registrino manifestamente utili non basta per introdurre a livello svizzero una riduzione degli emolumenti.

Va inoltre osservato che l'organizzazione del settore delle esecuzioni compete ai Cantoni (art. 1 LEF), che definiscono in particolare il numero e le dimensioni dei circondari di esecuzione e dei fallimenti. I Cantoni si avvalgono di questa competenza in maniera assai disparata: mentre i più grandi uffici d'esecuzione emanano in parte oltre 100 000 precetti esecutivi all'anno, in numerosi altri uffici il loro numero è inferiore a 10 000. Va da sé che il numero delle esecuzioni elaborate si riflette sui costi per esecuzione, in ragione degli effetti di scala. Se ci si fondasse a livello svizzero sui costi di un grande ufficio, i Cantoni più piccoli e quelli con piccoli circondari rischierebbero di non poter più coprire i loro costi.

Il Consiglio federale propone pertanto di respingere la mozione, ma è disposto a eseguire senza indugio un'analisi del grado di copertura dei costi nel settore dell'esecuzioni e dei fallimenti. Se la mozione dovesse tuttavia essere accolta dal Consiglio nazionale, il Consiglio federale si riserva la possibilità di proporre alla seconda Camera di modificarla in un mandato d'esame.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.